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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 29307/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 settembre 2022, il Gip del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Trieste il 26 febbraio 2020, irrevocabile il 3 giugno 2021, per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. ed altro, commessi il 5 e 24 luglio 2017 in Brugnera, Albignasego ed altri luoghi; 2) sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Treviso l'8 novembre 2018, irrevocabile il 9 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. ed altro, commessi nel dicembre 2016 in Zoppola, Conegliano ed altri luoghi.

Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la domanda, evidenziava l'assenza di indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, ad eccezione dell'omogeneità delle violazioni; al contrario, si rilevava l'esistenza nel caso specifico di elementi di segno opposto al riconoscimento del vincolo: invero, i reati in esame sono stati commessi a distanza di tempo gli uni dagli altri (alcuni nel 2016, altri nel 2017), in località diverse e con modalità esecutive differenti.

Alla luce di tali considerazioni, il Gip riteneva detti reati frutto di determi- nazioni estemporanee e, dunque, sintomatici di abitualità criminosa del condan- nato piuttosto che dell'attuazione di una preventiva deliberazione comune.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.

In particolare, il ricorrente censura la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione circa la rilevanza dirimente attribuita, ai fini della negazione della sussistenza del vincolo criminoso, al requisito spazio-temporale, omettendo di considerare gli elementi addotti dalla difesa, ossia la circostanza che i procedimenti di cui in premessa traggono origine dalla stessa attività d'indagine e riguardano i medesimi soggetti.

La difesa del condannato lamenta, altresì, mancanza di motivazione della gravata ordinanza, in quanto priva dei necessari passaggi argomentativi indispensabili a comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito per escludere l'evenienza del medesimo disegno criminoso.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413).

1.2. L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

Gli accertamenti indicati, poi, costituiscono giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014).

2. Ciò premesso, il Gip del Tribunale di Treviso ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati avendo, seppure con motivazione succinta, ragionevol- mente argomentato sull'impossibilità di ritenere le diverse condotte legate dalla continuazione criminosa, evidenziando l'esistenza, nel caso specifico, di una serie di circostanze in sé escludenti una comune deliberazione iniziale.

A tal riguardo, il giudice ha correttamente valorizzato il lungo lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati, la disomogeneità territoriale, nonché le differenti modalità e circostanze concrete di realizzazione dei fatti di reato.

D'altro canto, le riflessioni svolte in contrario dalla difesa non riescono a scalfire la considerazione, univocamente desumibile dagli argomenti adeguati e non illogici esposti nell'ordinanza impugnata, che i diversi fatti di reato non possono essere ricondotti ad un'unica, sia pure rudimentale, progettazione criminosa.

Le doglianze difensive si rivelano oltretutto generiche, in quanto prive delle ragioni legittimanti la pretesa unificazione dei reati posti ad oggetto dell'odierna istanza, essendosi limitato il ricorrente a censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla asserita contiguità spazio-temporale delle condotte criminose, senza allegare elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso.

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 23 settembre 2022, il Gip del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Trieste il 26 febbraio 2020, irrevocabile il 3 giugno 2021, per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. ed altro, commessi il 5 e 24 luglio 2017 in Brugnera, Albignasego ed altri luoghi; 2) sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Treviso l'8 novembre 2018, irrevocabile il 9 febbraio 2022, per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen. ed altro, commessi nel dicembre 2016 in Zoppola, Conegliano ed altri luoghi. Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare la domanda, evidenziava l'assenza di indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, ad eccezione dell'omogeneità delle violazioni; al contrario, si rilevava l'esistenza nel caso specifico di elementi di segno opposto al riconoscimento del vincolo: invero, i reati in esame sono stati commessi a distanza di tempo gli uni dagli altri (alcuni nel 2016, altri nel 2017), in località diverse e con modalità esecutive differenti. Alla luce di tali considerazioni, il Gip riteneva detti reati frutto di determi- nazioni estemporanee e, dunque, sintomatici di abitualità criminosa del condan- nato piuttosto che dell'attuazione di una preventiva deliberazione comune. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente censura la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione circa la rilevanza dirimente attribuita, ai fini della negazione della sussistenza del vincolo criminoso, al requisito spazio-temporale, omettendo di considerare gli elementi addotti dalla difesa, ossia la circostanza che i procedimenti di cui in premessa traggono origine dalla stessa attività d'indagine e riguardano i medesimi soggetti. La difesa del condannato lamenta, altresì, mancanza di motivazione della gravata ordinanza, in quanto priva dei necessari passaggi argomentativi indispensabili a comprendere il percorso logico seguito dal giudice di merito per escludere l'evenienza del medesimo disegno criminoso. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 1.1. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). 1.2. L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Gli accertamenti indicati, poi, costituiscono giudizio di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi di motivazione (Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990, Paoletti, Rv. 184908; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014). 2. Ciò premesso, il Gip del Tribunale di Treviso ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati avendo, seppure con motivazione succinta, ragionevol- mente argomentato sull'impossibilità di ritenere le diverse condotte legate dalla continuazione criminosa, evidenziando l'esistenza, nel caso specifico, di una serie di circostanze in sé escludenti una comune deliberazione iniziale. A tal riguardo, il giudice ha correttamente valorizzato il lungo lasso di tempo intercorso tra la commissione dei reati, la disomogeneità territoriale, nonché le differenti modalità e circostanze concrete di realizzazione dei fatti di reato. D'altro canto, le riflessioni svolte in contrario dalla difesa non riescono a scalfire la considerazione, univocamente desumibile dagli argomenti adeguati e non illogici esposti nell'ordinanza impugnata, che i diversi fatti di reato non possono essere ricondotti ad un'unica, sia pure rudimentale, progettazione criminosa. Le doglianze difensive si rivelano oltretutto generiche, in quanto prive delle ragioni legittimanti la pretesa unificazione dei reati posti ad oggetto dell'odierna istanza, essendosi limitato il ricorrente a censurare il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla asserita contiguità spazio-temporale delle condotte criminose, senza allegare elementi dimostrativi dell'unicità del disegno criminoso. 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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