CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 19488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al primo motivo proposto per vizio di motivazione e di violazione di legge processuale 5.; con riferimento al reato ex art. 256 bis del Dlgs. 152/09 muove su un piano fattuale e di rivalutazione alternativa dei dati, inammissibile in questa sede, cercando di contrastare una ampia e articolata oltre che coerente motivazione, che enuclea un lineare collegamento anche logico tra plurimi dati, tutti conducenti nel senso del fatto contestato e della attribuzione del medesimo all'imputato; considerato che il secondo motivo su vizi di violazione di legge e di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato appare nuovo, siccome non riportato in sentenza senza che vi sia contestazione sul punto. Si rammenta, al riguardo, che sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo delle censure proposte così come dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (cfr. in tal senso, con riferimento alla omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli). Considerato che il terzo motivo relativo all'art. 131 bis cod. pen. propone anche esso una censura di merito, peraltro priva di ogni necessaria allegazione e conforto di quanto sostenuto, rispetto a un giudizio di gravità espresso in maniera lineare e per nulla illogica. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il