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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26012/2022

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o senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gra- vame (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 - 01).

Quest'ultimo è proprio il caso di specie, in cui la deci- sione della CTR non dà comunque evidenza di aver fatto propria at- traverso una autonoma valutazione critica la sentenza di primo grado, mancando di riportare gli elementi dai quali ha tratto il proprio con- vincimento per la sua conferma.

10. Con il terzo motivo - in relazione all'art. 360, comma 1. n. 3, cod. proc. civ.. - si prospetta la violazione degli artt. 39, 40 e 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, 54 e 56 del d.P.R. n.633 del 1972, 2697, comma 2, e 2727 ss. cod. civ., alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di fatture per operazioni inesistenti, perché, secondo la contribuente, la connivenza nella frode da parte dell'acquirente dev'essere desunta da elementi obiel:tivi ulteriori ri- spetto a quelli riferibili ai fornitori e dotati di gravita, precisione e con- cordanza, onere non assolto dall'Agenzia, soprattutto considerato che a riprova della effettività degli acquisti e, di conseguenza, a conferma della deducibilità dei relativi costi la contribuente ha addotto diversi elementi di prova, in particolare le fatture.

Il quarto motivo - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - deduce in relazione all'art. 54, comma 1, lett. q), del d.l. n. 83 del 2012, l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio e che e stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nel fatto che le forniture da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], S.P.M. e Fer.[OSCURATO:PERSONA] sono state reali e che i trasporti della ditta Basso sono stati eseguiti, con conse- guente deducibilità dei costi per i quali sarebbe stata dimostrata la sus- sistenza delle tre concorrenti condizioni di inerenza, effettività e obiet- tiva determinabilità e la buona fede della contribuente, con conse- guente esclusione della inesistenza oggettiva e soggettiva delle opera- zioni contestate.

Il quinto motivo - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - prospetta la violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. oltre che l'apparenza della motivazione e la necessità di considerare come provati i patti non contestati attinenti il fabbisogno giornaliero di supporti/piastre di metallo, la congruità del prezzo di acquisto dai fornitori [OSCURATO:PERSONA], S.P.M. e Fer.[OSCURATO:PERSONA] e la regolarità dei pagamenti eseguiti dalla contribuente, nonché i con- teggi dei compensi pattuiti con la ditta Basso e la regolarità dei paga- menti eseguiti dalla ricorrente.

Con il sesto motivo - agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., perché la sentenza di appello non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002-2004 per violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 sul raddoppio dei termini del potere accertativo dell'ufficio.

11. Alla luce dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per la parte in cui la materia del contendere non è cessata, le restanti censure sono assorbite, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della omonima ditta individuale CI.ERRE di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la cessazione della materia del contendere circa le riprese IRAP per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004; per il resto, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gra- vame (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019, Rv. 654951 - 01). Quest'ultimo è proprio il caso di specie, in cui la deci- sione della CTR non dà comunque evidenza di aver fatto propria at- traverso una autonoma valutazione critica la sentenza di primo grado, mancando di riportare gli elementi dai quali ha tratto il proprio con- vincimento per la sua conferma. 10. Con il terzo motivo - in relazione all'art. 360, comma 1. n. 3, cod. proc. civ.. - si prospetta la violazione degli artt. 39, 40 e 42 del d.p.r. n. 600 del 1973, 54 e 56 del d.P.R. n.633 del 1972, 2697, comma 2, e 2727 ss. cod. civ., alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione in tema di fatture per operazioni inesistenti, perché, secondo la contribuente, la connivenza nella frode da parte dell'acquirente dev'essere desunta da elementi obiel:tivi ulteriori ri- spetto a quelli riferibili ai fornitori e dotati di gravita, precisione e con- cordanza, onere non assolto dall'Agenzia, soprattutto considerato che a riprova della effettività degli acquisti e, di conseguenza, a conferma della deducibilità dei relativi costi la contribuente ha addotto diversi elementi di prova, in particolare le fatture. Il quarto motivo - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - deduce in relazione all'art. 54, comma 1, lett. q), del d.l. n. 83 del 2012, l'omesso esame del fatto decisivo per il giudizio e che e stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nel fatto che le forniture da parte delle società [OSCURATO:PERSONA], S.P.M. e Fer.[OSCURATO:PERSONA] sono state reali e che i trasporti della ditta Basso sono stati eseguiti, con conse- guente deducibilità dei costi per i quali sarebbe stata dimostrata la sus- sistenza delle tre concorrenti condizioni di inerenza, effettività e obiet- tiva determinabilità e la buona fede della contribuente, con conse- guente esclusione della inesistenza oggettiva e soggettiva delle opera- zioni contestate. Il quinto motivo - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - prospetta la violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. oltre che l'apparenza della motivazione e la necessità di considerare come provati i patti non contestati attinenti il fabbisogno giornaliero di supporti/piastre di metallo, la congruità del prezzo di acquisto dai fornitori [OSCURATO:PERSONA], S.P.M. e Fer.[OSCURATO:PERSONA] e la regolarità dei pagamenti eseguiti dalla contribuente, nonché i con- teggi dei compensi pattuiti con la ditta Basso e la regolarità dei paga- menti eseguiti dalla ricorrente. Con il sesto motivo - agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - si deduce la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ., perché la sentenza di appello non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2002-2004 per violazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973 sul raddoppio dei termini del potere accertativo dell'ufficio. 11. Alla luce dell'accoglimento dei primi due motivi di ricorso per la parte in cui la materia del contendere non è cessata, le restanti censure sono assorbite, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara il difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] quale titolare della omonima ditta individuale CI.ERRE di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara la cessazione della materia del contendere circa le riprese IRAP per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004; per il resto, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in d
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