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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44060/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata osservanza del vincolo della sentenza rescindente nel pervenire ad una declaratoria di insussistenza del fatto, è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità; Considerato, peraltro, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 431115 del 2021, aveva disposto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Cutrì limitatamente alla verifica della qualificazione del reato di estorsione in termini di delitto tentato o consumato, dichiarando inammissibile il ricorso; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile per 2a-1: aspecificità, in quanto -Fgar\-/-é-iza nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 sette

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' NATALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata osservanza del vincolo della sentenza rescindente nel pervenire ad una declaratoria di insussistenza del fatto, è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità; Considerato, peraltro, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 431115 del 2021, aveva disposto l'annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Cutrì limitatamente alla verifica della qualificazione del reato di estorsione in termini di delitto tentato o consumato, dichiarando inammissibile il ricorso; Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile per 2a-1: aspecificità, in quanto -Fgar\-/-é-iza nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sette
Sentenza Cassazione n. 44060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris