Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2026

Cassazione n. 11192/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen..

"i 1 9 2 ens [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3580 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36292/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen..

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato,  pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato  che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria  (ex multis,  Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. "i 1  9 2   ens [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                  -  Presidente -        Ord. n. sez.  3580 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                                    R.G.N. 36292/2025 [OSCURATO:PERSONA]                 -  Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato,  pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato  che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria  (ex multis,  Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen..   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11192/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris