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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 36858/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14970-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 14970 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Matera con ordinanza del 20 novembre 2020 ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Rilevava il Tribunale che era necessario osservare la tariffa professionale ai fini della liquidazione dei compensi, non potendosi in ogni caso scendere al di sotto dei minimi tariffari, che conservano la loro efficacia per l’ipotesi di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.

Nella specie, tenuto conto dell’attività svolta e dell’impegno profuso, doveva ritenersi congrua la somma di € 1.617,50, ben maggiore di quella di € 185,00, riconosciuta nel decreto opposto.

Tuttavia, riteneva di dover compensare le spese dell’opposizione, considerando la non costituzione e non contestazione del Ministerio.

Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale.

Ric. 2021 n. 14970 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -3- Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione, essendosi a tal fine attribuito rilievo alla contumacia della controparte, aggiungendosi che tale condotta processuale non appare idonea ad esonerare il giudice dal dover far applicazione del principio di soccombenza.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, ancor prima della modifica di cui all’art. 92 c.p.c. ad opera della legge 162/2014 che, sia pur con i limiti posti dall’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, limita a casi specifici ed eccezionali (assoluta novità della questione, ovvero mutamento della giurisprudenza), il potere di compensare le spese in caso di soccombenza della parte, aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, riferita ai giudizi di equa riparazione, ma che appare evidentemente suscettibile di estensione anche al caso di specie; Cass, n. 17555/2015; Cass. n. 21083/2015 per l’inidoneità della contumacia a legittimare la compensazione).

Ric. 2021 n. 14970 sez.

M2 -ud. 11-11-2022 -4- Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera in pers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14970-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -2- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Matera con ordinanza del 20 novembre 2020 ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale erano stati liquidati i compensi maturati per l’assistenza prestata in favore di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rilevava il Tribunale che era necessario osservare la tariffa professionale ai fini della liquidazione dei compensi, non potendosi in ogni caso scendere al di sotto dei minimi tariffari, che conservano la loro efficacia per l’ipotesi di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato. Nella specie, tenuto conto dell’attività svolta e dell’impegno profuso, doveva ritenersi congrua la somma di € 1.617,50, ben maggiore di quella di € 185,00, riconosciuta nel decreto opposto. Tuttavia, riteneva di dover compensare le spese dell’opposizione, considerando la non costituzione e non contestazione del Ministerio. Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Il Ministero della Giustizia resiste ai soli fini della discussione orale. Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -3- Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. quanto alla compensazione delle spese del giudizio di opposizione, essendosi a tal fine attribuito rilievo alla contumacia della controparte, aggiungendosi che tale condotta processuale non appare idonea ad esonerare il giudice dal dover far applicazione del principio di soccombenza. Il motivo è fondato. Questa Corte, ancor prima della modifica di cui all’art. 92 c.p.c. ad opera della legge 162/2014 che, sia pur con i limiti posti dall’intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, limita a casi specifici ed eccezionali (assoluta novità della questione, ovvero mutamento della giurisprudenza), il potere di compensare le spese in caso di soccombenza della parte, aveva affermato che la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione convenuta, non implicando acquiescenza alla pretesa dell'attore, non è sufficiente di per sé a giustificare la compensazione delle spese processuali, la quale postula che il giudice motivi adeguatamente la propria decisione in tal senso, dal momento che è pur sempre da una colpa organizzativa dell'Amministrazione della giustizia che dipende la necessità per il privato di ricorrere al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 1101 del 22/01/2010, riferita ai giudizi di equa riparazione, ma che appare evidentemente suscettibile di estensione anche al caso di specie; Cass, n. 17555/2015; Cass. n. 21083/2015 per l’inidoneità della contumacia a legittimare la compensazione). Ric. 2021 n. 14970 sez. M2 -ud. 11-11-2022 -4- Il ricorso deve quindi essere accolto con la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Matera in pers
Decreto Cassazione n. 36858/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris