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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05729/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33131/2018 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1811/2018 depositata il 15/05/2018 R.G.N. 2378/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 26)zz R.G.33131/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma in sede di rinvio da Cass. n. 8189 del 2016, decidendo in sede di opposizione a tre decreti ingiuntivi con cui il Tribunale di Roma aveva condannato la società "[OSCURATO:SOCIETA]." a versare all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) i contributi previdenziali a valere sulle posizioni di alcuni giornalisti, ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo contributivo per i soli collaboratori fissi, escludendolo per altri collaboratori, rispetto ai quali dall'istruttoria non era emerso il vincolo di subordinazione; con la pronuncia emessa in sede rescissoria, pertanto, il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'INPGI risultava enormemente ridotto rispetto a quanto contenuto nelle precedenti sentenze di merito (dai 400.000 euro a una cifra di poco superiore ai 50.000 euro); la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale basato su tre motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ha risposto, depositando controricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendosi il Giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte"; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, disattendendo le precise indicazioni contenute nella sentenza rescindente, avrebbe valutato il materiale istruttorio in base ad un parametro inadeguato, limitandosi a scarne considerazioni nei casi in cui ha escluso il vincolo di subordinazione e senza esercitare alcun vaglio critico circa la prevalenza di tale caratteristica qualificatoria nei casi così scrutinati; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2 CNLG (DPR 153/1961), per avere omesso di analizzare tutte le concrete modalità della collaborazione fissa, dando rilievo esclusivo ad un suo singolo tratto, la disponibilità"; valutando la fattispecie esclusivamente sotto il profilo dell'orario di lavoro, la Corte territoriale avrebbe confuso la reperibilità con la continuità della messa a disposizione del collaboratore che permane tra un incarico e l'altro, in relazione alla responsabilità del servizio reso, e che si desume dalla corretta interpretazione delle norme contrattuali le quali, nell'indicare plurimi indici della subordinazione (continuità della prestazione, vincolo di dipendenza, responsabilità di un servizio), postulano una loro complessiva valutazione da parte dell'interprete; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 CNLG (DPR 153/1961)", per non aver considerato che il compito specifico del corrispondente locale è quello di coprire l'intera informazione in ogni campo, relativamente ad un determinato territorio; secondo l'istituto ricorrente, per verificare se alcuni giornalisti potessero essere qualificati come corrispondenti locali, la Corte avrebbe dovuto verificare se risultava assegnata agli stessi una zona di competenza e se, effettivamente, costoro assicuravano alla redazione una completezza di informazione sul territorio loro assegnato.

Ricorso incidentale: il ricorrente incidentale reagisce alla sentenza impugnata proponendo motivi speculari rispetto al ricorso principale, segnatamente con riferimento ai giornalisti per i quali la Corte d'appello ha riconosciuto il vincolo di subordinazione; il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 384 per non averekla sentenza motivato in modo appropriato, per la sua brevità, per la carenza di riferimenti normativi che non rendono intelligibile il percorso argomentativo seguito dal giudice, ed infine anche per la prevalenza assegnata in sede istruttoria alle dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo dell'INPGI; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 2 CCNLG; sostiene l'erroneità della qualificazione quale collaboratore fisso, ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo, riconosciuta dalla Corte d'appello a quattro giornalisti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla sola base dell'inserimento organico e continuativo nella struttura organizzata della redazione, perché ciò che maggiormente caratterizza le prestazioni è l'obbligo giuridico di rimanere a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo di tempo tra un incarico e l'altro; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata valutazione dei fatti rilevanti oggetto delle deduzioni di parte, negli elementi di prova da cui tali fatti traevano fondamento, con specifico riferimento ai quattro giornalisti oggetto del ricorso incidentale, sì come esposti dalla società nella memoria di costituzione del giudizio di appello in riassunzione.

