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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 36902/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PAGLIETTA avverso il decreto del 09/03/2023 del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conversione del ricorso in appello; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, propongono ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento in data 09/03/2023 del Tribunale di Pescara, che ha rigettato l'istanza di revoca o cancellazione della confisca disposta con provvedimento dello stesso Tribunale in data 12/05/2011, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Deducono:

1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione.

I ricorrenti sostengono che la confisca disposta nei loro confronti doveva considerarsi illegittima in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a).

Secondo la difesa, la declaratoria di incostituzionalità della norma travolge ogni effetto sfavorevole da essa derivante, così che doveva essere disposta la cancellazione del provvedimento reso in data 12/05/2011 dal Tribunale di Pescare, con cui veniva disposta la confisca dell'immobile di proprietà dei coniugi Bevilacqua e Spinelli, con conseguente revoca dell'abiezione e restituzione agli aventi diritto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che l'istanza presentata al Tribunale è riferita a un decreto di confisca oramai definitivo, del quale è stata richiesta la revoca alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, nei contenuti già richiamati nella parte narrativa.

Tale preliminare osservazione porta al rilievo della incompetenza funzionale del Tribunale a decidere l'istanza in questione.

Il tema del rimedio esperibile -all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019- avverso un provvedimento definitivo fondato sulla pericolosità "ex" art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2001 è stato affrontato e risolto dalle Sezioni unite, che a tale proposito hanno chiarito che <<In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, Gomma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione», (Sez.

U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 Cc., dep. il 2022, Falaschi, Rv. 282474 — 01).

L'affermazione di tale principio di diritto trova origine nell'interpretazione dell'art. 28, comma 2, cl.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cui si attribuisce il significato Abk.A. di ampliare le ipotesi di revocazione a tutti i casi in cui, pur a prescindere dalla specifica integrazione delle cause di revocazione di cui al primo comma dell'art. 28 cit., sia dimostrabile per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti della confisca di prevenzione.

«Così interpretato -si legge nella sentenza delle Sezioni Unite-, l'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 include nel proprio ambito applicativo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che, avendo investito in toto una delle figure di pericolosità sociale giustificatrici -anche- della confisca, integra senz'altro quel difetto originario dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablatorio che costituisce, nei termini indicati, condizione applicativa della revocazione.

La connotazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, che, almeno di regola, attesta, per riprendere l'espressione di Sez.

U, Gatto, l'invalidità originaria della norma incostituzionale è del tutto in linea con la tradizionale impostazione della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale "colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici" (Corte cost., sent. n. 127 del 1966; conf., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 56 del 1967).

L'invalidità originaria tipica della declaratoria di illegittimità costituzionale si salda con l'art. 28, comma 2, cit., nell'interpretazione accolta, così consentendo alla decisione di accoglimento del giudice delle leggi di incidere anche sulla misura patrimoniale divenuta definitiva.

Tale interpretazione risolve così entrambi i problemi collegati alla questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite.

Da una parte, essa offre un fondamento giustificativo, saldamente ancorato al dato legislativo, all'idoneità della declaratoria di illegittimità costituzionale a incidere su confische divenute irrevocabili; dall'altra, individua il rimedio - appunto la revocazione ex art. 28 cit. - per far valere l'invalidità originaria della norma, ossia la carenza originaria del requisito soggettivo della confisca».

2. Il rilievo dell'incompetenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato provoca l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice competente, ossia la Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PAGLIETTA avverso il decreto del 09/03/2023 del TRIBUNALE DI PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la conversione del ricorso in appello; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, propongono ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento in data 09/03/2023 del Tribunale di Pescara, che ha rigettato l'istanza di revoca o cancellazione della confisca disposta con provvedimento dello stesso Tribunale in data 12/05/2011, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, confermato dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deducono: 1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione. I ricorrenti sostengono che la confisca disposta nei loro confronti doveva considerarsi illegittima in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), nel testo vigente sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a), dell'art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui stabilisce che le misure di prevenzione del sequestro e della confisca, disciplinate dagli articoli 20 e 24, si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, comma 1, lettera a). Secondo la difesa, la declaratoria di incostituzionalità della norma travolge ogni effetto sfavorevole da essa derivante, così che doveva essere disposta la cancellazione del provvedimento reso in data 12/05/2011 dal Tribunale di Pescare, con cui veniva disposta la confisca dell'immobile di proprietà dei coniugi Bevilacqua e Spinelli, con conseguente revoca dell'abiezione e restituzione agli aventi diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l'istanza presentata al Tribunale è riferita a un decreto di confisca oramai definitivo, del quale è stata richiesta la revoca alla luce della declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 24 del 2019, nei contenuti già richiamati nella parte narrativa. Tale preliminare osservazione porta al rilievo della incompetenza funzionale del Tribunale a decidere l'istanza in questione. Il tema del rimedio esperibile -all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019- avverso un provvedimento definitivo fondato sulla pericolosità "ex" art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2001 è stato affrontato e risolto dalle Sezioni unite, che a tale proposito hanno chiarito che <<In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, "ex" art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione di cui all'art. 28, Gomma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente di esecuzione», (Sez. U, Sentenza n. 3513 del 16/12/2021 Cc., dep. il 2022, Falaschi, Rv. 282474 — 01). L'affermazione di tale principio di diritto trova origine nell'interpretazione dell'art. 28, comma 2, cl.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, cui si attribuisce il significato Abk.A. di ampliare le ipotesi di revocazione a tutti i casi in cui, pur a prescindere dalla specifica integrazione delle cause di revocazione di cui al primo comma dell'art. 28 cit., sia dimostrabile per fatti sopravvenuti la carenza originaria dei presupposti della confisca di prevenzione. «Così interpretato -si legge nella sentenza delle Sezioni Unite-, l'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 include nel proprio ambito applicativo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, che, avendo investito in toto una delle figure di pericolosità sociale giustificatrici -anche- della confisca, integra senz'altro quel difetto originario dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ablatorio che costituisce, nei termini indicati, condizione applicativa della revocazione. La connotazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, che, almeno di regola, attesta, per riprendere l'espressione di Sez. U, Gatto, l'invalidità originaria della norma incostituzionale è del tutto in linea con la tradizionale impostazione della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale "colpisce la norma fin dalla sua origine, eliminandola dall'ordinamento e rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici" (Corte cost., sent. n. 127 del 1966; conf., ex plurimis, Corte cost., sent. n. 56 del 1967). L'invalidità originaria tipica della declaratoria di illegittimità costituzionale si salda con l'art. 28, comma 2, cit., nell'interpretazione accolta, così consentendo alla decisione di accoglimento del giudice delle leggi di incidere anche sulla misura patrimoniale divenuta definitiva. Tale interpretazione risolve così entrambi i problemi collegati alla questione rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite. Da una parte, essa offre un fondamento giustificativo, saldamente ancorato al dato legislativo, all'idoneità della declaratoria di illegittimità costituzionale a incidere su confische divenute irrevocabili; dall'altra, individua il rimedio - appunto la revocazione ex art. 28 cit. - per far valere l'invalidità originaria della norma, ossia la carenza originaria del requisito soggettivo della confisca». 2. Il rilievo dell'incompetenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato provoca l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice competente, ossia la Corte di appello di L'Aquila, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli at
Decreto Cassazione n. 36902/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris