CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ALESSANDRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2020 del Tribunale di Alessandria che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di furto, ai sensi dell'art. 624 cod. pen., commesso il 13 maggio 2008 in Asti, giudicato dal Tribunale di Asti con sentenza del 21 luglio 2011, definitiva il 10 marzo 2012; 2) ai reati di furto aggravato e danneggiamento, ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, e 635 cod. pen., commessi il 16 ottobre 2008 in Campospinoso, giudicati dal Tribunale di Voghera con sentenza del 26 settembre 2012, definitiva 1'8 luglio 2013; 3) al reato di furto aggravato, ai sensi dell'art. 624 bis, primo e terzo comma, cod. pen., commesso in data 1 luglio 2008 in Rivoli, giudicato dal Tribunale di Torino con sentenza del 20 dicembre 2012, definitiva il 26 maggio 2013; 4) al reato giudicato dal Tribunale di Modena con sentenza del 27 giugno 2016, definitiva il 16 ottobre 2018; 5) al reato giudicato dal Tribunale di Alessandria cori sentenza del 18 maggio 2018, definitiva il 26 settembre 2019. Il G.i.p. del Tribunale di Biella, qual giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 gennaio 2019 aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati sub 1, 2 e 3. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che i reati erano stati commessi in un arco temporale breve e che la distanza tra i luoghi di realizzazione delle condotte accertate era giustificata dai reati commessi, che, per la loro natura, avevano obbligato il condannato a continui spostamenti (come riconosciuto anche dal precedente giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del 2 gennaio 2019). Secondo il ricorrente, inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente affermato che le condotte erano sintomatiche di una scelta di vita improntata all'attività delinquenziale, posto che il condannato aveva interrotto la commissione dei reati per più periodi temporali (circostanza incompatibile con le conclusioni offerte nel provvedimento impugnato).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico, perché non si confronta con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato, pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati sub 4 e 5 erano stati commessi a distanza di due anni dai reati già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione con provvedimento del 2 gennaio 2019. Tali reati, inoltre, erano stati commessi a distanza di tempo tra loro, in diversi luoghi e con l'ausilio di soggetti diversi. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle modalità, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Secondo il giudice dell'esecuzione, pertanto, dalla lettura delle sentenze di condanna si evinceva che le singole violazioni accertate, lungi dall'essere sintomatiche dell'esistenza di un unico disegno criminoso, erano la mera manifestazione di un programma di vita delinquenziale del reo, concetto antitetico rispetto alla disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente ed ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle f-rh./u'vx spese processuali e zu-1121fflho della somma di tre