Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:707
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑295/07 P
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Prezzo preferenziale di un terreno — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] — Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Valore attualizzato dell’aiuto — Tasso d’interesse composto — Difetto di motivazione — Annullamento integrale — Ammissibilità»
Massime della sentenza
1.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione in linea con decisioni precedenti
(Art. 253 CE)
2.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Critica delle conseguenze che il Tribunale ha tratto dalla soluzione in diritto fornita
ai motivi discussi — Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 113)
3.
Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Portata — Annullamento integrale di una decisione che dispone il recupero
di un aiuto di Stato sulla base di conclusioni limitate alla motivazione dell’applicazione di un tasso d’interesse composto
— Inammissibilità
(Artt. 224, sesto comma, CE, 230 CE e 231, primo comma, CE)
1.
Se è vero che una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rientri nell’ambito di una prassi costante in materia può essere motivata
sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell’ipotesi in cui essa vada invece notevolmente al di là delle
decisioni precedenti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] sviluppare esplicitamente l’iter logico seguito. È quanto avviene nel caso di
una decisione che disponga il recupero di un aiuto di Stato, qualora essa applichi un tasso d’interesse composto mentre, all’epoca
dell’adozione, nessuna disposizione di diritto comunitario né la giurisprudenza della Corte o del Tribunale di primo grado
precisavano che gli interessi da applicarsi nel recupero degli aiuti andavano calcolati su una base composta, ma, anzi, siffatta
imposizione di interessi costituiva la prima manifestazione di una politica nuova e importante della [OSCURATO:PERSONA].
(v. punti 44, 46, 49)
2.
Se è vero che la Corte, in sede d’impugnazione, è competente a valutare la soluzione in diritto fornita ai motivi discussi
dinanzi al Tribunale, essa deve anche, pena privare il procedimento di impugnazione di una parte importante del suo senso,
essere competente quanto alla valutazione delle conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto da siffatta soluzione, che
costituiscono parimenti una questione di diritto e che del resto non possono necessariamente essere anticipate dalle parti
durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Ne risulta che un motivo sollevato, nell’ambito di un’impugnazione, con riguardo
ad una conseguenza giuridica che il Tribunale ha tratto dalla soluzione in diritto dallo stesso apportata ad un motivo discusso
dinanzi ad esso non può ritenersi tale da modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 113,
n. 2, del regolamento di procedura della Corte.
È quanto avviene nel caso di un motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito al fatto che il Tribunale, in violazione del principio
di proporzionalità, avrebbe annullato integralmente una decisione che dispone il recupero di aiuti di Stato sulla base di
una domanda concernente il solo calcolo degli interessi. Un motivo del genere non costituisce nemmeno una domanda nuova, irricevibile
ai sensi dell’art. 113, n. 1, secondo trattino, di tale regolamento di procedura, atteso che la domanda con cui la [OSCURATO:PERSONA]
ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso contro detta decisione contiene in sé anche la domanda più ristretta di un
eventuale rigetto solo parziale.
(v. punti 96-101)
3.
Il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento
non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere
disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico dell’atto contestato,
è tale da fondare solo un annullamento parziale vertente su elementi separabili dal resto dell’atto.
Ne consegue che il Tribunale commette un errore di diritto annullando integralmente una decisione che disponga il recupero
di un aiuto di Stato sulla base di conclusioni limitate alla motivazione dell’attualizzazione dell’importo iniziale dell’aiuto
in applicazione di un tasso d’interesse composto. Orbene, la questione relativa alla necessità di attualizzare l’importo iniziale
dell’aiuto mediante l’applicazione di un tasso d’interesse semplice o di un tasso d’interesse composto non influisce sul rilievo,
svolto nella decisione controversa, secondo cui l’aiuto è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato. Per
contro, non si può contestare al Tribunale di non aver disgiunto la questione degli interessi composti da quella degli interessi
semplici, dato che esso non può procedere all’attualizzazione dell’importo iniziale dell’aiuto sostituendo l’applicazione
di un tasso d’interesse composto con l’applicazione di un tasso d’interesse semplice, senza che ne risulti modificata la sostanza
della decisione controversa.
