CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 12572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza pronunciata in data 28/8/2015 dal Tribunale di Bari, appellata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati nel relativo processo e quelli oggetto della sentenza n. 3102/16 pronunciata nei confronti dello stesso Pellicani dal Tribunale di Bari in data 8/6/2016, confermata dalla Corte di appello di Bari e divenuta irrevocabile in data 1/12/2017, ha rideterminato la pena complessiva in 1 anno, 3 mesi e 20 giorni di reclusione. 2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pellicani ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositato in Cancelleria in data 23/3/2021. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] frelefli nchi 15-kat [OSCURATO:PERSONA] E oggi, O