CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 19 aprile 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come gli imputati fossero i Fruitori dell'energia elettrica sottratta e, quindi, i soli colpevoli della sua sottrazione; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 luglio 202