(v. punti 104-105, 107, 109-110)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 dicembre 2008 (
*
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Prezzo preferenziale di un terreno – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] – Recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Valore attualizzato dell’aiuto – Tasso d’interesse composto – Difetto di motivazione – Annullamento integrale – Ammissibilità»
Nel procedimento C‑295/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 20 giugno 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. J. Flett, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dall’avv. A. Carnelutti,
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Saint-Cloud ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dal sig. J. Lever, QC, dai sigg. J. Gardner e G. Peretz, barristers, incaricati
dai sigg. R. Griffith e M. Papadakis, solicitors,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA] e J.-J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo
grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T‑369/00, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑851; in prosieguo:
la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE,
relativa all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly-[OSCURATO:PERSONA] (GU 2002, L 12, pag. 1; in prosieguo:
la «decisione controversa»), nella parte in cui tale decisione riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale
di un terreno previsto dal suo art. 1.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 659/1999
2
L’art. 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del
Trattato CE (GU L 83, pag. 1), rubricato «Recupero degli aiuti», recita quanto segue:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo
Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata:
«decisione di recupero»). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale
del diritto comunitario.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato
stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario,
fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte (...) emanata ai sensi dell’articolo [242] del Trattato, il recupero va effettuato
senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali,
gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese
le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
La comunicazione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali
3
Nella sua comunicazione 8 maggio 2003, 2003/C 110/08, sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali
(GU C 110, pag. 21; in prosieguo: la «comunicazione del 2003»), la [OSCURATO:PERSONA] rileva quanto segue:
«(…)
(...) è sorta la questione se il predetto tasso d’interesse debba essere applicato su base semplice o composta. (…) [L]a [OSCURATO:PERSONA]
ritiene urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo.
(…)
(...) Sembrerebbe (…) che, nonostante la varietà delle situazioni, gli aiuti illegali abbiano l’effetto di fornire fondi al
beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi. L’applicazione di interessi composti appare
pertanto necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione.
[OSCURATO:PERSONA] desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà
in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente
sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione
dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti
all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale
del diritto comunitario».
Il regolamento (CE) n. 794/2004
4
L’art. 11 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento
n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1), rubricato «Metodo di applicazione degli interessi», così recita:
«1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l’aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta
a disposizione del beneficiario.
2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli
interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.
3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se sono
trascorsi più di cinque anni tra la data in cui l’aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario
e la data di recupero dell’aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di cinque anni sulla base del tasso in
vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo».
5
Ai sensi dell’art. 13, quinto comma, di detto regolamento, il suo art. 11 si applica a tutte le decisioni di recupero notificate
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Fatti e decisione controversa
6
Il fatti, come esposti ai punti 1‑8 della sentenza impugnata, possono essere sintetizzati come segue.
7
Il 31 agosto 1987 la Ville d’Orléans, il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] (dipartimento del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e la società [OSCURATO:PERSONA] SA (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno concluso un accordo avente ad oggetto la vendita a quest’ultima di un terreno per impiantare
uno stabilimento. Tale accordo prevedeva che il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] e la Ville d’Orléans contribuissero per un importo massimo
di FRF 80 milioni (EUR 12,2 milioni) alla costruzione delle infrastrutture del sito a favore della [OSCURATO:PERSONA]..
8
Nel gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] è stata rilevata dalla società Kimberly-[OSCURATO:PERSONA]., la quale ha annunciato la chiusura dello stabilimento
nel gennaio 1998. Gli attivi dello stabilimento, cioè il terreno e la cartiera, sono stati acquistati dalla società Procter & Gamble
nel mese di giugno del 1998.
9
[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto, a seguito di una relazione della Corte dei conti francese pubblicata nel mese di novembre
1996, una denuncia relativa all’aiuto in esame, previo scambio di informazioni con le autorità francesi tra il gennaio 1997
e l’aprile 1998, ha informato dette autorità, con lettera del 10 luglio 1998, della propria decisione in data 20 maggio 1998
di avviare il procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).
10
La decisione controversa è esposta nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
«10 La decisione [controversa], nella versione modificata, prevede quanto segue:
‘Articolo 1
L’aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato,
di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno (…), è incompatibile
con il mercato comune.
Articolo 2
1. [OSCURATO:PERSONA] adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto
illegalmente a disposizione.
2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata
e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui
l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla
base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale’.
11 Per quanto riguarda l’imposizione di interessi, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quanto segue (punto 239 della decisione [controversa]):
‘[A]l fine di ristabilire le condizioni economiche alle quali l’impresa avrebbe dovuto far fronte se l’aiuto incompatibile
non le fosse stato concesso, le autorità francesi devono prendere tutte le misure necessarie per eliminare i vantaggi che
derivano dall’aiuto e per ottenerne la restituzione dal beneficiario.
(...)’.
12 Così, il valore attualizzato dell’aiuto da recuperare calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire FRF 80,77 milioni (v. supra
al punto 10), tiene conto dell’applicazione di un tasso d’interesse a partire dalla data di concessione dell’aiuto illegale
fino alla data della decisione [controversa]. Questo tasso d’interesse equivale al tasso di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA]
utilizza per misurare l’elemento di aiuto delle sovvenzioni pubbliche in [OSCURATO:PERSONA], ossia “5,7% dal 1° gennaio 2000” (punti
172 e 239 della decisione [controversa])».
Procedimento di primo grado e sentenza impugnata
11
Con separato atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 4 dicembre 2000, il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] ha presentato
ricorso avverso la decisione controversa, chiedendone l’annullamento nella parte in cui essa dichiara illegale l’aiuto di
Stato concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e ordina il rimborso di FRF 39,58 milioni (EUR 6,03 milioni)
o, in valore attualizzato, di FRF 80,77 milioni (EUR 12,3 milioni).
12
[OSCURATO:PERSONA], che ha parimenti presentato ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo l’annullamento parziale della decisione controversa
(causa T‑366/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), è intervenuta nel procedimento a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA].
13
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] in quanto infondato.
14
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, con riguardo alla capitalizzazione degli interessi, la decisione
controversa non era sufficientemente motivata. Pertanto, ha accolto il quinto capo del secondo motivo ed ha annullato detta
decisione nella parte in cui essa riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno, oggetto del
suo art. 1, senza esaminare gli altri motivi e argomenti invocati a sostegno del ricorso.
15
Quanto all’uso del tasso composto, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, al punto 36 della sentenza impugnata, che la decisione
controversa non precisa di far uso di un tasso composto e che soltanto mediante un calcolo con riferimento all’importo iniziale
e al «valore attualizzato» dell’aiuto, come indicati nella decisione stessa, il lettore può dedurre l’utilizzo di un tasso
composto. Le ragioni per cui sarebbe stato utilizzato un tasso composto invece di un tasso semplice non sarebbero affatto
indicate.
16
Al punto 43 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha concluso che l’imposizione di interessi composti nella fattispecie
costituiva la prima manifestazione di una politica nuova e importante della [OSCURATO:PERSONA], niente affatto spiegata da quest’ultima.
Nella decisione controversa la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, da un lato, precisare di aver deciso di capitalizzare gli interessi
e, dall’altro lato, motivare l’impostazione adottata.
17
A termini del punto 44 della sentenza impugnata, tale obbligo di motivazione avrebbe rivestito un’importanza accresciuta dalla
circostanza che, in considerazione del tempo intercorso tra la data della vendita del sito e la decisione controversa, cioè
tredici anni, l’imposizione di interessi composti aveva prodotto conseguenze finanziarie rilevanti in ordine all’importo dell’aiuto
da recuperare.
18
Al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la motivazione della decisione controversa era parimenti
insufficiente per quanto riguarda l’importo del tasso d’interesse applicato.
19
Poi, rispondendo all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’utilizzo di un tasso composto per attualizzare il valore iniziale
della sovvenzione è motivato dalla necessità di ripristinare una concorrenza effettiva sopprimendo il vantaggio di cui il
beneficiario ha usufruito, il Tribunale ha affermato, al punto 49 della sentenza impugnata, che una siffatta motivazione presuppone,
da un lato, che il beneficiario conservi ancora, a questa data, il vantaggio in questione e, dall’altro lato, che la forma
dell’aiuto controverso sia assimilabile a un prestito a interesse zero di un importo equivalente al valore della sovvenzione
iniziale. La decisione controversa non fornirebbe alcuna delucidazione a questo riguardo.
20
In proposito, il Tribunale ha osservato, al punto 50 della sentenza impugnata, che in considerazione della forma dell’aiuto
concesso alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 1987, vale a dire la cessione di un terreno attrezzato a prezzo preferenziale, non è affatto
evidente che l’attualizzazione del valore stimato della sovvenzione iniziale mediante l’applicazione di un tasso d’interesse
composto del 5,7% nel periodo in esame dia luogo a un importo equivalente al valore del vantaggio di cui il beneficiario godeva
nel 2000 in quanto proprietario del bene.
21
A termini del punto 51 della sentenza impugnata, a ciò si aggiunge che era pacifico che il terreno e lo stabilimento erano
stati venduti alla Procter & Gamble nel 1998. Orbene, il prezzo comunicato dalle autorità francesi – la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe
contestato che tale vendita si sia conclusa alle condizioni normali di mercato e l’avrebbe analizzata nella decisione impugnata
ammettendo la possibilità che il terreno sia stato venduto a tale prezzo – sarebbe stato inferiore non soltanto al valore
determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1987, ma anche al prezzo pagato dalla [OSCURATO:PERSONA].
22
Al punto 52 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che, stando così le cose, e in mancanza di qualsiasi motivazione
nella decisione controversa in merito al nesso esistente tra il presunto vantaggio goduto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 e l’importo
di FRF 80,77 milioni, esso non era in grado di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla questione relativa alla possibilità
che l’utilizzo di un tasso d’interesse composto desse luogo a un valore attualizzato equivalente al valore del vantaggio da
sopprimere.
23
Infine, al punto 53 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la decisione controversa è viziata da un’incongruenza,
in quanto applicherebbe, senza chiarirne la ragione, interessi su base composta sino alla data della sua adozione, poi interessi
su base semplice sino al recupero dell’aiuto. Infatti, l’art. 2 di detta decisione, prevedendo che il recupero vada effettuato
conformemente alle norme nazionali, avrebbe come conseguenza che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della
decisione controversa e quella del recupero dell’aiuto sarebbero calcolati con un tasso semplice.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
24
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione contro la sentenza impugnata con atto introduttivo depositato presso la cancelleria
della Corte il 20 giugno 2007.
25
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia dichiarare il presente ricorso fondato e, conseguentemente, annullare in toto la
sentenza impugnata. Inoltre, in considerazione dello stato della controversia, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia pronunciarsi
definitivamente sul merito, ritenendo la decisione controversa sufficientemente motivata con riguardo all’impiego del tasso
d’interesse composto. In subordine, la [OSCURATO:PERSONA], per ogni questione riguardo alla quale la Corte ritenesse che la controversia
non sia matura per la decisione, chiede di rimettere la causa dinanzi al Tribunale ai fini della decisione.
26
Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] chiede anche la condanna del [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché quelle
da essa sostenute nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, oltre alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie
spese nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale.
27
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso in toto e la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese del giudizio.
28
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] nonché la condanna dell’Istituzione alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
medesima per la difesa dei propri interessi nel presente giudizio.
Sull’impugnazione
29
A sostegno dell’impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] solleva otto motivi fondati, rispettivamente, sulle seguenti affermazioni:
– una decisione è sufficientemente motivata se un semplice calcolo matematico consente di rilevare quale metodo di calcolo sia
stato utilizzato;
– l’utilizzo di un tasso d’interesse composto è necessariamente implicito nella motivazione della decisione controversa, dato
l’obiettivo del ripristino della situazione precedente;
– illegittima inversione dell’onere della prova: spettava alla parte ricorrente dimostrare l’esistenza di una modifica nella
prassi; non spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare l’assenza di tale modifica;
– la [OSCURATO:PERSONA] non è giuridicamente tenuta a dimostrare la perdurante esistenza di un vantaggio in capo a un beneficiario
al momento dell’ordine di recupero;
– la sentenza si fonda su speculazioni anziché su prove, invertendo l’onere della prova relativamente al prezzo dedotto della
vendita degli attivi dello stabilimento alla Procter & Gamble;
– un prezzo di vendita dedotto undici anni dopo la concessione dell’aiuto è irrilevante ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto
da recuperare;
– conformemente all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di garantire l’esecuzione delle decisioni definitive in materia di aiuti di Stato,
nell’ipotesi di silenzio della decisione definitiva, la questione relativa al tasso d’interesse – semplice o composto – da
applicare al recupero ricade nel diritto comunitario, non nel diritto nazionale, nonché
– la questione del tasso d’interesse non può essere disgiunta da quella relativa all’importo principale dell’aiuto: in ogni
caso, sussiste un fondamento normativo per annullare la decisione controversa solo nella parte in cui essa ha applicato un
tasso d’interesse superiore a quello semplice.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
30
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che una decisione è sufficientemente motivata se un semplice calcolo consente di accertare quale metodo
di calcolo è stato utilizzato (nel caso di specie, degli interessi composti). Orbene, tutti i dati necessari figurerebbero
nella decisione controversa e la formula sarebbe una formula notoria. Il Tribunale, pertanto, non poteva fondare l’annullamento
della decisione controversa, segnatamente, sul fatto, rilevato al punto 36 della sentenza impugnata, che solo mediante un
certo calcolo matematico il lettore poteva dedurre che era stato utilizzato un tasso composto.
