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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 giugno 2025

Cassazione n. 16602/2025

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a ZAZZARA, ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PENNACCHIA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Q.O. ,- intimate -Avverso la sentenza n. 1494/2023 della Corte d’appello diMilano, depositata in data 9 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20251.

Q.E. ricorre, sulla base di sette motivi, per lacassazione della sentenza n. 1494/23, del 9 maggio 2023, dellaCorte d’appello di Milano, che – respingendone il gravameavverso la sentenza n. 7808/20, del 1° dicembre 2020, delTribunale di della stessa città – ha rigettato la domandarisarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) eQ.O. in relazione al sinistro stradale occorsogli inLatina, il 24 settembre 2015.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averadito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei dannisubiti in conseguenza del suddetto incidente stradale, la cuiresponsabilità ascriveva interamente alla conducente – taleO.K. – del veicolo di proprietà della , assicuratoper la “RCA” con [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, gli agenti dellaPolizia Municipale, accorsi nell’immediatezza del fatto, avevanoaccertato – secondo quanto riferito in ricorso – che la O.K. ,in violazione dell’art. 145, commi 2 e 10, cod. strada, non si eraQ.E. .

Lamentando, in particolare, che per effetto dell’urtosarebbe insorta a suo carico una fibrillazione atriale fissa, ilQ.E. si era rivolto – prima di incardinare il giudiziorisarcitorio – a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, però,indirizzato la richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolovettore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia,effettuata l’istruttoria medica e liquidato il danno materialerelativo al veicolo condotto dall’odierno ricorrente, invitava ilmedesimo a rivolgersi alla compagnia del responsabile delsinistro, in quanto il danno alla persona riportato eccedeva laOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025percentuale di invalidità del 9%, rendendo impossibile laprocedura di risarcimento diretto.Radicato, pertanto, il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della (quest’ultima, peraltro, rimastacontumace), espletata l’istruttoria, consistita anche nellosvolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda venivarigettata dal primo giudice, con decisione confermata in appello,per assenza di prova del nesso causale tra il sinistro e lapatologia cardiaca.3.

Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha propostoricorso per cassazione il Q.E. , sulla base – come detto – disette motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 101, 102, 183,350, 354 e 383 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello diMilano, “nell’azione promossa dal ricorrente, omesso di disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietariodel veicolo su cui viaggiava il danneggiato e del conducente delveicolo antagonista”, donde la “conseguente nullità delprocedimento per violazione del principio del contraddittorio”.Evidenzia il ricorrente che la presente controversia si è svoltasenza l’evocazione in giudizio del proprietario del veicolo su cuiegli viaggiava, N.J. , nonché del conducente delveicolo antagonista, O.K. , pur essendo entrambelitisconsorti necessarie.Difatti, quanto alla posizione della prima, si sottolinea come“l’accertamento della dinamica del sinistro e delle responsabilitàdei conducenti coinvolti, potrebbe comportare (tra l’altro) effettirispetto al diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dalOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025veicolo nonché effetti sulla classe di merito attribuita in sede disottoscrizione e/o rinnovo della polizza”.In ordine, invece, alla seconda, si evidenzia che ella“potrebbe rispondere in sede di regresso del proprietario delveicolo nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere chiamato arispondere per i danni lamentati dal ricorrente all’esito delpresente giudizio”.Orbene, essendo il difetto di un contraddittore necessariorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, il ricorrenteha chiesto a questa Corte di provvedere a norma dell’art. 383,comma 3, cod. proc. civ.3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.3) e 4), cod. proc. civ. – violazione di legge in relazione all’art.145 cod. strada e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., oltrea violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché nullità dellasentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. quantoall’accertamento della dinamica del sinistro.Si censura la sentenza impugnata per aver confermato ilgiudizio di pari responsabilità dei due conducenti nellacausazione del sinistro, esito motivato sul rilievo che, dalla“documentazione e dall’istruttoria”, sarebbe emerso che ilQ.E.

“ha impegnato l’incrocio ad una velocità eccessiva e,comunque, non adeguata, comprovata anche dalla rilevanteentità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina”.Si tratterebbe, però, di affermazione compiuta in violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., essendo stata resa “sulla base di unamera illazione, posto che nessun documento e/o elementoprobatorio suffraga questa tesi”.

Inoltre, la sentenza sarebbe“nulla per mancanza di motivazione in quanto non esplicita qualisiano i documenti, le prove ovvero il ragionamento seguito dallaCorte d’appello”.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025Orbene, tale statuizione – sostiene il ricorrente – “evidenzianon soltanto il malgoverno del disposto di cui agli artt. 2054 cod.civ. e dell’art. 145 cod. civ., nella fattispecie di evidente loro falsaapplicazione, ma anche l’evidente violazione del dovere didecidere la controversia secondo le prove proposte dalle parti esecondo le norme di diritto, con conseguente violazione degliartt. 113 e 115 cod. proc. civ.”.Invero, quanto all’art. 2054 cod. civ., la sentenza impugnatasarebbe incorsa nel “gravissimo errore” di considerare il criteriodi cui al secondo comma di tale articolo “come criterio principalesulla base del quale procedere all’accertamento dellaresponsabilità dei conducenti nei veicoli coinvolti, in apertospregio alla giurisprudenza di legittimità, più che granitica sulpunto, la quale ritiene detto criterio soltanto residuale, ovveroapplicabile nei casi in cui la dinamica del sinistro non siaaltrimenti accertabile”, e ciò perché, nel caso di specie, non sicomprenderebbe sulla base di quali elementi probatori sia stataritenuta “non provata” la dinamica del sinistro.Quanto, invece, all’art. 145 cod. strada (e, con esso, diriflesso, pure l’art. 1227 cod. civ.), la sua violazione dovrebberitenersi integrata perché la sentenza impugnata ha affermatoche l’inosservanza di tale norma del codice della strada, da partedella O.K. , “non esclude affatto un concorso di responsabilitàdel Q.E. nella determinazione del sinistro comecorrettamente ricordato dal Giudice di prime cure”.

Per contro,secondo il ricorrente, “dalle prove acquisite al giudizio nonemerge alcun elemento da cui poter desumere un concorso dicolpa del danneggiato-ricorrente”, mentre il verbale redattonell’immediatezza del sinistro – che ha pur sempreun’attendibilità intrinseca, la quale può essere infirmata solo dauna specifica prova contraria – attesta la violazione dell’art. 145cod. strada da parte della O.K. .Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20253.3.

Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043 e 2059 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell’art.132 cod. proc. civ., oltre “apparenza e inesistenza dellamotivazione in ordine alla rinnegata sussistenza del nesso dicausalità tra le lesioni patite dal ricorrente ed il sinistro per cui ècausa”.Si censura la sentenza impugnata perché, nell’escludere lasussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale e lafibrillazione atriale fissa riscontrata a carico di esso Q.E. ,avrebbe “aderito in modo apodittico ed immotivato alleconclusioni del CTU nominato in primo grado”, con ciò violandoil principio, enunciato da questa Corte, che impone al giudice dimotivare le ragioni per le quali reputa di dover disattendere lecritiche puntuali e dettagliate mosse, da un consulente di parte,all’elaborato redatto dall’ausiliario del giudice.Viene, inoltre, sottolineato che “nel corso dell’istruttoriaespletata non è emerso alcun elemento probatorio atto adimostrare che la fibrillazione insorta all’odierno ricorrente sisarebbe manifestata anche in assenza del sinistro stradale, maanzi è stato provato e confermato dallo stesso CTU chequest’ultimo è idonea causa scatenante l’aritmia e dunque lamenomazione sofferta dal danneggiato”.Ne consegue, pertanto, che sarebbe stato disatteso ilprincipio secondo cui il nesso di causalità, nell’ambito dellaresponsabilità civile, deve essere accertato secondo il criteriodella “preponderanza dell’evidenza”, altrimenti detto del “piùprobabile che non”.Errerebbero, dunque, le due pronunce di merito nel rigettarela domanda, richiamando le conclusioni del CTU che, a sua volta,ha ritenuto che non vi fosse “sufficiente prova documentale cheOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025l’evento dannoso lamentato non si sarebbe posto in essere inassenza dell’avvenuto incidente stradale”.Difatti, secondo il ricorrente, sarebbe piuttosto vero ilcontrario, visto che “dall’esame delle prove acquisite al giudizioe dalla lettura analitica delle stesse conclusioni cui è pervenutoil CTU nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che lafibrillazione insorta all’odierno appellante si sarebbe comunquemanifestata”.Ciò, pertanto, concretizzerebbe “la violazione del combinatodisposto di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., 2967 cod. civ., 1227cod. civ., 2043 e 2059 cod. civ., posto che la domanda è statarigettata nonostante fosse stata accertata in giudizio l’idoneitàcausale del sinistro a provocare il danno lamentato dal ricorrenteed in assenza di prova contraria in ordine alla sussistenza difattori esterni di per loro idonei a provocare l’insorgenzadell’aritmia cardiaca descritta”.3.4.

Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza “per apparenza dellamotivazione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alladomanda di accertamento dell’efficacia concausale del sinistrorispetto all’insorgenza dell’aritmia cardiaca”.Si assume, infatti, che la Corte territoriale si sarebbe sololimitata a screditare “l’efficacia probatoria/confessoria” delparere reso, sul punto, dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] (compagnia assicuratrice garante perla responsabilità civile del veicolo su cui viaggiava l’attore), nellaquale si ipotizzava l’efficacia quantomeno concausale delsinistro.Tuttavia, si duole il ricorrente, la tesi dell’efficacia concausale“si basava su una serie di argomentazioni e non solo sull’efficaciaOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025probatoria del parere medico anzidetto, delle quali non si dàminimamente conto nella sentenza impugnata”.3.5.

Il quinto motivo denuncia “violazione di legge conriferimento all’art. 1703 cod. civ.”, per avere la Corte d’appelloritenuto non vincolante il suddetto parere, nonché violazione dilegge con riferimento all’art. 113 cod. proc. civ., per avere lasentenza impugnata affermato come “il parere anzidetto siastato reso al solo fine di «dirottare» la gestione del sinistro”; èdenunciata, altresì, la nullità della sentenza “per omessapronuncia ovvero apparenza della motivazione ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ.”.Si censura la sentenza impugnata, là dove osserva che “leconclusioni della Commissione non sono fondate su alcunpresupposto scientifico ma sono volte ad una ipotesi transattivatra le richieste avanzate da controparte e la valutazione delmedico fiduciario incaricato da [OSCURATO:SOCIETA] che aveva, infatti,riconosciuto in capo al Q.E. postumi in misura pari «ZERO»”.Tuttavia, il ricorrente sottolinea di aver sostenuto che taleparere fosse vincolante per [OSCURATO:SOCIETA], “in ragione del mandatoex lege sussistente tra assicurazione del responsabile civile eassicurazione del danneggiato”, qualificabile come mandato veroe proprio, donde “l’aperta violazione dell’art. 1703 cod. civ. chesancisce il principio della diretta imputazione al rappresentatodegli effetti dell'atto posto in essere in suo nome dalrappresentante”.Del pari, si censura l’affermazione della Corte territorialesecondo cui “non va sottovalutato il fatto che il parere dellacommissione medica era finalizzato a giustificare la scelta diDirect [OSCURATO:SOCIETA]. di non affrontare un giudizio elevando il dannobiologico in misura pari al 10% in modo tale da «dirottare» lagestione della pratica a [OSCURATO:SOCIETA].”, e ciò in ossequio aOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025quanto disposto ex art. 148 cod. ass. private.

Assume, infatti, ilricorrente che la tesi del giudice di secondo grado non sarebbesupportata “da alcun riferimento agli atti del giudizio”, e che nonsarebbe stato dallo stesso neppure “graficamente esplicitato ilprocesso motivazionale che lo ha condotto ad affermare quantoqui riportato testualmente”.3.6.

Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza ex art.132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

“per contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili in ordine alla natura ed entità deidanni materiali riportati dal veicolo condotto dal ricorrente”.Si evidenzia, infatti, che la Corte territoriale, per un verso,ha tratto la prova che il Q.E.

“ha impegnato l’incrocio ad unavelocità eccessiva e, comunque, non adeguata”, anche “dallarilevante entità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]”.

Per altro verso, però, essa – “al fine di avallare la tesidell’infondatezza delle domande relative all’entità dei dannibiologici” – ha affermato, contraddittoriamente, che “il veicolocondotto dall’appellante, come rilevato dalle Autorità, in seguitoad un urto nella parte anteriore laterale sinistra, riportava «lieviabrasioni parafango anteriore sinistro, abrasioni cerchioanteriore sinistro»”, concludendo che “l’entità dell’urto è statatale da non poter aver interessato il muscolo cardiaco”.

A suodire, infatti, i “segni di contusione toracica” risulterebbero “assaipoco attesi, data la tenuità delle conseguenze materiali dell’urtosull’autoveicolo”.3.7.

Infine, il settimo motivo denuncia “nullità della sentenzaper omessa pronuncia in ordine al motivo di appello sub. 8”.Il ricorrente sottolinea di aver richiesto alla Corte milanese,in via subordinata, di “compensare tra le parti le spese di lite delprocedimento di primo grado ovvero, in ulteriore subordine,Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025ridurle in relazione all’attività effettivamente espletata dallaData pubblicazione 20/06/2025difesa della parte convenuta costituita”.Tale domanda, però, non sarebbe stata minimamentevagliata dalla Corte, e ciò quantunque tra le gravi ed eccezionaliragioni che giustificano la compensazione rientri “la situazione diobiettiva incertezza sul diritto controverso”.Inoltre, sarebbe stato violato il d.m. 10 marzo 2014, n. 55,non essendo stato indicato lo scaglione di valore dellacontroversia utilizzato per la liquidazione dei compensi, né lecaratteristiche, l’urgenza o il pregio dell’attività posta in esseredalla difesa delle parti avversarie che avrebbero potutogiustificare un discostamento dai valori minimi previsti dalletabelle allegate al suddetto decreto.D’altra parte, il “numero esiguo delle questioni, nonché ilvalore inferiore ad € 50.000,00 della domanda così comeprecisata a seguito dell’istruttoria espletata in primo grado”,giustificavano “il ricorso ai parametri per cause di valoreindeterminabile, complessità bassa”, mentre la somma liquidatadi € 10.343,00, stando al d.m. n. 55 del 2014, risulta esserefrutto dell’applicazione dei valori medi dello scaglione di valoredella causa identificato con “indeterminabile-complessitàmedia”.Infine, con riguardo alla fase istruttoria, si evidenzia che lastessa non è stata espletata, considerato che le prove oraliarticolate tanto da parte attrice quanto dalla [OSCURATO:SOCIETA]non sono state ammesse dal Tribunale, mentre per quantoconcerne la fase decisionale, gli scritti conclusivi si sostanziarononella riproposizione delle argomentazioni già contenute nellacomparsa di costituzione.4.

Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e la .Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20255.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

Il ricorrente ha depositato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8.

Il ricorso va rigettato.8.1.

Il primo motivo non è fondato.8.1.1 Questa Corte, da tempo, ha chiarito che in tutti i casi– e non soltanto in quello (che è, peraltro, quello di specie)contemplato dall’art. 144, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 – di azione diretta del danneggiato nei confrontidell’assicuratore del “responsabile”, litisconsorte necessario è ilsolo proprietario del veicolo (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent.22 novembre 2016, n. 23706, Rv. 642986-01), sicché “ove ilproprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio,il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ.e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato egrado del processo, comporta l’annullamento della sentenza aisensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.” (da ultimo, inmotivazione, Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4994,Rv. 666753-01).

Non è, invece, litisconsorte necessario ilconducente del veicolo che abbia cagionato il danno (e meno chemai il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato), e ciòneppure quando sia stato, comunque, citato in giudizio,essendosi esclusa la ricorrenza, nei suoi confronti, persino delOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025litisconsorzio necessario “processuale”.

Questa Corte, infatti, haaffermato che “fra la causa concernente la responsabilità delconducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale (art.2054, comma 1 e 2, cod. civ.) e quella relativa alla responsabilitàin solido del proprietario del veicolo medesimo (art. 2054,comma 3, cod. civ.) non sussiste un nesso di inscindibilità o didipendenza, in quanto le obbligazioni solidali, pur nell’identitàdella prestazione gravante su ciascun debitore, trovanofondamento in rapporti distinti ed autonomi, cosicché lapronuncia emessa nei confronti di uno dei condebitori noncostituisce presupposto imprescindibile della decisioneconcernente gli altri; pertanto, ove la sentenza, pronunciatacontro i predetti responsabili in solido, sia stata impugnata neiconfronti di uno solo dei medesimi, non si rende necessarial’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, aisensi dell’art. 331, comma 1, cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3,sent. 25 maggio 1987, n. 4684, Rv. 453334-01; Cass. Sez. 3,sent. 6 luglio 2006, n. 15358, Rv. 592023-01).Parimenti è da escludersi che sia litisconsorte necessario ilproprietario del veicolo condotto dal danneggiato.

Invero, lacircostanza che costui possa – per effetto di un’accertatacorresponsabilità del conducente – “retrocedere” nella classe dirischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, acorrispondere un maggior premio, non integra quell’evenienzaalla quale dà rilievo l’art. 102 del codice di rito civile.

Invero, selo scopo sotteso all’istituto del litisconsorzio necessario è quellodi assicurare – dal punto di vista di chi agisce in giudizio – chela sentenza sia “utiliter data”, occorre “rintracciare gli effetti checiascuna azione può conseguire e in relazione ad essi individuarei soggetti che debbono partecipare al processo”, ciò che “spostal’attenzione” – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite diquesta Corte – “dalla causa petendi al petitum, dalla astrattaOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025configurazione del rapporto all’attitudine del provvedimentogiurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che siariconosciuta come fondata” (Cass. Sez.

Un., sent. 13 novembre2013, n. 25454, Rv. 628056-01).

Sicché, riguardata sottoquesto specifico profilo, ovvero della “utilità” che l’odiernoricorrente potrebbe ritrarre in virtù della presenza in giudiziodella proprietaria del veicolo da esso stesso condotto inoccasione del sinistro, deve escludersi la necessità della suapartecipazione alla presente controversia.8.2.

Il secondo motivo è inammissibile.8.2.1.

Tale esito, per vero, s’impone per ciascuna dellecensure in cui esso si articola, le quali – sotto vari profili – miranoa mettere in discussione il giudizio di fatto, compiuto dai giudicidi merito e non sindacabile in questa sede, in ordine allacorresponsabilità dello stesso Q.E. nella causazione delsinistro.Quanto, infatti, all’ipotizzata violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudicedecide “iuxta alligata et probata partium”, va ribadito che essa“può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciandoche il giudice ha dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3,sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; Cass. Sez.

Un.,sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), evenienzanon prospettata nella specie.Inammissibile, poi, è la censura di vizio motivazionale, attesoche la Corte territoriale ha soddisfatto il “minimo costituzionale”Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025della motivazione (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n.8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent.5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), affermando che ilQ.E.

“ha impegnato l’incrocio ad una velocità eccessiva e,comunque, non adeguata, comprovata anche dalla rilevanteentità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina”.Né, d’altra, parte potrebbe ravvisarsi motivazione “apparente”nel fatto che – come sostenuto, invece, dal ricorrente – lasentenza impugnata “non esplicita quali siano i documenti, leprove ovvero il ragionamento seguito”, giacché l’assunto“lapidario” della Corte milanese sulla velocità eccessiva delQ.E. , come comprovata dai danni riportati dalla vetturapotrebbe, al più, integrare un difetto di “sufficienza” dellamotivazione, ovvero un’evenienza non più idonea a integrare ilvizio motivazionale, essendo stata tale ipotesi espunta dalvigente testo dell’art. 360 cod. proc. civ., in quanto conferiva aquesta Corte “un potere assoluto su qualunque decisione dimerito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione dimotivazione insufficiente, con il conseguente incremento delrischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione,Cass.

Sez.

Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.).Né, d’altra parte, il presente motivo può essere accolto inrelazione al – preteso – “gravissimo errore”, addebitato dalricorrente alla Corte territoriale, di considerare quello di cui alsecondo comma dell’art. 2054 cod. civ.

“come criterio principalesulla cui base procedere all’accertamento della responsabilità deiconducenti”, in caso di collisione dei mezzi da essi guidati, nonessendo dato comprendere, secondo il ricorrente, in forza diquali elementi probatori sia stata ritenuta “non provata” ladinamica del sinistro.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025La sentenza impugnata non ha affatto ritenuto “non provata”la dinamica del sinistro, facendo applicazione della presunzionedi eguale responsabilità dei due conducenti ex art. 2054, comma2, cod. civ., ma ha positivamente accertato che anche ilQ.E. , a causa della velocità eccessiva impressa al veicolo dalui condotto, ha concorso al verificarsi del sinistro.Infine, quanto alla doglianza che prospetta violazione degliartt. 145 cod. strada e 1227 cod. civ., essa è basata sull’assuntoche “dalle prove acquisite al giudizio non emerge alcun elementoda cui poter desumere un concorso di colpa del danneggiato-ricorrente”, mentre il verbale redatto nell’immediatezza delsinistro – che ha pur sempre un’attendibilità intrinseca, la qualepuò essere infirmata solo da una specifica prova contraria –O.K. .Si tratta, però, di censure che si pongono fuori del perimetrodel vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02).

E ciò in quanto il viziodi sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché èestranea alla sua denuncia “ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata alOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018,n. 6035, Rv. 648414-01; in senso analogo, più di recente, Cass.Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01).

Neconsegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione dilegge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dellafattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modoevidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche laprima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze dicausa” (così, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 26 febbraio2021, n. 5442).9.3.

Anche il terzo motivo è inammissibile.9.3.1.

Tale è, innanzitutto, la censura con cui vienelamentato che la sentenza impugnata – nel recepireapoditticamente le conclusioni del CTU circa l’insussistenza delnesso causale tra il sinistro che coinvolse il Q.E. el’insorgenza della fibrillazione atriale riscontrata a suo carico –sarebbe venuta meno al dovere di motivare le ragioni per le qualiha reputato di dover disattendere le critiche puntuali edettagliate mosse dal consulente di parte.L’inammissibilità della doglianza, infatti, va affermata anorma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., atteso chenell’illustrazione del motivo neppure sono riprodotte le critichein questione (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989,Rv. 661839-01).In merito, invece, all’assunto secondo cui “nel corsodell’istruttoria espletata non è emerso alcun elemento probatoriosi sarebbe manifestata anche in assenza del sinistro stradale”,Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025esso – nella misura in cui sollecita, nuovamente, un sindacatosul giudizio di fatto compiuto dalla Corte milanese – èinsuscettibile di integrare violazione del principio del “piùprobabile che non”, ovvero del “combinato disposto di cui agliartt. 40 e 41 cod. pen., 2967 cod. civ., 1227 cod. civ., 2043 e2059 cod. civ.”.Si tratta, infatti, di valutazione rimessa alla discrezionalitàdel giudice di merito, giacché, se l’errore compiuto dallo stesso“nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertarela sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ècensurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), cod. proc. civ.”, resta, invece, inteso che “l’eventualeerrore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivatedall’illecito alla luce della regola giuridica applicata, costituisceuna valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato dilegittimità, se” – come nel caso di specie, dato l’esito del secondomotivo di ricorso – “adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3,sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in sensoconforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv.653576-01).9.4.

Il quarto motivo è inammissibile, nuovamente, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.9.4.1.

Secondo il ricorrente, infatti, la tesi dell’efficaciaconcausale del sinistro, rispetto all’insorgenza della malattiacardiaca, “si basava su una serie di argomentazioni e non solosull’efficacia probatoria del parere medico”, argomentazioni dellequali non si darebbe minimamente conto nella sentenzaimpugnata.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025Il ricorrente, però, non riproduce in ricorso quali fossero taliargomentazioni, non potendo, pertanto, lamentarsi della loromancata considerazione.9.5.

Il quinto motivo è anch’esso inammissibile, perché noncoglie per intero (né, quindi, contrasta) la “ratio decidendi” concui la Corte territoriale ha “screditato” – o meglio, confutato – leconclusioni raggiunte dalla commissione medica, che era stataincaricata da [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre a visita il Siragusa.9.5.1.

Come, infatti, attesta lo stesso ricorso, la sentenzaafferma che “le conclusioni della Commissione non sono fondatesu alcun presupposto scientifico”, sicché il motivo in esame –prima ancora che sollecitare questa Corte a valutare se l’attivitàsvolta da [OSCURATO:PERSONA], in forza del “mandato card”, possaprodurre effetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 1703cod. civ. – avrebbe dovuto confutare tale affermazione.Non essendo ciò avvenuto, e dunque proponendo il presentemotivo censure che sono “eccentriche” rispetto al “decisum”della sentenza impugnata, esso si presenta inammissibile (cfr.Cass.

Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n.13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450,Rv. 670733-01).9.6.

Il sesto motivo non è fondato.9.6.1.

Invero, l’apprezzamento dei danni subiti dal veicolocondotto dal Q.E. – ritenuti, per un verso, idonei adimostrare che il medesimo procedesse con velocità nonadeguata (e, quindi, che con la sua condotta abbia contribuitoalla causazione del sinistro), nonché, per altro verso, nonOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025suscettibili di comprovare l’insorgenza della patologia cardiacaquale conseguenza dello scontro – si traduce in una valutazionedella stessa circostanza che risulta, nei due casi, non collimante.Nondimeno, ciò non rende “ipso facto” la motivazioneaddirittura “irriducibilmente contraddittoria” (condizione,viceversa, necessaria perché possa ravvisarsi il vizio di cui all’art.132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., giacché solo in questo casola contraddittorietà disvela il carattere meramente “apparente”della motivazione; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n.23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018,n. 22598, Rv. 650880-01; Cass, Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n.7090, Rv. 664120-01).

E ciò perché tale apprezzamento, a benvedere, attiene a due piani di valutazione del tutto differenti:quello della ricostruzione della dinamica e cinematicadell’incidente stradale, da un lato, e quello dell’eziologia dellafibrillazione atriale, dall’altro.

Sicché l’entità dei danni puòpresentarsi, appunto, “variabile” in relazione a quello che è –come accade nel caso di specie – il diverso piano dell’indagine.9.7.

Infine, il settimo motivo è anch’esso inammissibile.9.7.1.

Quanto alla censura relativa all’omessa pronuncia sulmotivo di gravame con cui si era contestata la mancatacompensazione delle spese del primo grado di giudizio, deveribadirsi che costituisce un potere discrezionale del giudice, neldecidere sull’assetto da dare alle spese del giudizio, “lavalutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord.17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso sensoanche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non èOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass.Sez.

Un., sent. 15 luglio 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass.Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass.Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass.Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610- 01).Quanto, poi, al motivo di gravame con cui sarebbe statochiesto di ridurre l’importo delle spese del primo grado, lacensura – nella misura in cui non riproduce il contenuto delledoglianze “illo tempore” formulate, consentendo di verificare secorrispondano a quelle oggi proposte – viola nuovamente l’art.366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.Difatti, è “inammissibile, per violazione del criteriodell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamentila mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motividi gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella lorointegralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare chele questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare lafondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame deifascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015,n. 17049, Rv. 636133-01; in senso conforme, di recente, Cass.Sez. 3, ord. 7 giugno 2023, n. 16028, Rv. 667816-02).10.

In conclusione, il ricorso va rigettato.11.

Nulla va disposto in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità, essendo rimaste solo intimate la e lasocietà Genyalloid.12.

A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso,sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutoOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025secondo un accertamento spettante all’amministrazionegiudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.13.