Esame del ricorso principale: il primo motivo è inammissibilmente dedotto ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ.; la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. n.20181 del 2019); nel caso in esame, le doglianze di omessa pronuncia sono generiche, e non avvalorate dai concreti elementi fattuali di cui si domanda il riesame in sede di legittimità; gli altri due motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; la Corte d'appello ha operato una valutazione complessiva degli indici, specificando nel dettaglio i contenuti delle singole posizioni individuali così come emersi dall'istruttoria e correttamente parametrando gli stessi agli indicatori individuati dalla giurisprudenza di questa Corte; le prospettazioni del ricorrente principale, pertanto, solo apparentemente deducono una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;va, dunque, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017).

Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è inammissibile; se la sentenza rescindente aveva rilevato nel provvedimento cassato una carenza nell'istruttoria, parsa troppo scarna, frammentaria e poco convincente, lo stesso rilievo non può porsi nei confronti della sentenza rescissoria, che si è attenuta, operando una ricostruzione dei fatti approfondita, completa e aderente ai principi di questa Corte in materia, ai dettami contenuti nella sentenza di rinvio; il secondo motivo è inammissibile poiché domanda, a questa Corte, una rivalutazione dei fatti di causa, e solo apparentemente deduce una violazione di legge; la Corte d'appello, diversamente da quanto afferma la ricorrente incidentale, ha correttamente valutato l'elemento della disponibilità del collaboratore, escludendo il vincolo di subordinazione nel caso di sua insussistenza; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché le censure in esso contenute esulano dai ristretti limiti di ammissibilità del vizio di motivazione; infatti, le doglianze in esso contenute non fanno riferimento all'omesso esame "...di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"(Sez.

Un. n. 8053 del 2014); le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (ancora Sez.

