CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23423/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 37/2018 depositata il03/01/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 3.1.3019, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], Sandro ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato la comproprietà di un immobile pervenuto in eredità dalla madre [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Sandro ed [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], Sandro ed [OSCURATO:PERSONA] hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine sessanta giorni dalla notifica della sentenza e dell’atto di precetto a [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di sé stessa. Il motivo è fondato. La notificazione dellasentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che lanotifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente alprecetto a norma dell'art. 479 c.p.c. (Cass. 17048/2018; Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, n.13536; Cassazione civile sez. I, 24/11/2000, n.15176; Cass. 7 dicembre 1972, n. 3541). Nel caso in esame, infatti, vengono a coincidere le due forme di notificazione rispettivamente previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art. 285 c.p.c., laddove prevede il modo di notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Nel caso di specie, la notificazione dellasentenza del Tribunale, eseguita il 22.5.2018 personalmente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’atto di precetto, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sicchè la notifica del ricorso, avvenuta il 27.7.2018 risulta tardiva in quanto effettuata oltre la scadenza del termine breve di impugnazione. Non rileva che la destinataria non fosse abilitata all’esercizio in Cassazione in quanto la legge non richiede che la notifica della sentenza debba avvenire nei confronti di un soggetto abilitato all’esercizio presso le [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di requisito richiesto dalla legge per la proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cas