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14gennaio 2025.La PresidenteLina RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ZAZZARA, ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]PENNACCHIA;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., Q.O. ,- intimate -Avverso la sentenza n. 1494/2023 della Corte d’appello diMilano, depositata in data 9 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20251. Q.E. ricorre, sulla base di sette motivi, per lacassazione della sentenza n. 1494/23, del 9 maggio 2023, dellaCorte d’appello di Milano, che – respingendone il gravameavverso la sentenza n. 7808/20, del 1° dicembre 2020, delTribunale di della stessa città – ha rigettato la domandarisarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) eQ.O. in relazione al sinistro stradale occorsogli inLatina, il 24 settembre 2015.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di averadito l’autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei dannisubiti in conseguenza del suddetto incidente stradale, la cuiresponsabilità ascriveva interamente alla conducente – taleO.K. – del veicolo di proprietà della , assicuratoper la “RCA” con [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, gli agenti dellaPolizia Municipale, accorsi nell’immediatezza del fatto, avevanoaccertato – secondo quanto riferito in ricorso – che la O.K. ,in violazione dell’art. 145, commi 2 e 10, cod. strada, non si eraQ.E. . Lamentando, in particolare, che per effetto dell’urtosarebbe insorta a suo carico una fibrillazione atriale fissa, ilQ.E. si era rivolto – prima di incardinare il giudiziorisarcitorio – a [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, però,indirizzato la richiesta alla compagnia assicuratrice del veicolovettore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], tuttavia,effettuata l’istruttoria medica e liquidato il danno materialerelativo al veicolo condotto dall’odierno ricorrente, invitava ilmedesimo a rivolgersi alla compagnia del responsabile delsinistro, in quanto il danno alla persona riportato eccedeva laOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025percentuale di invalidità del 9%, rendendo impossibile laprocedura di risarcimento diretto.Radicato, pertanto, il giudizio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della (quest’ultima, peraltro, rimastacontumace), espletata l’istruttoria, consistita anche nellosvolgimento di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda venivarigettata dal primo giudice, con decisione confermata in appello,per assenza di prova del nesso causale tra il sinistro e lapatologia cardiaca.3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha propostoricorso per cassazione il Q.E. , sulla base – come detto – disette motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.3) e 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 101, 102, 183,350, 354 e 383 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello diMilano, “nell’azione promossa dal ricorrente, omesso di disporrel’integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietariodel veicolo su cui viaggiava il danneggiato e del conducente delveicolo antagonista”, donde la “conseguente nullità delprocedimento per violazione del principio del contraddittorio”.Evidenzia il ricorrente che la presente controversia si è svoltasenza l’evocazione in giudizio del proprietario del veicolo su cuiegli viaggiava, N.J. , nonché del conducente delveicolo antagonista, O.K. , pur essendo entrambelitisconsorti necessarie.Difatti, quanto alla posizione della prima, si sottolinea come“l’accertamento della dinamica del sinistro e delle responsabilitàdei conducenti coinvolti, potrebbe comportare (tra l’altro) effettirispetto al diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dalOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025veicolo nonché effetti sulla classe di merito attribuita in sede disottoscrizione e/o rinnovo della polizza”.In ordine, invece, alla seconda, si evidenzia che ella“potrebbe rispondere in sede di regresso del proprietario delveicolo nel caso in cui quest’ultimo dovesse essere chiamato arispondere per i danni lamentati dal ricorrente all’esito delpresente giudizio”.Orbene, essendo il difetto di un contraddittore necessariorilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, il ricorrenteha chiesto a questa Corte di provvedere a norma dell’art. 383,comma 3, cod. proc. civ.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.3) e 4), cod. proc. civ. – violazione di legge in relazione all’art.145 cod. strada e falsa applicazione dell’art. 2054 cod. civ., oltrea violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché nullità dellasentenza ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. quantoall’accertamento della dinamica del sinistro.Si censura la sentenza impugnata per aver confermato ilgiudizio di pari responsabilità dei due conducenti nellacausazione del sinistro, esito motivato sul rilievo che, dalla“documentazione e dall’istruttoria”, sarebbe emerso che ilQ.E. “ha impegnato l’incrocio ad una velocità eccessiva e,comunque, non adeguata, comprovata anche dalla rilevanteentità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina”.Si tratterebbe, però, di affermazione compiuta in violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., essendo stata resa “sulla base di unamera illazione, posto che nessun documento e/o elementoprobatorio suffraga questa tesi”. Inoltre, la sentenza sarebbe“nulla per mancanza di motivazione in quanto non esplicita qualisiano i documenti, le prove ovvero il ragionamento seguito dallaCorte d’appello”.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025Orbene, tale statuizione – sostiene il ricorrente – “evidenzianon soltanto il malgoverno del disposto di cui agli artt. 2054 cod.civ. e dell’art. 145 cod. civ., nella fattispecie di evidente loro falsaapplicazione, ma anche l’evidente violazione del dovere didecidere la controversia secondo le prove proposte dalle parti esecondo le norme di diritto, con conseguente violazione degliartt. 113 e 115 cod. proc. civ.”.Invero, quanto all’art. 2054 cod. civ., la sentenza impugnatasarebbe incorsa nel “gravissimo errore” di considerare il criteriodi cui al secondo comma di tale articolo “come criterio principalesulla base del quale procedere all’accertamento dellaresponsabilità dei conducenti nei veicoli coinvolti, in apertospregio alla giurisprudenza di legittimità, più che granitica sulpunto, la quale ritiene detto criterio soltanto residuale, ovveroapplicabile nei casi in cui la dinamica del sinistro non siaaltrimenti accertabile”, e ciò perché, nel caso di specie, non sicomprenderebbe sulla base di quali elementi probatori sia stataritenuta “non provata” la dinamica del sinistro.Quanto, invece, all’art. 145 cod. strada (e, con esso, diriflesso, pure l’art. 1227 cod. civ.), la sua violazione dovrebberitenersi integrata perché la sentenza impugnata ha affermatoche l’inosservanza di tale norma del codice della strada, da partedella O.K. , “non esclude affatto un concorso di responsabilitàdel Q.E. nella determinazione del sinistro comecorrettamente ricordato dal Giudice di prime cure”. Per contro,secondo il ricorrente, “dalle prove acquisite al giudizio nonemerge alcun elemento da cui poter desumere un concorso dicolpa del danneggiato-ricorrente”, mentre il verbale redattonell’immediatezza del sinistro – che ha pur sempreun’attendibilità intrinseca, la quale può essere infirmata solo dauna specifica prova contraria – attesta la violazione dell’art. 145cod. strada da parte della O.K. .Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20253.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,2043 e 2059 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen. e dell’art.132 cod. proc. civ., oltre “apparenza e inesistenza dellamotivazione in ordine alla rinnegata sussistenza del nesso dicausalità tra le lesioni patite dal ricorrente ed il sinistro per cui ècausa”.Si censura la sentenza impugnata perché, nell’escludere lasussistenza del nesso causale tra il sinistro stradale e lafibrillazione atriale fissa riscontrata a carico di esso Q.E. ,avrebbe “aderito in modo apodittico ed immotivato alleconclusioni del CTU nominato in primo grado”, con ciò violandoil principio, enunciato da questa Corte, che impone al giudice dimotivare le ragioni per le quali reputa di dover disattendere lecritiche puntuali e dettagliate mosse, da un consulente di parte,all’elaborato redatto dall’ausiliario del giudice.Viene, inoltre, sottolineato che “nel corso dell’istruttoriaespletata non è emerso alcun elemento probatorio atto adimostrare che la fibrillazione insorta all’odierno ricorrente sisarebbe manifestata anche in assenza del sinistro stradale, maanzi è stato provato e confermato dallo stesso CTU chequest’ultimo è idonea causa scatenante l’aritmia e dunque lamenomazione sofferta dal danneggiato”.Ne consegue, pertanto, che sarebbe stato disatteso ilprincipio secondo cui il nesso di causalità, nell’ambito dellaresponsabilità civile, deve essere accertato secondo il criteriodella “preponderanza dell’evidenza”, altrimenti detto del “piùprobabile che non”.Errerebbero, dunque, le due pronunce di merito nel rigettarela domanda, richiamando le conclusioni del CTU che, a sua volta,ha ritenuto che non vi fosse “sufficiente prova documentale cheOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025l’evento dannoso lamentato non si sarebbe posto in essere inassenza dell’avvenuto incidente stradale”.Difatti, secondo il ricorrente, sarebbe piuttosto vero ilcontrario, visto che “dall’esame delle prove acquisite al giudizioe dalla lettura analitica delle stesse conclusioni cui è pervenutoil CTU nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che lafibrillazione insorta all’odierno appellante si sarebbe comunquemanifestata”.Ciò, pertanto, concretizzerebbe “la violazione del combinatodisposto di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., 2967 cod. civ., 1227cod. civ., 2043 e 2059 cod. civ., posto che la domanda è statarigettata nonostante fosse stata accertata in giudizio l’idoneitàcausale del sinistro a provocare il danno lamentato dal ricorrenteed in assenza di prova contraria in ordine alla sussistenza difattori esterni di per loro idonei a provocare l’insorgenzadell’aritmia cardiaca descritta”.3.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza “per apparenza dellamotivazione ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione alladomanda di accertamento dell’efficacia concausale del sinistrorispetto all’insorgenza dell’aritmia cardiaca”.Si assume, infatti, che la Corte territoriale si sarebbe sololimitata a screditare “l’efficacia probatoria/confessoria” delparere reso, sul punto, dalla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] (compagnia assicuratrice garante perla responsabilità civile del veicolo su cui viaggiava l’attore), nellaquale si ipotizzava l’efficacia quantomeno concausale delsinistro.Tuttavia, si duole il ricorrente, la tesi dell’efficacia concausale“si basava su una serie di argomentazioni e non solo sull’efficaciaOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025probatoria del parere medico anzidetto, delle quali non si dàminimamente conto nella sentenza impugnata”.3.5. Il quinto motivo denuncia “violazione di legge conriferimento all’art. 1703 cod. civ.”, per avere la Corte d’appelloritenuto non vincolante il suddetto parere, nonché violazione dilegge con riferimento all’art. 113 cod. proc. civ., per avere lasentenza impugnata affermato come “il parere anzidetto siastato reso al solo fine di «dirottare» la gestione del sinistro”; èdenunciata, altresì, la nullità della sentenza “per omessapronuncia ovvero apparenza della motivazione ai sensi dell’art.112 cod. proc. civ.”.Si censura la sentenza impugnata, là dove osserva che “leconclusioni della Commissione non sono fondate su alcunpresupposto scientifico ma sono volte ad una ipotesi transattivatra le richieste avanzate da controparte e la valutazione delmedico fiduciario incaricato da [OSCURATO:SOCIETA] che aveva, infatti,riconosciuto in capo al Q.E. postumi in misura pari «ZERO»”.Tuttavia, il ricorrente sottolinea di aver sostenuto che taleparere fosse vincolante per [OSCURATO:SOCIETA], “in ragione del mandatoex lege sussistente tra assicurazione del responsabile civile eassicurazione del danneggiato”, qualificabile come mandato veroe proprio, donde “l’aperta violazione dell’art. 1703 cod. civ. chesancisce il principio della diretta imputazione al rappresentatodegli effetti dell'atto posto in essere in suo nome dalrappresentante”.Del pari, si censura l’affermazione della Corte territorialesecondo cui “non va sottovalutato il fatto che il parere dellacommissione medica era finalizzato a giustificare la scelta diDirect [OSCURATO:SOCIETA]. di non affrontare un giudizio elevando il dannobiologico in misura pari al 10% in modo tale da «dirottare» lagestione della pratica a [OSCURATO:SOCIETA].”, e ciò in ossequio aOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025quanto disposto ex art. 148 cod. ass. private. Assume, infatti, ilricorrente che la tesi del giudice di secondo grado non sarebbesupportata “da alcun riferimento agli atti del giudizio”, e che nonsarebbe stato dallo stesso neppure “graficamente esplicitato ilprocesso motivazionale che lo ha condotto ad affermare quantoqui riportato testualmente”.3.6. Il sesto motivo denuncia nullità della sentenza ex art.132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. “per contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili in ordine alla natura ed entità deidanni materiali riportati dal veicolo condotto dal ricorrente”.Si evidenzia, infatti, che la Corte territoriale, per un verso,ha tratto la prova che il Q.E. “ha impegnato l’incrocio ad unavelocità eccessiva e, comunque, non adeguata”, anche “dallarilevante entità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA]”. Per altro verso, però, essa – “al fine di avallare la tesidell’infondatezza delle domande relative all’entità dei dannibiologici” – ha affermato, contraddittoriamente, che “il veicolocondotto dall’appellante, come rilevato dalle Autorità, in seguitoad un urto nella parte anteriore laterale sinistra, riportava «lieviabrasioni parafango anteriore sinistro, abrasioni cerchioanteriore sinistro»”, concludendo che “l’entità dell’urto è statatale da non poter aver interessato il muscolo cardiaco”. A suodire, infatti, i “segni di contusione toracica” risulterebbero “assaipoco attesi, data la tenuità delle conseguenze materiali dell’urtosull’autoveicolo”.3.7. Infine, il settimo motivo denuncia “nullità della sentenzaper omessa pronuncia in ordine al motivo di appello sub. 8”.Il ricorrente sottolinea di aver richiesto alla Corte milanese,in via subordinata, di “compensare tra le parti le spese di lite delprocedimento di primo grado ovvero, in ulteriore subordine,Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025ridurle in relazione all’attività effettivamente espletata dallaData pubblicazione 20/06/2025difesa della parte convenuta costituita”.Tale domanda, però, non sarebbe stata minimamentevagliata dalla Corte, e ciò quantunque tra le gravi ed eccezionaliragioni che giustificano la compensazione rientri “la situazione diobiettiva incertezza sul diritto controverso”.Inoltre, sarebbe stato violato il d.m. 10 marzo 2014, n. 55,non essendo stato indicato lo scaglione di valore dellacontroversia utilizzato per la liquidazione dei compensi, né lecaratteristiche, l’urgenza o il pregio dell’attività posta in esseredalla difesa delle parti avversarie che avrebbero potutogiustificare un discostamento dai valori minimi previsti dalletabelle allegate al suddetto decreto.D’altra parte, il “numero esiguo delle questioni, nonché ilvalore inferiore ad € 50.000,00 della domanda così comeprecisata a seguito dell’istruttoria espletata in primo grado”,giustificavano “il ricorso ai parametri per cause di valoreindeterminabile, complessità bassa”, mentre la somma liquidatadi € 10.343,00, stando al d.m. n. 55 del 2014, risulta esserefrutto dell’applicazione dei valori medi dello scaglione di valoredella causa identificato con “indeterminabile-complessitàmedia”.Infine, con riguardo alla fase istruttoria, si evidenzia che lastessa non è stata espletata, considerato che le prove oraliarticolate tanto da parte attrice quanto dalla [OSCURATO:SOCIETA]non sono state ammesse dal Tribunale, mentre per quantoconcerne la fase decisionale, gli scritti conclusivi si sostanziarononella riproposizione delle argomentazioni già contenute nellacomparsa di costituzione.4. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] e la .Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/20255. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Il ricorrente ha depositato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va rigettato.8.1. Il primo motivo non è fondato.8.1.1 Questa Corte, da tempo, ha chiarito che in tutti i casi– e non soltanto in quello (che è, peraltro, quello di specie)contemplato dall’art. 144, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2005, n.209 – di azione diretta del danneggiato nei confrontidell’assicuratore del “responsabile”, litisconsorte necessario è ilsolo proprietario del veicolo (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. 3, sent.22 novembre 2016, n. 23706, Rv. 642986-01), sicché “ove ilproprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio,il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ.e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato egrado del processo, comporta l’annullamento della sentenza aisensi dell’art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.” (da ultimo, inmotivazione, Cass. [OSCURATO:PERSONA]. 3, ord. 16 febbraio 2023, n. 4994,Rv. 666753-01). Non è, invece, litisconsorte necessario ilconducente del veicolo che abbia cagionato il danno (e meno chemai il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato), e ciòneppure quando sia stato, comunque, citato in giudizio,essendosi esclusa la ricorrenza, nei suoi confronti, persino delOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025litisconsorzio necessario “processuale”. Questa Corte, infatti, haaffermato che “fra la causa concernente la responsabilità delconducente di un veicolo coinvolto in un incidente stradale (art.2054, comma 1 e 2, cod. civ.) e quella relativa alla responsabilitàin solido del proprietario del veicolo medesimo (art. 2054,comma 3, cod. civ.) non sussiste un nesso di inscindibilità o didipendenza, in quanto le obbligazioni solidali, pur nell’identitàdella prestazione gravante su ciascun debitore, trovanofondamento in rapporti distinti ed autonomi, cosicché lapronuncia emessa nei confronti di uno dei condebitori noncostituisce presupposto imprescindibile della decisioneconcernente gli altri; pertanto, ove la sentenza, pronunciatacontro i predetti responsabili in solido, sia stata impugnata neiconfronti di uno solo dei medesimi, non si rende necessarial’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione, aisensi dell’art. 331, comma 1, cod. proc. civ.” (così Cass. Sez. 3,sent. 25 maggio 1987, n. 4684, Rv. 453334-01; Cass. Sez. 3,sent. 6 luglio 2006, n. 15358, Rv. 592023-01).Parimenti è da escludersi che sia litisconsorte necessario ilproprietario del veicolo condotto dal danneggiato. Invero, lacircostanza che costui possa – per effetto di un’accertatacorresponsabilità del conducente – “retrocedere” nella classe dirischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, acorrispondere un maggior premio, non integra quell’evenienzaalla quale dà rilievo l’art. 102 del codice di rito civile. Invero, selo scopo sotteso all’istituto del litisconsorzio necessario è quellodi assicurare – dal punto di vista di chi agisce in giudizio – chela sentenza sia “utiliter data”, occorre “rintracciare gli effetti checiascuna azione può conseguire e in relazione ad essi individuarei soggetti che debbono partecipare al processo”, ciò che “spostal’attenzione” – secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite diquesta Corte – “dalla causa petendi al petitum, dalla astrattaOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025configurazione del rapporto all’attitudine del provvedimentogiurisdizionale invocato a soddisfare la pretesa che siariconosciuta come fondata” (Cass. Sez. Un., sent. 13 novembre2013, n. 25454, Rv. 628056-01). Sicché, riguardata sottoquesto specifico profilo, ovvero della “utilità” che l’odiernoricorrente potrebbe ritrarre in virtù della presenza in giudiziodella proprietaria del veicolo da esso stesso condotto inoccasione del sinistro, deve escludersi la necessità della suapartecipazione alla presente controversia.8.2. Il secondo motivo è inammissibile.8.2.1. Tale esito, per vero, s’impone per ciascuna dellecensure in cui esso si articola, le quali – sotto vari profili – miranoa mettere in discussione il giudizio di fatto, compiuto dai giudicidi merito e non sindacabile in questa sede, in ordine allacorresponsabilità dello stesso Q.E. nella causazione delsinistro.Quanto, infatti, all’ipotizzata violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudicedecide “iuxta alligata et probata partium”, va ribadito che essa“può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciandoche il giudice ha dichiarato espressamente di non doverosservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicatosulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di suainiziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3,sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; Cass. Sez. Un.,sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-01), evenienzanon prospettata nella specie.Inammissibile, poi, è la censura di vizio motivazionale, attesoche la Corte territoriale ha soddisfatto il “minimo costituzionale”Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025della motivazione (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n.8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent.5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01), affermando che ilQ.E. “ha impegnato l’incrocio ad una velocità eccessiva e,comunque, non adeguata, comprovata anche dalla rilevanteentità dei danni come accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Latina”.Né, d’altra, parte potrebbe ravvisarsi motivazione “apparente”nel fatto che – come sostenuto, invece, dal ricorrente – lasentenza impugnata “non esplicita quali siano i documenti, leprove ovvero il ragionamento seguito”, giacché l’assunto“lapidario” della Corte milanese sulla velocità eccessiva delQ.E. , come comprovata dai danni riportati dalla vetturapotrebbe, al più, integrare un difetto di “sufficienza” dellamotivazione, ovvero un’evenienza non più idonea a integrare ilvizio motivazionale, essendo stata tale ipotesi espunta dalvigente testo dell’art. 360 cod. proc. civ., in quanto conferiva aquesta Corte “un potere assoluto su qualunque decisione dimerito, attesa l’insuperabile indeterminatezza della nozione dimotivazione insufficiente, con il conseguente incremento delrischio di randomizzazione del giudizio” (così, in motivazione,Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.).Né, d’altra parte, il presente motivo può essere accolto inrelazione al – preteso – “gravissimo errore”, addebitato dalricorrente alla Corte territoriale, di considerare quello di cui alsecondo comma dell’art. 2054 cod. civ. “come criterio principalesulla cui base procedere all’accertamento della responsabilità deiconducenti”, in caso di collisione dei mezzi da essi guidati, nonessendo dato comprendere, secondo il ricorrente, in forza diquali elementi probatori sia stata ritenuta “non provata” ladinamica del sinistro.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025La sentenza impugnata non ha affatto ritenuto “non provata”la dinamica del sinistro, facendo applicazione della presunzionedi eguale responsabilità dei due conducenti ex art. 2054, comma2, cod. civ., ma ha positivamente accertato che anche ilQ.E. , a causa della velocità eccessiva impressa al veicolo dalui condotto, ha concorso al verificarsi del sinistro.Infine, quanto alla doglianza che prospetta violazione degliartt. 145 cod. strada e 1227 cod. civ., essa è basata sull’assuntoche “dalle prove acquisite al giudizio non emerge alcun elementoda cui poter desumere un concorso di colpa del danneggiato-ricorrente”, mentre il verbale redatto nell’immediatezza delsinistro – che ha pur sempre un’attendibilità intrinseca, la qualepuò essere infirmata solo da una specifica prova contraria –O.K. .Si tratta, però, di censure che si pongono fuori del perimetrodel vizio di violazione di legge, se è vero che esso “consiste nelladeduzione di un’erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dauna norma di legge e implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze dicausa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma einerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta alsindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02). E ciò in quanto il viziodi sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dalgiudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso”, sicché èestranea alla sua denuncia “ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata alOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018,n. 6035, Rv. 648414-01; in senso analogo, più di recente, Cass.Sez. 3, ord. 16 luglio 2024, n. 19651, Rv. 671812-01). Neconsegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione dilegge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dellafattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erroneaapplicazione della legge in ragione della carente o contraddittoriaricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modoevidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche laprima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze dicausa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 26 febbraio2021, n. 5442).9.3. Anche il terzo motivo è inammissibile.9.3.1. Tale è, innanzitutto, la censura con cui vienelamentato che la sentenza impugnata – nel recepireapoditticamente le conclusioni del CTU circa l’insussistenza delnesso causale tra il sinistro che coinvolse il Q.E. el’insorgenza della fibrillazione atriale riscontrata a suo carico –sarebbe venuta meno al dovere di motivare le ragioni per le qualiha reputato di dover disattendere le critiche puntuali edettagliate mosse dal consulente di parte.L’inammissibilità della doglianza, infatti, va affermata anorma dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., atteso chenell’illustrazione del motivo neppure sono riprodotte le critichein questione (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 13 luglio 2021, n. 19989,Rv. 661839-01).In merito, invece, all’assunto secondo cui “nel corsodell’istruttoria espletata non è emerso alcun elemento probatoriosi sarebbe manifestata anche in assenza del sinistro stradale”,Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025esso – nella misura in cui sollecita, nuovamente, un sindacatosul giudizio di fatto compiuto dalla Corte milanese – èinsuscettibile di integrare violazione del principio del “piùprobabile che non”, ovvero del “combinato disposto di cui agliartt. 40 e 41 cod. pen., 2967 cod. civ., 1227 cod. civ., 2043 e2059 cod. civ.”.Si tratta, infatti, di valutazione rimessa alla discrezionalitàdel giudice di merito, giacché, se l’errore compiuto dallo stesso“nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertarela sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento ècensurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3), cod. proc. civ.”, resta, invece, inteso che “l’eventualeerrore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivatedall’illecito alla luce della regola giuridica applicata, costituisceuna valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato dilegittimità, se” – come nel caso di specie, dato l’esito del secondomotivo di ricorso – “adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3,sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in sensoconforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv.653576-01).9.4. Il quarto motivo è inammissibile, nuovamente, ai sensidell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.9.4.1. Secondo il ricorrente, infatti, la tesi dell’efficaciaconcausale del sinistro, rispetto all’insorgenza della malattiacardiaca, “si basava su una serie di argomentazioni e non solosull’efficacia probatoria del parere medico”, argomentazioni dellequali non si darebbe minimamente conto nella sentenzaimpugnata.Oscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025Il ricorrente, però, non riproduce in ricorso quali fossero taliargomentazioni, non potendo, pertanto, lamentarsi della loromancata considerazione.9.5. Il quinto motivo è anch’esso inammissibile, perché noncoglie per intero (né, quindi, contrasta) la “ratio decidendi” concui la Corte territoriale ha “screditato” – o meglio, confutato – leconclusioni raggiunte dalla commissione medica, che era stataincaricata da [OSCURATO:PERSONA] di sottoporre a visita il Siragusa.9.5.1. Come, infatti, attesta lo stesso ricorso, la sentenzaafferma che “le conclusioni della Commissione non sono fondatesu alcun presupposto scientifico”, sicché il motivo in esame –prima ancora che sollecitare questa Corte a valutare se l’attivitàsvolta da [OSCURATO:PERSONA], in forza del “mandato card”, possaprodurre effetti nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 1703cod. civ. – avrebbe dovuto confutare tale affermazione.Non essendo ciò avvenuto, e dunque proponendo il presentemotivo censure che sono “eccentriche” rispetto al “decisum”della sentenza impugnata, esso si presenta inammissibile (cfr.Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n.13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450,Rv. 670733-01).9.6. Il sesto motivo non è fondato.9.6.1. Invero, l’apprezzamento dei danni subiti dal veicolocondotto dal Q.E. – ritenuti, per un verso, idonei adimostrare che il medesimo procedesse con velocità nonadeguata (e, quindi, che con la sua condotta abbia contribuitoalla causazione del sinistro), nonché, per altro verso, nonOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025suscettibili di comprovare l’insorgenza della patologia cardiacaquale conseguenza dello scontro – si traduce in una valutazionedella stessa circostanza che risulta, nei due casi, non collimante.Nondimeno, ciò non rende “ipso facto” la motivazioneaddirittura “irriducibilmente contraddittoria” (condizione,viceversa, necessaria perché possa ravvisarsi il vizio di cui all’art.132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., giacché solo in questo casola contraddittorietà disvela il carattere meramente “apparente”della motivazione; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n.23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018,n. 22598, Rv. 650880-01; Cass, Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n.7090, Rv. 664120-01). E ciò perché tale apprezzamento, a benvedere, attiene a due piani di valutazione del tutto differenti:quello della ricostruzione della dinamica e cinematicadell’incidente stradale, da un lato, e quello dell’eziologia dellafibrillazione atriale, dall’altro. Sicché l’entità dei danni puòpresentarsi, appunto, “variabile” in relazione a quello che è –come accade nel caso di specie – il diverso piano dell’indagine.9.7. Infine, il settimo motivo è anch’esso inammissibile.9.7.1. Quanto alla censura relativa all’omessa pronuncia sulmotivo di gravame con cui si era contestata la mancatacompensazione delle spese del primo grado di giudizio, deveribadirsi che costituisce un potere discrezionale del giudice, neldecidere sull’assetto da dare alle spese del giudizio, “lavalutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella diconcorso di altri giusti motivi” (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord.17 ottobre 2017, n. 24502, Rv. 646335-01; nello stesso sensoanche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613, Rv. 645187-01), giusti motivi “la cui insussistenza il giudice del merito non èOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025tenuto a motivare” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre2020, n. 26912, Rv. 659925-01; nello stesso senso già Cass.Sez. Un., sent. 15 luglio 2005, n. 14989, Rv. 582306-01; Cass.Sez. 1, sent. 22 dicembre 2005, n. 28492, Rv. 585748-01; Cass.Sez. 3, sent. 31 marzo 2006, n. 7607, Rv. 590664-01; Cass.Sez. 6-3, ord. 26 aprile 2019, n. 11329, Rv. 653610- 01).Quanto, poi, al motivo di gravame con cui sarebbe statochiesto di ridurre l’importo delle spese del primo grado, lacensura – nella misura in cui non riproduce il contenuto delledoglianze “illo tempore” formulate, consentendo di verificare secorrispondano a quelle oggi proposte – viola nuovamente l’art.366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.Difatti, è “inammissibile, per violazione del criteriodell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamentila mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motividi gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella lorointegralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare chele questioni sottoposte non siano «nuove» e di valutare lafondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame deifascicoli di ufficio o di parte” (Cass. Sez. 2, sent. 20 agosto 2015,n. 17049, Rv. 636133-01; in senso conforme, di recente, Cass.Sez. 3, ord. 7 giugno 2023, n. 16028, Rv. 667816-02).10. In conclusione, il ricorso va rigettato.11. Nulla va disposto in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità, essendo rimaste solo intimate la e lasocietà Genyalloid.12. A carico del ricorrente, stante il rigetto del ricorso,sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovutoOscuramento disposto Numero registro generale 25357/2023Numero sezionale 158/2025Numero di raccolta generale 16602/2025Data pubblicazione 20/06/2025secondo un accertamento spettante all’amministrazionegiudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv.657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.13. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi delricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 14gennaio 2025.La PresidenteLina RUBINO
Sentenza Cassazione n. 16602/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris