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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15433/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 maggio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena, su richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., ad anni sette, mesi sei di reclusione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 589 bis, comma primo e comma secondo, cod.pen. e all'art.141 cod. strada.

Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e all'art. 129 cod.proc.pen. 2.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la pena dell'imputato risulta concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, avendo il difensore, munito di procura speciale, dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, insistendo così solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordavano (cfr. Cass., Sez.

I, n. 4157/2018).

Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez.

II, n. 22002/2019, Rv. 276102).

Ne consegue che, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Cass., Sez.

V, n. 29243/2018, Rv. 273194).Il ricorso è quindi inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 maggio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena, su richiesta delle parti ex art. 599 bis cod.proc.pen., ad anni sette, mesi sei di reclusione nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati di cui all'art. 589 bis, comma primo e comma secondo, cod.pen. e all'art.141 cod. strada. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge, in ordine alla mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. e all'art. 129 cod.proc.pen. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto la pena dell'imputato risulta concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017, avendo il difensore, munito di procura speciale, dichiarato di rinunciare ai motivi di appello, insistendo così solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordavano (cfr. Cass., Sez. I, n. 4157/2018). Infatti, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., solo qualora con lo stesso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr. Cass., Sez. II, n. 22002/2019, Rv. 276102). Ne consegue che, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, n. 29243/2018, Rv. 273194).Il ricorso è quindi inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della cassa delle ammende. Così
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