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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026

Cassazione n. 28424/2026

Testo disponibile della fonte

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tenuto in fatto1.

Con ordinanza del 30 aprile 2026 il giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA],detenuto per questa causa in custodia cautelare in carcere, di essere visitato incarcere da un proprio medico di fiducia.Il giudice ha evidenziato che non sono segnalate condizioni di saluteparticolari del detenuto che possano giustificare l’accesso in carcere del medicoprivato, che la consulenza allegata sulle condizioni di salute risale al 2023, e peril resto si è riportato al parere contrario del pubblico ministero.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che si tratterebbe di unmedico; il giudice ha il potere di vietare l’accesso ma solo per esigenze attinentile indagini, che qui non vi sono, e che l’unico riferimento contenuto nel pareredel pubblico ministero alla possibilità che il medico veicoli informazioni all’esternocostituisce motivazione apparente.3.

L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

La questione di diritto oggetto del ricorso è stata già portata all’attenzionedella Suprema Corte, che, nella pronuncia Sez. 1, n. 30970 del 08/05/2024, B.,Rv. 286790 – 01, ha ritenuto che l’impugnazione di un provvedimento dellatipologia di quello emesso nel caso in esame dal giudice del merito, pur nonessendo espressamente prevista, deve essere ammessa in conformità allasistematica dell’atto abnorme, in quanto provvedimento non previsto dalla legge.Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenzialedell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr.

Corte cost., sent. n. 203 del2024; n. 24 del 2025), ed il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamentointerpretativo.Nel merito, come evidenziato nella sentenza n. 30970 citata, l'art. 11,comma 12, ord. pen., nella vigente formulazione, introdotta dall'art. 1 d.lgs. 2ottobre 2018, n. 123, prevede che «i detenuti e gli internati possono richiederedi essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria diloro fiducia.

L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, eper gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per icondannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto.

Con le medesimeforme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici daeffettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelleinfermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordicon l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzativefornite dalla stessa», e la norma deve essere letta alla luce della giurisprudenzadi legittimità che ha ritenuto che essa affonda le sue radici nel diritto alla salutedel detenuto, quale riflesso particolare del generale diritto di cui all'art. 32 Cost.(Sez. 4, n. 27499 del 23/05/2019, Mandolesi, n.m.; negli stessi termini, Sez. 1,n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 - 01, e Sez. 3, n. 49808 del14/11/2019, Mandolesi, n.m.).Dalla lettera della norma emerge che i detenuti e gli internati possonochiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza chericorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi; soltanto per gliimputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo - ed anche per gliindagati, in forza della disposizione estensiva di cui all'art. 61, comma 2, cod.proc. pen. - la norma richiede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primogrado) l'autorizzazione del giudice che procede, che ha il potere non di sindacarein qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma diverificare se, ed in quali termini, l'iniziativa possa avere incidenza negativa sugliaccertamenti processuali in corso.Nel caso in esame, il giudice del merito ha respinto l’istanza perché nonsono state segnalate condizioni di salute particolari del detenuto che potesserogiustificare l’accesso in carcere del medico privato, anche perché la consulenzamedica allegata all’istanza sarebbe risalente, ma un potere del giudice disindacare l’utilità della visita medica non è previsto dalla norma.

