CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che MASTRAMICO Claudio - imputato dei reati di tentata estorsione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso, tentata violenza privata e induzione a rendere dichiarazioni mendaci, come meglio specificato in rubrica - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/06/2025, con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato (dichiarando non doversi procedere per la tentata violenza privata, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.i.p. del Tribunale di Pescara; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, alla configurabilità del concorso di persone e alla mancata valutazione di motivi di appello; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella reiterata prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima abbia adeguatamente motivato in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte in danno del PAPA (cfr. pag. 8 anche quanto al richiamo di un messaggio inequivocabile della persona offesa), alle ragioni a sostegno del concorso del ricorrente con il figlio Antonio nella detenzione di tutta la droga occultata nel terreno (cfr. pag. 9), alle dichiarazioni diMISERI Loris circa il ruolo di custode a lui attribuito dai MASTRAMICO (cfr. pag. 10 anche quanto all'intestazione al ricorrente dell'utenza cellulare occultata durante la detenzione in carcere dal MISERI, nonché alle minacce rivolte dal MASTRAMICO a quest'ultimo dopo la scarcerazione); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M