Un. n. 8053 del 2014); il motivo si risolve nella denuncia non già dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì nella mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33131/2018 R.G. proposto da: I.N.P.G.I.- [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1811/2018 depositata il 15/05/2018 R.G.N. 2378/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 26)zz R.G.33131/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma in sede di rinvio da Cass. n. 8189 del 2016, decidendo in sede di opposizione a tre decreti ingiuntivi con cui il Tribunale di Roma aveva condannato la società "[OSCURATO:SOCIETA]." a versare all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" (d'ora in avanti INPGI) i contributi previdenziali a valere sulle posizioni di alcuni giornalisti, ha riconosciuto l'esistenza dell'obbligo contributivo per i soli collaboratori fissi, escludendolo per altri collaboratori, rispetto ai quali dall'istruttoria non era emerso il vincolo di subordinazione; con la pronuncia emessa in sede rescissoria, pertanto, il debito della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'INPGI risultava enormemente ridotto rispetto a quanto contenuto nelle precedenti sentenze di merito (dai 400.000 euro a una cifra di poco superiore ai 50.000 euro); la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." ha depositato controricorso, nonché ricorso incidentale basato su tre motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" ha risposto, depositando controricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendosi il Giudice di rinvio uniformato al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte"; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale, disattendendo le precise indicazioni contenute nella sentenza rescindente, avrebbe valutato il materiale istruttorio in base ad un parametro inadeguato, limitandosi a scarne considerazioni nei casi in cui ha escluso il vincolo di subordinazione e senza esercitare alcun vaglio critico circa la prevalenza di tale caratteristica qualificatoria nei casi così scrutinati; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 2 CNLG (DPR 153/1961), per avere omesso di analizzare tutte le concrete modalità della collaborazione fissa, dando rilievo esclusivo ad un suo singolo tratto, la disponibilità"; valutando la fattispecie esclusivamente sotto il profilo dell'orario di lavoro, la Corte territoriale avrebbe confuso la reperibilità con la continuità della messa a disposizione del collaboratore che permane tra un incarico e l'altro, in relazione alla responsabilità del servizio reso, e che si desume dalla corretta interpretazione delle norme contrattuali le quali, nell'indicare plurimi indici della subordinazione (continuità della prestazione, vincolo di dipendenza, responsabilità di un servizio), postulano una loro complessiva valutazione da parte dell'interprete; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 12 CNLG (DPR 153/1961)", per non aver considerato che il compito specifico del corrispondente locale è quello di coprire l'intera informazione in ogni campo, relativamente ad un determinato territorio; secondo l'istituto ricorrente, per verificare se alcuni giornalisti potessero essere qualificati come corrispondenti locali, la Corte avrebbe dovuto verificare se risultava assegnata agli stessi una zona di competenza e se, effettivamente, costoro assicuravano alla redazione una completezza di informazione sul territorio loro assegnato. Ricorso incidentale: il ricorrente incidentale reagisce alla sentenza impugnata proponendo motivi speculari rispetto al ricorso principale, segnatamente con riferimento ai giornalisti per i quali la Corte d'appello ha riconosciuto il vincolo di subordinazione; il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione dell'art. 384 per non averekla sentenza motivato in modo appropriato, per la sua brevità, per la carenza di riferimenti normativi che non rendono intelligibile il percorso argomentativo seguito dal giudice, ed infine anche per la prevalenza assegnata in sede istruttoria alle dichiarazioni contenute nel verbale ispettivo dell'INPGI; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell'art. 2094 cod. civ. e dell'art. 2 CCNLG; sostiene l'erroneità della qualificazione quale collaboratore fisso, ai sensi dell'art. 2 del contratto collettivo, riconosciuta dalla Corte d'appello a quattro giornalisti della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla sola base dell'inserimento organico e continuativo nella struttura organizzata della redazione, perché ciò che maggiormente caratterizza le prestazioni è l'obbligo giuridico di rimanere a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo di tempo tra un incarico e l'altro; il terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella mancata valutazione dei fatti rilevanti oggetto delle deduzioni di parte, negli elementi di prova da cui tali fatti traevano fondamento, con specifico riferimento ai quattro giornalisti oggetto del ricorso incidentale, sì come esposti dalla società nella memoria di costituzione del giudizio di appello in riassunzione. Esame del ricorso principale: il primo motivo è inammissibilmente dedotto ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ.; la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. n.20181 del 2019); nel caso in esame, le doglianze di omessa pronuncia sono generiche, e non avvalorate dai concreti elementi fattuali di cui si domanda il riesame in sede di legittimità; gli altri due motivi, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; la Corte d'appello ha operato una valutazione complessiva degli indici, specificando nel dettaglio i contenuti delle singole posizioni individuali così come emersi dall'istruttoria e correttamente parametrando gli stessi agli indicatori individuati dalla giurisprudenza di questa Corte; le prospettazioni del ricorrente principale, pertanto, solo apparentemente deducono una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito;va, dunque, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa "...inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017). Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è inammissibile; se la sentenza rescindente aveva rilevato nel provvedimento cassato una carenza nell'istruttoria, parsa troppo scarna, frammentaria e poco convincente, lo stesso rilievo non può porsi nei confronti della sentenza rescissoria, che si è attenuta, operando una ricostruzione dei fatti approfondita, completa e aderente ai principi di questa Corte in materia, ai dettami contenuti nella sentenza di rinvio; il secondo motivo è inammissibile poiché domanda, a questa Corte, una rivalutazione dei fatti di causa, e solo apparentemente deduce una violazione di legge; la Corte d'appello, diversamente da quanto afferma la ricorrente incidentale, ha correttamente valutato l'elemento della disponibilità del collaboratore, escludendo il vincolo di subordinazione nel caso di sua insussistenza; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, a realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il terzo motivo è parimenti inammissibile poiché le censure in esso contenute esulano dai ristretti limiti di ammissibilità del vizio di motivazione; infatti, le doglianze in esso contenute non fanno riferimento all'omesso esame "...di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)"(Sez. Un. n. 8053 del 2014); le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (ancora Sez. Un. n. 8053 del 2014); il motivo si risolve nella denuncia non già dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì nella mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, che si assumono erroneamente valutate dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, così come il ricorso incidentale; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in virtù della reciproca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto
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