CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32801/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20592/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo ed altresì rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arbitrio -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA -intimati - avverso la sentenza n. 8327 / 202 3 del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno 12 settembre2023; udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 22 ottobre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione avverso un a cartella di pagamento per un importo di euro 137,31, notificatagli dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, per il recupero di un credito delComune di [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 20592/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio della domanda, addusse - per quanto qui d’interesse – la inesistenza di un idoneo titolo esecutivo nei suoi confronti, per avere avverso il verbale di accertamento dell’infrazione proposto opposizione al Prefetto di Genova, sulla quale non l’adita autorità amministrativa non aveva adottato alcun provvedimento; all’esito del giudizio di prime cure – svolta nell’attiva resistenza dell’ente creditore e dell’agente della riscossione –il Giudice di pace di Napoli rigettò la domanda dell’opponente; la decisione in epigrafe indicataha disatteso l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA], condannando questi alla refusione delle spese del doppio grado in favore del Comune di Genova e compensando le spese tra l’opponente ed Agenzia delle Entrate Riscossione; più in particolare, il Tribunale partenopeo ha ritenuto indimostrata da parte opponente la instaurazione del procedimento amministrativo dinanzi al Prefetto, in quanto sulla copia del ricorso prodotta non era «indicato alcun numero di protocollo in entrata» e poiché non vi era prova che lecopie della raccomandata indirizzata al Comando di polizia municipale di Genova e dell’avviso di ricevimento fossero «riferibili proprio al suindicato ricorso»; ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per quattromotivi; non svolgonodifese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocati, Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Genova; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che il ricorso è articolato in quattro motivi; il primo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., degli artt. 1335, 2697 e 2948 cod. civ., dell’art. 203 codice della strada e dell’art. 111 Cost.; r.g. n. 20592/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il motivo censura la ritenuta mancata prova della proposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell’infrazione: assume – in sintesi – che « la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l’atto spetta al destinatario» e rileva come nella specie una dimostrazione di tal fatta non era stata offerta dal Comune di Genova; il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost.; «in relazione al regolamento delle spese processuali, ai fini della domanda di condanna in solido dei convenuti Comune di Genova e Agenzia delle Entrate Riscossione» al pagamento delle spese stesse, il ricorrente critica la sentenza nella parte in cui afferma che «l’appellato concessionario è esente da responsabilità processuale, in quanto del tutto estraneo alla fase di formazione del titolo» su detto rilievo poi fondando la compensazione delle spese tra il Pecorella e l’Agenzia; il terzo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost., sostiene l’erroneità della statuizione di condanna alle spese del doppio grado in favore del Comune di Genova, in quanto disposta in difetto di un’impugnazione incidentale dell’ente avverso la pronuncia di compensazione delle spese emessa con la sentenza di primo grado; con il quarto, ancora perviolazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., si invoca la caducazione del capo di sentenza relativo alle spese quale effetto della riforma della stessa per i precedenti motivi di impugnazione di legittimità; il primo motivo è fondato; pur dopo sporadiche pronunce di tenore dissonante, questa Corte, con orientamento che oramai può dirsi consolidato, ha chiarito che la consegna di un plico raccomandato al domicilio del destinatario, risultante dall’avviso di ricevimento, fa presumere, ai sensi dell’art. r.g. n. 20592/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1335 cod. civ., in conformità al principio della c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (così, con intento nomofilattico, Cass. 22/06/2018, n. 16528, alla quale si fa adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ.; tra i successivi arresti nella medesima direzione cfr., ex aliis, Cass. 26/11/2019, n. 30787; Cass. 14/07/2020, n. 14941; Cass. 13/08/2020, n. 17029; Cass. 12/01/2021, n. 237; Cass.15/01/2025, n. 964); a questo indirizzo non risulta invero conforme la pronuncia gravata, la quale ha considerato inidonea a dimostrare la proposizione del ricorso in via amministrativa la produzione di copia dell’atto (diretto al Prefetto), della busta di spedizione della raccomandata (indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] del Comune accertatore) e dell’avviso di ricevimento di essa, senza in alcun modo valutare il contegno processuale serbato dal Comune in giudizio (in specie, la operata o meno contestazione in ordine al contenuto del plico raccomandato); in accoglimento del primo motivo, va quindi disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo esame della causa, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato; resta assorbito il vaglio delle ulteriori doglianze, dovendo il giudice del rinvio provvedere, in conformità al principio della soccombenza apprezzato con riguardo all’esito della lite, a nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, tenendo conto della veste di necessario legittimato passivo che l’agente della riscossione assume nelle cause di opposizione alla riscossione di crediti non tributari (cfr. Cass.06/11/2023, n. 30777; Cass. 12/02/2024, n. 3870); al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; r.g. n. 20592/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, al quale demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spes