CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1156/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 341 bis - 582- 635 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alle contestate aggravanti, anche in ragione delle dichiarazioni dello stesso imputato; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.MSezione Vi/ 2 4 SET 2026 lI [OSCURATO:PERSONA] Dott. dre• i