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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11854/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità dei Bouzid per il reato di rapina impropria aggravata, e rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione ed euro 400 di multa, confermando l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: la conferma del provvedimento di espulsione sarebbe illegittima in quanto il ricorrente era stato condannato ad una pena incompatibile con il provvedimento perché non superiore ai due i reclusione.

2.2. Violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione: il concorso anomalo non era stato riconosciuto nonostante la carenza di prova in ordine alla prevedibilità dell'aggressione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e deve essere accolto.

L'art. 235 cod. pen. prevede che l'espulsione possa essere disposta solo nel caso in cui la pena detentiva inflitta sia "superiore" ai due anni di reclusione (come si ricava dalla lettera della legge e come confermato dalla giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 17516 del 23/03/2018, dep. 2019, Kotherja, Rv. 272905 - 01).

Nel caso in esame veniva inflitta una pena detentiva di soli due anni incompatibile con I 'espulsione.

2. Il secondo motivo, che invoca il riconoscimento del concorso anomalo, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile, in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015 - dep. 18/03/2016, P.G. in proc.

Cinquepalmi e altro, Rv. 266647; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di Torino rilevava che l'azione furtiva era stata eseguita in presenza della persona offesa, circostanza di fatto che implicava l'accettazione di un possibile diverso sviluppo, poi verificatosi, tenuto conto che la reazione dell'offeso non era certamente un evento imprevedibile (pag. 7 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione che offre una interpretazione delle emergenze processuali logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

P.Q.

M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione, che elimina.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il gio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità dei Bouzid per il reato di rapina impropria aggravata, e rideterminava il trattamento sanzionatorio in anni due di reclusione ed euro 400 di multa, confermando l'espulsione disposta ai sensi dell'art. 235 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la conferma del provvedimento di espulsione sarebbe illegittima in quanto il ricorrente era stato condannato ad una pena incompatibile con il provvedimento perché non superiore ai due i reclusione. 2.2. Violazione di legge (art. 116 cod. pen.) e vizio di motivazione: il concorso anomalo non era stato riconosciuto nonostante la carenza di prova in ordine alla prevedibilità dell'aggressione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è fondato e deve essere accolto. L'art. 235 cod. pen. prevede che l'espulsione possa essere disposta solo nel caso in cui la pena detentiva inflitta sia "superiore" ai due anni di reclusione (come si ricava dalla lettera della legge e come confermato dalla giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 17516 del 23/03/2018, dep. 2019, Kotherja, Rv. 272905 - 01). Nel caso in esame veniva inflitta una pena detentiva di soli due anni incompatibile con I 'espulsione. 2. Il secondo motivo, che invoca il riconoscimento del concorso anomalo, è manifestamente infondato in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile, in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015 - dep. 18/03/2016, P.G. in proc. Cinquepalmi e altro, Rv. 266647; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479; Sez. 2, n. 49486 del 14/11/2014, Cancelli, Rv. 261003). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello di Torino rilevava che l'azione furtiva era stata eseguita in presenza della persona offesa, circostanza di fatto che implicava l'accettazione di un possibile diverso sviluppo, poi verificatosi, tenuto conto che la reazione dell'offeso non era certamente un evento imprevedibile (pag. 7 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che offre una interpretazione delle emergenze processuali logica e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. P.Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il gio
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