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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15125/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 733/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Campoformio (UD), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Udine il 17 dicembre 2014, rep. n. 68448, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la "B.B.S. - [OSCURATO:PERSONA] S. r. l." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), in liquidazione, con sede in Manerbio (BS), in persona del liquidatore pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 3 giugno 2009), a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 nei termini di cessione indiretta di azienda, sulla base del collegamento con la costituzione della "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) mediante conferimento di ramo aziendale da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." (atto del 19 maggio 2009), la cessione totalitaria della quota di compartecipazione "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 3 giugno 2009), l'affitto di ramo aziendale dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 19 maggio 2009) e la fusione per incorporazione della "[OSCURATO:SOCIETA]."(società unipersonale) nella "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 25 maggio 2010), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima e della "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2013 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La "[OSCURATO:SOCIETA]." è rimasta intimata.

In prossimità dell'adunanza camerale, le parti costituite hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio generale di diritto dell'Unione Europea di rispetto dei diritti della difesa, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse legittimo, nonostante l'inosservanza dell'obbligo - sancito dal diritto euro-unitario - del contraddittorio endo-procedimentale nel corso del relativo procedimento di emanazione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 20 e 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché dell'art. 37- bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse legittimo, nonostante l'inosservanza dell'obbligo - sancito dal diritto interno - del contraddittorio endo-procedimentale nel corso del relativo procedimento di emanazione.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 1969/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, 5 e 6 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che il conferimento di ramo aziendale in sede di costituzione della società unipersonale potesse essere soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale per il fatto che, in ragione della concomitanza con la cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale, l'effetto finale sarebbe stato proprio il trasferimento del ramo aziendale dalla società conferente alla società acquirente.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che il collegamento tra il preventivo conferimento di ramo aziendale in società unipersonale di nuova costituzione e la successiva cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella medesima società unipersonale potesse essere riqualificato in termini complessivi di una cessione indiretta di ramo aziendale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si rileva che l'amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, determinando così la cessazione della materia del contendere.

Peraltro, a seguito di tale sopravvenienza, questa Corte si è già pronunziata in senso analogo sul ricorso proposto dalla "B.B.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015 (Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2051).

2. Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5", 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537).

3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6"-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5", 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535).

Nella specie, considerando la formazione ed il consolidamento in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali.

4. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 733/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Campoformio (UD), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] da Udine il 17 dicembre 2014, rep. n. 68448, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la "B.B.S. - [OSCURATO:PERSONA] S. r. l." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), in liquidazione, con sede in Manerbio (BS), in persona del liquidatore pro tempore;[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla cessione di quota totalitaria di compartecipazione nella "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 3 giugno 2009), a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 nei termini di cessione indiretta di azienda, sulla base del collegamento con la costituzione della "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) mediante conferimento di ramo aziendale da parte della "[OSCURATO:SOCIETA]." (atto del 19 maggio 2009), la cessione totalitaria della quota di compartecipazione "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 3 giugno 2009), l'affitto di ramo aziendale dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." (società unipersonale) alla "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 19 maggio 2009) e la fusione per incorporazione della "[OSCURATO:SOCIETA]."(società unipersonale) nella "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." (atto del 25 maggio 2010), ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima e della "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] febbraio 2013 n. [OSCURATO:DATA_NASCITA], con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero applicarsi in relazione al risultato finale dell'operazione complessiva, senza tener conto degli effetti particolari dei singoli atti. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La "[OSCURATO:SOCIETA]." è rimasta intimata. In prossimità dell'adunanza camerale, le parti costituite hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il sopravvenuto annullamento in via di autotutela dell'atto impositivo. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 41, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, del principio generale di diritto dell'Unione Europea di rispetto dei diritti della difesa, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse legittimo, nonostante l'inosservanza dell'obbligo - sancito dal diritto euro-unitario - del contraddittorio endo-procedimentale nel corso del relativo procedimento di emanazione. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 20 e 53-bis del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nonché dell'art. 37- bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che l'avviso di liquidazione fosse legittimo, nonostante l'inosservanza dell'obbligo - sancito dal diritto interno - del contraddittorio endo-procedimentale nel corso del relativo procedimento di emanazione. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12 della Direttiva n. 1969/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969, 5 e 6 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che il conferimento di ramo aziendale in sede di costituzione della società unipersonale potesse essere soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale per il fatto che, in ragione della concomitanza con la cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella società unipersonale, l'effetto finale sarebbe stato proprio il trasferimento del ramo aziendale dalla società conferente alla società acquirente. 4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e 62 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per aver erroneamente ritenuto che il collegamento tra il preventivo conferimento di ramo aziendale in società unipersonale di nuova costituzione e la successiva cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella medesima società unipersonale potesse essere riqualificato in termini complessivi di una cessione indiretta di ramo aziendale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si rileva che l'amministrazione finanziaria ha disposto l'annullamento in via di autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, determinando così la cessazione della materia del contendere. Peraltro, a seguito di tale sopravvenienza, questa Corte si è già pronunziata in senso analogo sul ricorso proposto dalla "B.B.S. - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 10 agosto 2015 n. 3580/66/2015 (Cass., Sez. 5^, 25 gennaio 2022, n. 2051). 2. Invero, in tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 46 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5", 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537). 3. Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un'ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dall'art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6"-5, 14 febbraio 2017, n. 3950; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2018, n. 33587; Cass., Sez. 5", 26 luglio 2019, nn. 20349 e 20350; Cass., Sez. 6^-5, 19 novembre 2019, nn. 30086 e 30087; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10161; Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2021, n. 24841; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2021, n. 24878; Cass., Sez. 6^-5, 27 dicembre 2021, n. 41535). Nella specie, considerando la formazione ed il consolidamento in corso di causa di un indirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa, si può disporre la compensazione delle spese giudiziali. 4. In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2019, n. 16562; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4663; Cass., Sez. 3^, 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, nn. 31871, 31923, 31924 e 31937). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se do