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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 agosto 2026

Cassazione n. 24560/2026

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ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per laProvincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui ufficiin Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3884/2022 depositatail 7/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso monitorio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere l'ingiunzione alpagamento di euro 19.376,95 nei confronti dell'Agente della riscossionecompetente per la provincia di Cuneo (già [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quindi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., infine [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere affidato all'Agente:- 58 ruoli suppletivi 1998, emissione settembre 1998, scadenza 10novembre 1998, per complessivi euro 71.504,42, a fronte dei qualierano stati riversati solo euro 69.214,73;- 121 ruoli principali 1999, emissione febbraio 1999, scadenza 10aprile 1999, per complessivi euro 482.836,40, con riversamentoparziale pari a euro 465.749,14.A sostegno del credito produceva i riassunti dei ruoli e l'attestazionedel dirigente del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deduceva che:- per i ruoli 1998 operava il principio del “non riscosso come ri-scosso” ex art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988;- per i ruoli 1999 l'obbligo di riversamento discendeva dagli artt. 19e 20 d.lgs. n. 112/1999, essendo il concessionario decaduto daldiritto al discarico per mancato invio delle comunicazioni annuali edelle comunicazioni di inesigibilità.Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 18600/2010, acco-glieva la domanda.2.

Equitalia proponeva opposizione.Nelle more interveniva la legge n. 228/2012, art. 1, commi 527‑529(cd.

Legge di stabilità 2013), che:- annullava i ruoli inferiori a euro 2.000;Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026- prevedeva il discarico dei ruoli più elevati all'esito delle attivitàdell'agente;- eliminava le responsabilità ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'inapplicabilità della disciplina agli enti previden-ziali privatizzati e l'intervenuto consolidamento del rapporto.Il Tribunale, con sentenza n. 13099/2016, respingeva l'opposizione.3.

Equitalia proponeva appello, articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva appello incidentale condizionato.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3884/2022, accoglieval'appello principale e respingeva quello incidentale, ritenendo applicabile lalegge n. 228/2012 anche agli enti previdenziali privatizzati.4.

Avverso tale decisione la Cassa propone ricorso per cassazione,affidato a dieci motivi.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate – Riscossione.5.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, dopo che le Se-zioni Unite di questa Corte, investite dalla Prima Sezione civile, con ordi-nanza interlocutoria n. 24043/2024, si sono pronunciate, con sentenza n.31908/2025, sulla questione di massima di particolare importanza in temadi riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Pre-videnza e [OSCURATO:PERSONA].Nella sollecitata pronuncia sulla verifica della compatibilità, o meno,del quadro normativo complessivo – in particolare quello disciplinato dalleleggi n. 228/2012 e n. 190/2014, con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale normainterposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.– per un giudizio di più generale tenuta rispetto a una pluralità di profili,coinvolgenti: l'esistenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso di-storto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210 del2021 della Corte Costituzionale; la preponderanza data alle esigenze finan-ziarie sulle finalità solidaristiche della Cassa, nell'ingentissimo importo deicrediti dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; la difficile compatibilitàNumero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026del regime di proroga con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinatae tempestivamente controllabile delle entrate; la duratura incertezza dell'e-sito della riscossione e definizione dei rapporti debitori e della durata delprocesso, con conseguente incidenza sulla efficace esperibilità dei rimedialternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deveconcretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni,senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla contro-parte”.Le Sezioni Unite con la sentenza n. 31908/2025 hanno definito il giu-dizio enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione coat-tiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assi-stenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdottedalla legge n. 228/2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicem-bre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigi-bilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, ivi compreso l'obbligodi trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190/2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenzadal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delleprocedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del dirittoe del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU ‒ quale norma interposta inrelazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. ‒, inserendosiin un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e inde-bita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione of-ferta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto contodella natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazioneannuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comuni-cazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga”.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Per l'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente ha fatto per-venire in cancelleria “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” controfir-mato dal difensore della controricorrente in punto di compensazione dellespese di lite.6.

Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.RAGIONI DELLA DECISIONECon gli articolati motivi la ricorrente ha dedotto.1.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; D.M. 15 giugno 2015; artt. 1‑2 d.lgs. n. 509/1994; artt.17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.; art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile la legge n.228/2012 alla [OSCURATO:PERSONA], non considerando la natura privatizzatadell'ente ex d.lgs. n. 509/1994, privo di finanziamento pubblico e soggettoa rigorosi vincoli di equilibrio finanziario.

L'annullamento dei crediti inferioria euro 2.000 e dei ruoli superiori, unitamente alla totale deresponsabilizza-zione dell'agente della riscossione, incide in modo ablatorio sul patrimoniodell'ente, violando i principi costituzionali e convenzionali.[OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità,che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di compatibilità della disci-plina con l'art. 6 CEDU e l'art. 117 Cost.2.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528‑529,legge n. 228/2012; art. 2 D.M. 15 giugno 2015 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte territoriale ha omesso di considerare che, per i ruoli superioria euro 2.000, l'annullamento non è automatico, ma subordinato alla con-clusione delle attività di riscossione e alla trasmissione dell'elenco dellequote non riscosse.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Sino a tale comunicazione, permangono le responsabilità ex art. 19d.lgs. n. 112/1999 e il credito dell'ente.La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la produzione documentale tar-diva dell'agente, in violazione dell'art. 345 c.p.c.3.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20, 59 d.lgs. n. 112/1999;art. 1 D.L. n. 282/2004; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005 (art. 360, n.3 c.p.c.).La Corte ha escluso la rilevanza del consolidamento del rapporto de-rivante dalla perdita del diritto al discarico, non considerando che le proro-ghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità presentano due momentiinterruttivi (1° ottobre 2004 e 30 settembre 2005), che rendono insensibilile successive modifiche normative e precludono l'applicazione della legge n.228/2012.4.

Violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme del motivoprecedente (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte ha erroneamente affermato che i termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità sarebbero stati continuativamente prorogati,senza soluzione di continuità.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che le proroghe hanno subito vuoti normativi chedeterminano la decadenza del concessionario e il consolidamento del cre-dito.5.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 59, comma 4‑quater, 19, comma 2, lett. c), e 20d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 59, comma 4‑qua-ter, che fissava al 30 giugno 2006 il termine ultimo per le comunicazioni diinesigibilità relative ai ruoli emessi sino al 30 giugno 2003.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Tale termine non è mai stato prorogato: la mancata comunicazionedetermina la perdita del diritto al discarico e il consolidamento del creditodella Cassa.6.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 4‑quinquies,D.L. n. 248/2007; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005; art. 1, commi527‑529, legge n. 228/2012 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte di merito ha ritenuto applicabili le proroghe dei termini perl'inesigibilità senza che l'agente della riscossione abbia provato i requisitisoggettivi richiesti: a) l'acquisizione della maggioranza del capitale socialedella concessionaria da parte di Equitalia; b) l'adesione alla sanatoria delleirregolarità amministrative ex legge n. 311/2004.La Corte territoriale ha erroneamente equiparato l'acquisto del ramod'azienda all'acquisto del capitale sociale.7.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b),36 e 59, comma 4‑ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).I giudici di appello hanno escluso l'obbligo di rendicontazione annualeper i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, ritenendo necessaria l'emana-zione del decreto attuativo.[OSCURATO:PERSONA] deduce che l'obbligo discende direttamente dall'art. 19,comma 2, lett. b), e che la mancata rendicontazione costituisce causa au-tonoma di perdita del diritto al discarico, come confermato dalla prassi Equi-talia e dalla giurisprudenza contabile.8.

Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.

Omessapronuncia (art. 360, n. 4 c.p.c.).La Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo con cui laCassa aveva dedotto l'inapplicabilità delle proroghe dei termini per le co-municazioni di inesigibilità, in difetto della prova dei requisiti soggettivi ri-chiesti dall'art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005 e dall'art. 36, comma 4‑quin-quies, D.L. n. 248/2007, ovverosia: l'acquisizione della maggioranza del ca-Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026pitale sociale della concessionaria da parte di Equitalia o società del gruppo;l'adesione alla sanatoria delle irregolarità formali.La questione era stata ritualmente introdotta ed era logicamente pre-liminare rispetto all'applicabilità della legge n. 228/2012.9.

Nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.).In subordine, ove si ritenga che la Corte abbia implicitamente riget-tato l'eccezione relativa ai requisiti soggettivi, la motivazione risulterebbenulla, poiché: non espone alcun percorso logico‑giuridico; non chiarisce per-ché abbia ritenuto applicabili le proroghe nonostante l'assenza di prova deirequisiti richiesti dalla legge; equipara, senza argomentazione, l'acquistodel ramo d'azienda all'acquisto del capitale sociale, in contrasto con lanorma di interpretazione autentica.10.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 4‑quin-quies, D.L. n. 248/2007; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005; art. 1, commi527‑529, legge n. 228/2012 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte avrebbe ritenuto applicabili le proroghe dei termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, pur in assenza della prova dei requisitisoggettivi richiesti dalla legge.In difetto di tali requisiti, la proroga non opererebbe e il rapporto do-vrebbe considerarsi consolidato, con conseguente inapplicabilità della leggen. 228/2012.11.

Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinunciaal ricorso.L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezio-nale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle que-Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026stioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presentegiudizio, risolte dalle Sezioni Unite in corso di giudizio con la sentenza n.31908 del 7/12/2025.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.La norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccom-bente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, inquanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugna-zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattan-dosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpre-tazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa integralmente lespese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/07/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tinelli unitamente all'[OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in attie con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione per laProvincia di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui ufficiin Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3884/2022 depositatail 7/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/20261. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso monitorio innanzi al Tribunale di Roma per ottenere l'ingiunzione alpagamento di euro 19.376,95 nei confronti dell'Agente della riscossionecompetente per la provincia di Cuneo (già [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quindi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., infine [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. edEquitalia [OSCURATO:SOCIETA].).[OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere affidato all'Agente:- 58 ruoli suppletivi 1998, emissione settembre 1998, scadenza 10novembre 1998, per complessivi euro 71.504,42, a fronte dei qualierano stati riversati solo euro 69.214,73;- 121 ruoli principali 1999, emissione febbraio 1999, scadenza 10aprile 1999, per complessivi euro 482.836,40, con riversamentoparziale pari a euro 465.749,14.A sostegno del credito produceva i riassunti dei ruoli e l'attestazionedel dirigente del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] deduceva che:- per i ruoli 1998 operava il principio del “non riscosso come ri-scosso” ex art. 32, comma 3, d.P.R. n. 43/1988;- per i ruoli 1999 l'obbligo di riversamento discendeva dagli artt. 19e 20 d.lgs. n. 112/1999, essendo il concessionario decaduto daldiritto al discarico per mancato invio delle comunicazioni annuali edelle comunicazioni di inesigibilità.Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 18600/2010, acco-glieva la domanda.2. Equitalia proponeva opposizione.Nelle more interveniva la legge n. 228/2012, art. 1, commi 527‑529(cd. Legge di stabilità 2013), che:- annullava i ruoli inferiori a euro 2.000;Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026- prevedeva il discarico dei ruoli più elevati all'esito delle attivitàdell'agente;- eliminava le responsabilità ex artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999.[OSCURATO:PERSONA] eccepiva l'inapplicabilità della disciplina agli enti previden-ziali privatizzati e l'intervenuto consolidamento del rapporto.Il Tribunale, con sentenza n. 13099/2016, respingeva l'opposizione.3. Equitalia proponeva appello, articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resisteva e proponeva appello incidentale condizionato.La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3884/2022, accoglieval'appello principale e respingeva quello incidentale, ritenendo applicabile lalegge n. 228/2012 anche agli enti previdenziali privatizzati.4. Avverso tale decisione la Cassa propone ricorso per cassazione,affidato a dieci motivi.Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate – Riscossione.5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale, dopo che le Se-zioni Unite di questa Corte, investite dalla Prima Sezione civile, con ordi-nanza interlocutoria n. 24043/2024, si sono pronunciate, con sentenza n.31908/2025, sulla questione di massima di particolare importanza in temadi riscossione coattiva tramite ruoli dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Pre-videnza e [OSCURATO:PERSONA].Nella sollecitata pronuncia sulla verifica della compatibilità, o meno,del quadro normativo complessivo – in particolare quello disciplinato dalleleggi n. 228/2012 e n. 190/2014, con l'art. 6 par. 1 CEDU, quale normainterposta in relazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.– per un giudizio di più generale tenuta rispetto a una pluralità di profili,coinvolgenti: l'esistenza, nella specie, di elementi sintomatici di un uso di-storto della funzione legislativa, come individuati nella pronuncia n. 210 del2021 della Corte Costituzionale; la preponderanza data alle esigenze finan-ziarie sulle finalità solidaristiche della Cassa, nell'ingentissimo importo deicrediti dichiarati inesigibili o a rischio di inesigibilità; la difficile compatibilitàNumero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026del regime di proroga con la fisiologica dinamica di una riscossione ordinatae tempestivamente controllabile delle entrate; la duratura incertezza dell'e-sito della riscossione e definizione dei rapporti debitori e della durata delprocesso, con conseguente incidenza sulla efficace esperibilità dei rimedialternativi (azione diretta della Cassa verso gli iscritti debitori), che deveconcretarsi nella “ragionevole possibilità di preservare le proprie ragioni,senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla contro-parte”.Le Sezioni Unite con la sentenza n. 31908/2025 hanno definito il giu-dizio enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione coat-tiva tramite ruolo dei crediti della Cassa nazionale di previdenza e assi-stenza forense, l'efficacia, sulle cause in corso, delle modifiche introdottedalla legge n. 228/2012 (la quale, per i ruoli resi esecutivi sino al 31 dicem-bre 1999, ha escluso l'applicabilità della procedura del discarico per inesigi-bilità di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, ivi compreso l'obbligodi trasmissione della comunicazione di inesigibilità entro il triennio dallaconsegna del ruolo) e dalla legge n. 190/2014 (la quale, per i ruoli resiesecutivi dal 1° gennaio 2000, ha previsto la proroga dei termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità e ha abrogato, quale causa di decadenzadal diritto al discarico, la mancata comunicazione annuale dello stato delleprocedure) non si pone in contrasto con i principi di preminenza del dirittoe del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU ‒ quale norma interposta inrelazione al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost. ‒, inserendosiin un riassetto normativo che non ha determinato un'imprevedibile e inde-bita ingerenza nella gestione del contenzioso (secondo l'interpretazione of-ferta dalla sentenza della Corte cost. n. 51 del 2019), anche tenuto contodella natura marginale ed accessoria dell'abolito obbligo di comunicazioneannuale dello stato delle procedure rispetto a quello di invio delle comuni-cazioni di inesigibilità, già oggetto di proroga”.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Per l'adunanza camerale del 7 luglio 2026, la ricorrente ha fatto per-venire in cancelleria “Atto di rinuncia al ricorso per cassazione” controfir-mato dal difensore della controricorrente in punto di compensazione dellespese di lite.6. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.RAGIONI DELLA DECISIONECon gli articolati motivi la ricorrente ha dedotto.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; D.M. 15 giugno 2015; artt. 1‑2 d.lgs. n. 509/1994; artt.17, 3, 35, 36, 38, 42, 97, 117 Cost.; art. 6 CEDU (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile la legge n.228/2012 alla [OSCURATO:PERSONA], non considerando la natura privatizzatadell'ente ex d.lgs. n. 509/1994, privo di finanziamento pubblico e soggettoa rigorosi vincoli di equilibrio finanziario. L'annullamento dei crediti inferioria euro 2.000 e dei ruoli superiori, unitamente alla totale deresponsabilizza-zione dell'agente della riscossione, incide in modo ablatorio sul patrimoniodell'ente, violando i principi costituzionali e convenzionali.[OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre la più recente giurisprudenza di legittimità,che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di compatibilità della disci-plina con l'art. 6 CEDU e l'art. 117 Cost.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 528‑529,legge n. 228/2012; art. 2 D.M. 15 giugno 2015 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte territoriale ha omesso di considerare che, per i ruoli superioria euro 2.000, l'annullamento non è automatico, ma subordinato alla con-clusione delle attività di riscossione e alla trasmissione dell'elenco dellequote non riscosse.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Sino a tale comunicazione, permangono le responsabilità ex art. 19d.lgs. n. 112/1999 e il credito dell'ente.La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la produzione documentale tar-diva dell'agente, in violazione dell'art. 345 c.p.c.3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 19, comma 2, lett. c), 20, 59 d.lgs. n. 112/1999;art. 1 D.L. n. 282/2004; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005 (art. 360, n.3 c.p.c.).La Corte ha escluso la rilevanza del consolidamento del rapporto de-rivante dalla perdita del diritto al discarico, non considerando che le proro-ghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità presentano due momentiinterruttivi (1° ottobre 2004 e 30 settembre 2005), che rendono insensibilile successive modifiche normative e precludono l'applicazione della legge n.228/2012.4. Violazione e/o falsa applicazione delle medesime norme del motivoprecedente (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte ha erroneamente affermato che i termini per l'invio dellecomunicazioni di inesigibilità sarebbero stati continuativamente prorogati,senza soluzione di continuità.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che le proroghe hanno subito vuoti normativi chedeterminano la decadenza del concessionario e il consolidamento del cre-dito.5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, commi 527‑529,legge n. 228/2012; artt. 59, comma 4‑quater, 19, comma 2, lett. c), e 20d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte d'Appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 59, comma 4‑qua-ter, che fissava al 30 giugno 2006 il termine ultimo per le comunicazioni diinesigibilità relative ai ruoli emessi sino al 30 giugno 2003.Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026Tale termine non è mai stato prorogato: la mancata comunicazionedetermina la perdita del diritto al discarico e il consolidamento del creditodella Cassa.6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 4‑quinquies,D.L. n. 248/2007; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005; art. 1, commi527‑529, legge n. 228/2012 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte di merito ha ritenuto applicabili le proroghe dei termini perl'inesigibilità senza che l'agente della riscossione abbia provato i requisitisoggettivi richiesti: a) l'acquisizione della maggioranza del capitale socialedella concessionaria da parte di Equitalia; b) l'adesione alla sanatoria delleirregolarità amministrative ex legge n. 311/2004.La Corte territoriale ha erroneamente equiparato l'acquisto del ramod'azienda all'acquisto del capitale sociale.7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. b),36 e 59, comma 4‑ter, lett. c), d.lgs. n. 112/1999 (art. 360, n. 3 c.p.c.).I giudici di appello hanno escluso l'obbligo di rendicontazione annualeper i ruoli anteriori al 30 settembre 1999, ritenendo necessaria l'emana-zione del decreto attuativo.[OSCURATO:PERSONA] deduce che l'obbligo discende direttamente dall'art. 19,comma 2, lett. b), e che la mancata rendicontazione costituisce causa au-tonoma di perdita del diritto al discarico, come confermato dalla prassi Equi-talia e dalla giurisprudenza contabile.8. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessapronuncia (art. 360, n. 4 c.p.c.).La Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi sul motivo con cui laCassa aveva dedotto l'inapplicabilità delle proroghe dei termini per le co-municazioni di inesigibilità, in difetto della prova dei requisiti soggettivi ri-chiesti dall'art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005 e dall'art. 36, comma 4‑quin-quies, D.L. n. 248/2007, ovverosia: l'acquisizione della maggioranza del ca-Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026pitale sociale della concessionaria da parte di Equitalia o società del gruppo;l'adesione alla sanatoria delle irregolarità formali.La questione era stata ritualmente introdotta ed era logicamente pre-liminare rispetto all'applicabilità della legge n. 228/2012.9. Nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt. 132, n. 4,c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 4 c.p.c.).In subordine, ove si ritenga che la Corte abbia implicitamente riget-tato l'eccezione relativa ai requisiti soggettivi, la motivazione risulterebbenulla, poiché: non espone alcun percorso logico‑giuridico; non chiarisce per-ché abbia ritenuto applicabili le proroghe nonostante l'assenza di prova deirequisiti richiesti dalla legge; equipara, senza argomentazione, l'acquistodel ramo d'azienda all'acquisto del capitale sociale, in contrasto con lanorma di interpretazione autentica.10. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, comma 4‑quin-quies, D.L. n. 248/2007; art. 3, comma 12, D.L. n. 203/2005; art. 1, commi527‑529, legge n. 228/2012 (art. 360, n. 3 c.p.c.).La Corte avrebbe ritenuto applicabili le proroghe dei termini per l'inviodelle comunicazioni di inesigibilità, pur in assenza della prova dei requisitisoggettivi richiesti dalla legge.In difetto di tali requisiti, la proroga non opererebbe e il rapporto do-vrebbe considerarsi consolidato, con conseguente inapplicabilità della leggen. 228/2012.11. Con atto sottoscritto dal proprio difensore, depositato il 7 luglio2026, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha, a suavolta, controfirmato, a mano del proprio, in calce.Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinunciaal ricorso.L'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezio-nale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale dellespese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle que-Numero registro generale 1606/2023Numero sezionale 3041/2026Numero di raccolta generale 24560/2026Data pubblicazione 08/08/2026stioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presentegiudizio, risolte dalle Sezioni Unite in corso di giudizio con la sentenza n.31908 del 7/12/2025.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricor-renti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do-vuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.La norma citata, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccom-bente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, inquanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugna-zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattan-dosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpre-tazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 - 1, n. 23175 del 12.11.2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo e compensa integralmente lespese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/07/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 24560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris