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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05964/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/199:3 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 17/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo, in relazione al reato di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabillità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'Appello ha invero diffusamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod.

Pen., valorizzando non solo le connotazioni intrinseche della condotta (imbrattannento di una vettura della Polizia con una scritta ritenuta "in sfregio" all'istituzione, ma anche il contesto in cui la condotta medesima si è inserita (oltre ad un precedente specifico, la Corte territoriale ha richiamato la successiva condanna per interruzione di pubblico servizio e l'ulteriore procedimento — pur definito ai sensi dell'art. 131-bis cod.

Pen. - per interruzione di pubblico servizio, oltraggio violenza, resistenza e lesioni.

Trattasi di motivazione tutt'altro che apparente, anche quanto al rilievo di tali ulteriori elementi in ordine alla abitualità della condotta (cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591- 01), e priva delle connotazioni di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciabili in questa sede.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. : • Estensore f Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/01/199:3 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 20/04/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Genova, in data 17/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo, in relazione al reato di cui all'art. 639, secondo comma, cod. pen. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabillità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'Appello ha invero diffusamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 131-bis cod. Pen., valorizzando non solo le connotazioni intrinseche della condotta (imbrattannento di una vettura della Polizia con una scritta ritenuta "in sfregio" all'istituzione, ma anche il contesto in cui la condotta medesima si è inserita (oltre ad un precedente specifico, la Corte territoriale ha richiamato la successiva condanna per interruzione di pubblico servizio e l'ulteriore procedimento — pur definito ai sensi dell'art. 131-bis cod. Pen. - per interruzione di pubblico servizio, oltraggio violenza, resistenza e lesioni. Trattasi di motivazione tutt'altro che apparente, anche quanto al rilievo di tali ulteriori elementi in ordine alla abitualità della condotta (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591- 01), e priva delle connotazioni di contraddittorietà o manifesta illogicità denunciabili in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. : • Estensore f Il P
Sentenza Cassazione n. 05964/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris