CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16158/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 14879 / 20 20 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale allegataa l ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14879/2020a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] n. 3584 / 201 9 , depositat a in data 25 / 9 /20 1 9 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 1 4 aprile 2025 ; Fatti di causa Con invito a comparire, l’Agenzia delle Entrate, al fine di definire la posizione fiscale per il 2012, nonché per gli anni 2009, 2010 e 2011, convocò [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) per chiederle conto dei movimenti contabili sui conti correnti a lei intestati. Dal contraddittorio così instaurato, sarebbe emerso che le movimentazioni sui conti correnti erano riferibili al convivente della contribuente, [OSCURATO:PERSONA], che gestiva varie attività imprenditoriali intestate formalmente a terzi soggetti. L’indagine fiscale si concluse con l’emissione di un avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione contestò alla contribuente un maggior reddito d’impresa, derivante dagli importi dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati. La C.T.P. di Pavia rigettò il ricorso della contribuente contro il detto avviso di accertamento. La C.T.R., su appello della contribuente, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. r.g. n. 14879/2020a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “ Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), e 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 654 c.p.p. e 116 c.p.c., anche per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione”, la contribuente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente affermato l’irrilevanza della sentenza n. 6707/2018 emessa dal Tribunale penale di Milano, che ha assolto la Necatu dai reati di cui agli artt. 648 ter e 648 bis c.p. “perché il fatto non costituisce reato”, in merito agli stessi fatti posti a base della ripresa fiscale. 1.1. Il motivo è inammissibile. La C.T.R., nel pronunciare la sentenza qui impugnata, ha dato atto, con una motivazione congrua, dell’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione pronunciata nei confronti della Necatu. Prima della introduzione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000 ad opera del d.lgs. n. 87 del 2024, vigeva in pieno il principio del cd. “doppio binario” nei rapporti tra il giudizio penale e il giudizio tributario, con la conseguenza che il giudizio tributario era assolutamente indipendente dall’esito del giudizio penale (Cass., Sez. 6 -5, Ordinanza n. 16262 del 28/06/2017, Rv. 644927 – 01 ; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28174 del 24/11/2017, Rv. 646971 –01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8129 del 23/05/2012, Rv. 622685 -01). Peraltro, dopo l’introduzione dell’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, l’efficacia della sentenza penale dibattimentale di assoluzione nel giudizio tributario è limitata alle formule assolutorie “perché il fatto non sussiste” e “perché l’imputato non l’ha commesso”, con la conseguenza che l’assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”non esclude che il giudice tributario valuti autonomamente i fatti posti a base della r.g. n. 14879/2020a.c.1 4 /4/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ripresa fiscale e le prove prodotte in giudizio dalle parti, ed arrivi, all’esito di tale autonoma valutazione, a pronunciare condanna nei confronti del contribuente, come è avvenuto nel caso di specie. Il ricorso proposto, inoltre, èprivo di specificità, mancando il requisito di cui al n. 6) dell’art. 366 c.p.c.: la sentenza penale non è stata specificamente indicata nel corpo del ricorso. 2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro cinquemilaseicento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes