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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21021/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di M SSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Si deduce l'omessa motivazione sul punto e comunque l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel confermare la responsabilità dell'imputato per essersi sottratto all'esame delle urine per accertare l'uso di sostanze stupefacenti, nonostante l'insussistenza di elementi tali da far ritenere ragionevole che il conducente del motociclo si trovasse sotto l'effetto di sostanze.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello.

3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Pv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver omesso di motivare in merito alla specifica doglianza mossa dall'appellante.

La Corte territoriale, difatti, ha evidenziato gli elementi posti alla base dell'accertamento della circostanza per cui l'imputato, conducente del motociclo, si trovasse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope facendo riferimento, oltre che al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente, allo stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e al dato sintomatico degli occhi lucidi.

3.3. Il giudice d'appello, peraltro, argomentando nei termini di cui innanzi ha mostrato di aver applicato il principio di diritto invocato dall'attuale ricorrente (con il riferimento a Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394), con il quale quindi, in sostanza, non si confronta la censura, per cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di M SSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. Si deduce l'omessa motivazione sul punto e comunque l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di appello nel confermare la responsabilità dell'imputato per essersi sottratto all'esame delle urine per accertare l'uso di sostanze stupefacenti, nonostante l'insussistenza di elementi tali da far ritenere ragionevole che il conducente del motociclo si trovasse sotto l'effetto di sostanze. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello. 3.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Pv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata è lungi dall'aver omesso di motivare in merito alla specifica doglianza mossa dall'appellante. La Corte territoriale, difatti, ha evidenziato gli elementi posti alla base dell'accertamento della circostanza per cui l'imputato, conducente del motociclo, si trovasse sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope facendo riferimento, oltre che al rinvenimento sulla sua persona di sostanza stupefacente, allo stato confusionale dell'imputato, ansioso, irrequieto e al dato sintomatico degli occhi lucidi. 3.3. Il giudice d'appello, peraltro, argomentando nei termini di cui innanzi ha mostrato di aver applicato il principio di diritto invocato dall'attuale ricorrente (con il riferimento a Sez. 4, n. 12197 del 11/01/2017, Taglialatela, Rv. 269394), con il quale quindi, in sostanza, non si confronta la censura, per cui il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull'eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti, previsto dall'art. 187 cod. strad., è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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