CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2026
Cassazione n. 11192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. "i 1 9 2 ens [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3580 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36292/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] nonché la memoria della parte civile Spitaleri; considerato che l'unico motivo, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il delitto di rapina aggravata contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, che, con corretti argomenti logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze in fatto oggetto di appello, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 8-14 sulle attendibili dichiarazioni della persona offesa e i relativi molteplici riscontri probatori); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, così come la memoria della difesa di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che non fornisce alcun elemento di novità; osservato che alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, che ne ha diritto a condizione che abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (ex multis, Sez. 4, sent. n. 36535 del 15/09/2021 Rv. 281923 - 01; Sez. 6, n. 26340 del 29/05/2025, I, Rv. 288298 - 01), circostanza non riscontrata nella memoria della parte civile, totalmente versata sul fatto, senza nemmeno far riferimento ai canoni di legittimità indicati nell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.. P.Q.MP.Q.M