L’accesso puòessere negato, infatti, come detto, soltanto per tutelare l’acquisizione e lagenuinità della prova.Il provvedimento del giudice del merito contiene, sia pure per relationem, unriferimento di questo tipo nel momento in cui si riporta anche al parere contrariodel pubblico ministero, che, però, in realtà, in punto di tutela delle esigenzeinvestigative, riferiva soltanto della necessità di evitare che potessero essereveicolate informazioni all’esterno, esigenza che senz’altro rientra nell’ambitodelle finalità previste dalla norma, ma che nel caso in esame è stata affermata inmodo molto generico e senza alcun riferimento al caso concreto che permetta diapprezzarla.Ne consegue che il provvedimento è stato emesso nell’esercizio di un poterenon riconosciuto dall'ordinamento, e che esso deve essere annullato senza rinvio(Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 - 01) ex art. 620,comma 1, lett. d), in quanto la decisione impugnata consiste in unprovvedimento non consentito dalla legge.Gli atti devono essere trasmessi al g.i.p. del Tribunale di Roma per l’ulteriorecorso.2.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli attial gip del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenuto in fatto1. Con ordinanza del 30 aprile 2026 il giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA],detenuto per questa causa in custodia cautelare in carcere, di essere visitato incarcere da un proprio medico di fiducia.Il giudice ha evidenziato che non sono segnalate condizioni di saluteparticolari del detenuto che possano giustificare l’accesso in carcere del medicoprivato, che la consulenza allegata sulle condizioni di salute risale al 2023, e peril resto si è riportato al parere contrario del pubblico ministero.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per iltramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che si tratterebbe di unmedico; il giudice ha il potere di vietare l’accesso ma solo per esigenze attinentile indagini, che qui non vi sono, e che l’unico riferimento contenuto nel pareredel pubblico ministero alla possibilità che il medico veicoli informazioni all’esternocostituisce motivazione apparente.3. L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. La questione di diritto oggetto del ricorso è stata già portata all’attenzionedella Suprema Corte, che, nella pronuncia Sez. 1, n. 30970 del 08/05/2024, B.,Rv. 286790 – 01, ha ritenuto che l’impugnazione di un provvedimento dellatipologia di quello emesso nel caso in esame dal giudice del merito, pur nonessendo espressamente prevista, deve essere ammessa in conformità allasistematica dell’atto abnorme, in quanto provvedimento non previsto dalla legge.Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenzialedell’autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del2024; n. 24 del 2025), ed il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamentointerpretativo.Nel merito, come evidenziato nella sentenza n. 30970 citata, l'art. 11,comma 12, ord. pen., nella vigente formulazione, introdotta dall'art. 1 d.lgs. 2ottobre 2018, n. 123, prevede che «i detenuti e gli internati possono richiederedi essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria diloro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, eper gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per icondannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesimeforme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici daeffettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelleinfermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordicon l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzativefornite dalla stessa», e la norma deve essere letta alla luce della giurisprudenzadi legittimità che ha ritenuto che essa affonda le sue radici nel diritto alla salutedel detenuto, quale riflesso particolare del generale diritto di cui all'art. 32 Cost.(Sez. 4, n. 27499 del 23/05/2019, Mandolesi, n.m.; negli stessi termini, Sez. 1,n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 - 01, e Sez. 3, n. 49808 del14/11/2019, Mandolesi, n.m.).Dalla lettera della norma emerge che i detenuti e gli internati possonochiedere di essere visitati a proprie spese da un medico di fiducia senza chericorrano limiti o condizioni, se non la necessità di curarsi; soltanto per gliimputati, ovverosia per i detenuti per i quali pende il processo - ed anche per gliindagati, in forza della disposizione estensiva di cui all'art. 61, comma 2, cod.proc. pen. - la norma richiede (peraltro soltanto fino alla sentenza di primogrado) l'autorizzazione del giudice che procede, che ha il potere non di sindacarein qualche modo l'iniziativa individuale di sottoporsi a visita e cura, ma diverificare se, ed in quali termini, l'iniziativa possa avere incidenza negativa sugliaccertamenti processuali in corso.Nel caso in esame, il giudice del merito ha respinto l’istanza perché nonsono state segnalate condizioni di salute particolari del detenuto che potesserogiustificare l’accesso in carcere del medico privato, anche perché la consulenzamedica allegata all’istanza sarebbe risalente, ma un potere del giudice disindacare l’utilità della visita medica non è previsto dalla norma. L’accesso puòessere negato, infatti, come detto, soltanto per tutelare l’acquisizione e lagenuinità della prova.Il provvedimento del giudice del merito contiene, sia pure per relationem, unriferimento di questo tipo nel momento in cui si riporta anche al parere contrariodel pubblico ministero, che, però, in realtà, in punto di tutela delle esigenzeinvestigative, riferiva soltanto della necessità di evitare che potessero essereveicolate informazioni all’esterno, esigenza che senz’altro rientra nell’ambitodelle finalità previste dalla norma, ma che nel caso in esame è stata affermata inmodo molto generico e senza alcun riferimento al caso concreto che permetta diapprezzarla.Ne consegue che il provvedimento è stato emesso nell’esercizio di un poterenon riconosciuto dall'ordinamento, e che esso deve essere annullato senza rinvio(Sez. 1, n. 58489 del 10/10/2018, Monterisi, Rv. 276153 - 01) ex art. 620,comma 1, lett. d), in quanto la decisione impugnata consiste in unprovvedimento non consentito dalla legge.Gli atti devono essere trasmessi al g.i.p. del Tribunale di Roma per l’ulteriorecorso.2. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli attial gip del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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