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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08167/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 446/2020,depositata il 15/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere acquistato nel 1974 la metà di un terreno, identificato con la particella n. 621, e che la superficie acquistata era stata maggiore rispetto a quella catastale comprendendo anche l’area indicata in rosso nell’estratto catastale del foglio di mappa, facente parte della particella n. 620; che dal momento dell’acquisto aveva posseduto l’intera particella n. 621 compresa l’area contrassegnata con il colore rosso, che tale stato cose era sempre stato rispettato dal proprietario della particella n. 620 e anche dai convenuti, successivi acquirenti della medesima; che però, nel maggio 2000, i convenuti avevano invaso il suo terreno e si erano impossessati della porzione della particella n. 621 da lei posseduta e avevano costruito un immobile che non rispettava la “distanza dal confine reale e di fatto sopraindicato, ma addirittura invade in alcuni punti il terreno” di sua pertinenza.

L’attrice ha quindi chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accertare il proprio possesso dell’immobile come comprensivo della porzione della particella n. 620 indicata in rosso e, conseguentemente, di accertare il suo acquisto per usucapione dell’immobile; di accertare poi che i convenuti avevano costruito un fabbricato “invadendo l’immobile di cui sopra di pertinenza dell’attrice e anche in violazione delle distanze prescritte dal codice civile e dal regolamento edilizio vigente” e di condannare i convenuti alla demolizione delle porzioni illegittime dell’edificio.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1627/2014, rigettava la domanda di usucapione e le ulteriori domande di parte attrice.

2. La sentenza è stata impugnata da Bevacqua, contestando il rigetto delle sue domande.

La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 446/2020, ha confermato il rigetto della domanda di usucapione.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:

1. il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla denunciata violazione delle distanze nella realizzazione del fabbricato rispetto al confine di fatto e a quello catastale;

2. il secondo motivo ripropone la medesima censura sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la questione della violazione delle distanze della costruzione dal confine.

I motivi sono fondati.

La Corte d’appello si è limitata ad esaminare la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente, confermando il rigetto da parte del giudice di primo grado.

Nullainvece la Corte d’appello ha statuitoin relazione alla domanda, dalla stessa Corte richiamata in premessa alla pag. 3 della sentenza impugnata, di accertamento della violazione delle distanze, domanda che è stata proposta sia in relazione alla distanza dal confine “di fatto”, ossia comprensivo della porzione della particella n. 620 rivendicata dalla ricorrente, sia in relazione alla distanza dal confine catastale.

Se la violazione della distanza dal confine “di possesso” correttamente non è stata considerata dalla Corte d’appello in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, la stessa conclusione non vale rispetto alla distanza dal confine catastale, profilo che è anche stato oggetto della consulenza tecnica d’ufficio che si è svolta nel giudizio di secondo grado.

Al consulente tecnico è stato infatti chiesto di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze legali dal confine della proprietà dell’appellante di cui alla particella 621 e parte della 620 contrassegnata in rosso nell’estratto di mappa allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado e per la quale è stata proposta domanda di usucapione” e di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze dal confine per come individuate nel frazionamento allegato nell’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intervenuto tra l’appellante e l’altro originario comproprietario” e il consulente, a quanto risulta dagli estratti della consulenza riportati dalla ricorrente, ha concluso che “il fabbricato viola le distanze legali da entrambi i confini”, catastale e “di possesso” (vedere le pagg. 11 e 12 del ricorso e la pag. 5 della memoria della ricorrente).

La questione era stata posta anche con i motivi di appello (riportati in ricorso) e quindi la Corte territoriale doveva esaminarla.

II. Il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17868/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 446/2020,depositata il 15/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere acquistato nel 1974 la metà di un terreno, identificato con la particella n. 621, e che la superficie acquistata era stata maggiore rispetto a quella catastale comprendendo anche l’area indicata in rosso nell’estratto catastale del foglio di mappa, facente parte della particella n. 620; che dal momento dell’acquisto aveva posseduto l’intera particella n. 621 compresa l’area contrassegnata con il colore rosso, che tale stato cose era sempre stato rispettato dal proprietario della particella n. 620 e anche dai convenuti, successivi acquirenti della medesima; che però, nel maggio 2000, i convenuti avevano invaso il suo terreno e si erano impossessati della porzione della particella n. 621 da lei posseduta e avevano costruito un immobile che non rispettava la “distanza dal confine reale e di fatto sopraindicato, ma addirittura invade in alcuni punti il terreno” di sua pertinenza. L’attrice ha quindi chiesto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di accertare il proprio possesso dell’immobile come comprensivo della porzione della particella n. 620 indicata in rosso e, conseguentemente, di accertare il suo acquisto per usucapione dell’immobile; di accertare poi che i convenuti avevano costruito un fabbricato “invadendo l’immobile di cui sopra di pertinenza dell’attrice e anche in violazione delle distanze prescritte dal codice civile e dal regolamento edilizio vigente” e di condannare i convenuti alla demolizione delle porzioni illegittime dell’edificio. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1627/2014, rigettava la domanda di usucapione e le ulteriori domande di parte attrice. 2. La sentenza è stata impugnata da Bevacqua, contestando il rigetto delle sue domande. La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza n. 446/2020, ha confermato il rigetto della domanda di usucapione. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: 1. il primo motivo lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi la Corte di merito pronunciata sui motivi di appello relativi alla denunciata violazione delle distanze nella realizzazione del fabbricato rispetto al confine di fatto e a quello catastale; 2. il secondo motivo ripropone la medesima censura sotto il profilo della violazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la questione della violazione delle distanze della costruzione dal confine. I motivi sono fondati. La Corte d’appello si è limitata ad esaminare la domanda di usucapione proposta dalla ricorrente, confermando il rigetto da parte del giudice di primo grado. Nullainvece la Corte d’appello ha statuitoin relazione alla domanda, dalla stessa Corte richiamata in premessa alla pag. 3 della sentenza impugnata, di accertamento della violazione delle distanze, domanda che è stata proposta sia in relazione alla distanza dal confine “di fatto”, ossia comprensivo della porzione della particella n. 620 rivendicata dalla ricorrente, sia in relazione alla distanza dal confine catastale. Se la violazione della distanza dal confine “di possesso” correttamente non è stata considerata dalla Corte d’appello in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione, la stessa conclusione non vale rispetto alla distanza dal confine catastale, profilo che è anche stato oggetto della consulenza tecnica d’ufficio che si è svolta nel giudizio di secondo grado. Al consulente tecnico è stato infatti chiesto di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze legali dal confine della proprietà dell’appellante di cui alla particella 621 e parte della 620 contrassegnata in rosso nell’estratto di mappa allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado e per la quale è stata proposta domanda di usucapione” e di “accertare se il fabbricato realizzato dagli appellati viola le distanze dal confine per come individuate nel frazionamento allegato nell’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intervenuto tra l’appellante e l’altro originario comproprietario” e il consulente, a quanto risulta dagli estratti della consulenza riportati dalla ricorrente, ha concluso che “il fabbricato viola le distanze legali da entrambi i confini”, catastale e “di possesso” (vedere le pagg. 11 e 12 del ricorso e la pag. 5 della memoria della ricorrente). La questione era stata posta anche con i motivi di appello (riportati in ricorso) e quindi la Corte territoriale doveva esaminarla. II. Il ricorso va pertanto accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro
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