31
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è inconferente, poiché il rilievo del Tribunale con esso criticato non costituirebbe
un elemento della motivazione del Tribunale, bensì un elemento descrittivo che sopperisce all’assenza di descrizione e chiarimento,
nel testo della decisione controversa, del metodo di attualizzazione scelto. Il Tribunale, di fatto, avrebbe annullato tale
decisione in quanto non conteneva alcuna motivazione in ordine al ricorso a detto metodo, all’epoca senza precedenti nella
prassi della [OSCURATO:PERSONA].
32
Anche la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che si tratti solo di un’osservazione in punto di fatto, sulla quale il Tribunale non ha fondato l’annullamento
della decisione controversa.
Giudizio della Corte
33
È pur vero che il rilievo svolto dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, secondo il quale la decisione controversa
non precisa di far uso di un tasso composto e solo mediante un calcolo il lettore può dedurre che è stato utilizzato un tasso
composto, si colloca nell’analisi del Tribunale intesa a verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia sufficientemente motivato la propria
decisione di attualizzare il valore dell’aiuto imponendo interessi composti.
34
Tuttavia, ad una lettura di tale passo nel suo contesto e, segnatamente, in combinato disposto con i punti 37‑43 della sentenza
impugnata, risulta che tale rilievo presenta un carattere meramente preliminare e non costituisce il fondamento della conclusione
del Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, secondo la quale la decisione controversa non è sufficientemente motivata.
Quest’ultima conclusione si fonda, piuttosto, sul rilievo, svolto allo stesso punto 36 della sentenza impugnata, secondo cui
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indicare i motivi per cui ha imposto un tasso d’interesse composto piuttosto che semplice.
35
Il primo motivo deve pertanto essere respinto in quanto inconferente.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
36
Richiamandosi nuovamente al punto 36 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’uso di un tasso d’interesse composto
sia, in ogni caso, necessariamente implicito nella motivazione della decisione controversa, in considerazione degli obiettivi
dichiarati di sopprimere il vantaggio e di ripristinare lo status quo ante. L’inflazione costituirebbe un fatto economico
moderno e si esprimerebbe in termini di composti annuali. Di conseguenza, salvo utilizzare un tasso d’interesse composto,
il valore attuale del denaro non sarebbe misurato correttamente e il vantaggio non sarebbe eliminato. Tale analisi troverebbe
conferma nella sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T‑459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1675, punti 96‑98).
37
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che l’uso di un tasso composto non potesse essere implicito, all’epoca,
in considerazione del contesto normativo allora vigente, delle posizioni assunte dalla [OSCURATO:PERSONA] e della prassi da essa
seguita.
38
Esso rileva, in particolare, che, per il metodo di calcolo degli interessi, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] agli Stati membri
4 marzo 1991, SG(91) D/4577 (comunicazione agli Stati membri riguardante le modalità di notifica degli aiuti e le modalità
di procedura in caso di aiuti posti in essere in violazione delle regole di procedura dell’art. [88], n. 3, del Trattato CE),
avrebbe esplicitamente designato il metodo di calcolo previsto dal diritto nazionale dello Stato destinatario della decisione
negativa. Infatti, alla fine del n. 4 del punto 2 di tale lettera, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato che il recupero si doveva
effettuare «conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, ivi comprese quelle riguardanti gli interessi di mora sui
crediti dello Stato».
39
Tale lettera, il cui ruolo di riferimento sarebbe stato riconosciuto dalla Corte nella sentenza 24 settembre 2002, cause riunite
C‑74/00 P e C‑75/00 P, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7869, punti 164 e 165), avrebbe costituito,
con riguardo agli interessi, l’espressione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del diritto applicabile al riguardo sino all’adozione
del regolamento n. 794/2004. La comunicazione del 2003 l’avrebbe modificata sull’unico punto del metodo di calcolo.
40
Orbene, durante il periodo in esame, nella normativa nazionale di numerosi Stati membri si sarebbe ritenuto – e si riterrebbe
tuttora – che l’onere relativo al decorso del tempo sia compensato mediante l’imposizione di interessi semplici.
41
In secondo luogo, come risulterebbe dalla sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de
papiers peints de Belgique e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491), la decisione controversa non poteva, in ogni caso, essere motivata
implicitamente, atteso che essa andava considerevolmente oltre le decisioni precedenti.
42
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale motivo non costituisce una risposta all’argomento accolto dal Tribunale a fondamento dell’annullamento
della decisione controversa e che è parimenti in contraddizione sia con la genesi legislativa sia con la prassi della [OSCURATO:PERSONA]
nel periodo in esame.
Giudizio della Corte
43
Occorre rilevare, anzitutto, che il Tribunale ha correttamente richiamato, al punto 35 della sentenza impugnata, la costante
giurisprudenza secondo cui la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare
apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire
agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.
L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto,
della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente
e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi
di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE
occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia (v., segnatamente, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719,
punto 63, nonché 10 luglio 2008, causa C‑413/06 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 166).
44
Peraltro, emerge parimenti dalla giurisprudenza che, se è vero che una decisione della [OSCURATO:PERSONA], qualora rientri nell’ambito
di una prassi costante in materia, può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, nell’ipotesi
in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] sviluppare esplicitamente l’iter
logico seguito (v., in tal senso, sentenze Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./[OSCURATO:PERSONA], citata
supra, punto 31, nonché 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9919, punti 88 e 92).
45
Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 38 delle conclusioni, tale requisito si applica a fortiori nell’ipotesi
di una motivazione asseritamente implicita.
46
Orbene, è pacifico che, all’epoca dell’adozione della decisione controversa, nessuna disposizione di diritto comunitario né
la giurisprudenza della Corte o del Tribunale precisavano che gli interessi da applicarsi nel recupero degli aiuti andavano
calcolati su una base composta. Al contrario, come rilevato dal Tribunale al punto 40 della sentenza impugnata, nella sua
comunicazione del 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto espressamente che occorreva accertare se tali interessi dovessero essere
semplici o composti, ritenendo urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo. Essa ha pertanto informato gli Stati membri
e le parti interessate che, in ogni decisione che avrebbe adottato in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali, avrebbe
applicato un tasso d’interesse composto.
47
Inoltre, occorre rilevare che, nella sua risposta dell’11 settembre 2006 ad una lettera del Tribunale del 27 luglio 2006,
la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che le sue decisioni definitive negative precedenti alla decisione controversa non hanno precisato
che andava applicato il metodo dei tassi d’interesse composti.
48
Del resto, secondo i rilievi svolti dal Tribunale al punto 42 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado
di invocare neppure una decisione precedente alla decisione impugnata che prevedesse effettivamente interessi composti. Dinanzi
alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad osservare al tal riguardo, senza altre precisazioni, di aver già comunicato al
Tribunale alcuni esempi di casi di aiuti di Stato in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato un interesse composto.
49
Pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato, al punto 43 della sentenza impugnata, che l’imposizione di interessi composti
nella fattispecie costituiva la prima manifestazione di una politica nuova e importante della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima
avrebbe dovuto giustificare.
50
Ne consegue che, contrariamente a quanto dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche se la decisione controversa precisava che i vantaggi
conseguenti all’aiuto dovevano essere eliminati al fine di ripristinare la situazione preesistente, l’uso di un tasso d’interesse
composto non può essere considerato necessariamente implicito nella motivazione della decisione controversa.
51
Di conseguenza, occorre respingere il secondo motivo in quanto infondato.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
52
Richiamandosi al punto 42 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale sentenza inverte illegittimamente l’onere
della prova nei procedimenti relativi agli aiuti di Stato e nei procedimenti dinanzi al Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della propria asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe modificato la propria
prassi, e in ogni caso tale asserzione sarebbe stata confutata dalla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente nella sua risposta dell’11
settembre 2006 a un quesito del Tribunale.
53
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia erroneo in fatto e in diritto. Poiché tale dipartimento avrebbe sufficientemente
svolto, dinanzi al Tribunale, il proprio motivo di annullamento relativo all’assenza di motivazione rispetto alla precedente
prassi, spettava alla [OSCURATO:PERSONA], che per definizione era il miglior conoscitore della propria prassi, correggere affermazioni
che riteneva inesatte.
54
[OSCURATO:PERSONA] osserva anche che, unitamente al [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], ha esposto in modo dettagliato al Tribunale che dalle loro
indagini risultava che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai utilizzato un calcolo di interessi composti prima della decisione controversa.
Tentare di invocare un’inversione dell’onere della prova su tale punto sarebbe del tutto infondato.
Giudizio della Corte
55
In limine, occorre rilevare che la questione relativa all’individuazione della prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] precedente
alla decisione controversa costituisce, in linea di principio, una questione di fatto su cui la Corte non può statuire nell’ambito
di un’impugnazione, poiché solo il Tribunale è competente in ordine all’accertamento ed alla valutazione dei fatti pertinenti
nonché in ordine alla valutazione degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P,
C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 177 e 180).
56
Per contro, la Corte è competente a verificare se le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della
prova siano state rispettate (v., in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417,
punto 24, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, citata supra, punto 29).
57
Occorre tuttavia ricordare, anzitutto, che un’insufficienza di motivazione tale da contravvenire all’art. 253 CE ricade nella
violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’art. 230 CE e costituisce un motivo che può, se non addirittura deve, essere
sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (sentenze 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983,
punto 24, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] of America/Impala, citata supra, punto 174).
58
Il Tribunale poteva pertanto, nel contesto della sua analisi intesa a determinare se la decisione controversa fosse o meno
sufficientemente motivata con riguardo al calcolo degli interessi, esaminare la questione relativa all’individuazione della
prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] precedente alla decisione controversa, porre quesiti al riguardo a tale istituzione e
trarre dalla risposta le conclusioni necessarie.
59
Il terzo motivo non può quindi essere accolto.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
60
Richiamandosi ai punti 50 e 52 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che erroneamente detta sentenza conclude nel
senso che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta per legge a dimostrare che il beneficiario trae un vantaggio dall’aiuto alla data dell’ordine
di recupero. Essa ritiene che tale concezione si fondi su un errore relativo all’oggetto essenziale e allo scopo della normativa
sugli aiuti di Stato, la quale, in realtà, verterebbe sulla concorrenza tra gli Stati membri e non su quella tra imprese.
Solo con riferimento alla data della concessione dell’aiuto la [OSCURATO:PERSONA] accerterebbe che sono soddisfatti i requisiti previsti
dall’art. 87, n. 1, CE e non sarebbe né tenuta a verificare ancora una volta che tali requisiti sono soddisfatti al momento
di emettere un ordine di recupero né autorizzata a farlo.
61
A parere del [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è infondato, in quanto conferisce alla sentenza impugnata una portata che
questa non possiede. Infatti, il Tribunale non intenderebbe minimamente porre, come nuova condizione del rimborso, la verifica
del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] continuasse a detenere un vantaggio alla data della decisione negativa. Il Tribunale vuole semplicemente
che tale decisione gli consenta di verificare la fondatezza della quantificazione del vantaggio, alla detta data, in base
al ragionamento e ai parametri economici prescelti.
62
[OSCURATO:PERSONA] deduce che, a tal riguardo, la sentenza impugnata si limita a sviluppare la propria critica dell’assenza, nella decisione
controversa, di qualsiasi motivazione in ordine al ricorso a interessi composti.
Giudizio della Corte
63
Come emerge dai punti 48‑52 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha inteso sancire il principio generale secondo cui,
per poter disporre il recupero di un aiuto di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a provare che il beneficiario tragga tuttora
vantaggio, alla data dell’ordine di recupero, da detto aiuto. Infatti, le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine alla
questione se il beneficiario traesse ancora, alla data de qua, un vantaggio dall’aiuto fanno chiaramente parte dell’analisi
diretta ad accertare se l’applicazione di un tasso d’interesse composto risulti giustificata dalla necessità di sopprimere
il vantaggio di cui il beneficiario ha goduto.
64
Tale motivo è quindi destituito di fondamento, in quanto poggia su una lettura erronea della sentenza impugnata. Esso è, d’altronde,
inconferente, considerato che il rilievo del Tribunale, svolto al punto 43 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
non ha minimamente spiegato i motivi per i quali ha applicato, per la prima volta, un tasso d’interesse composto è di per
sé sufficiente per suffragare la conclusione esposta al punto 54 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione controversa
non è sufficientemente motivata.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
65
Facendo riferimento al punto 51 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza si basi illegittimamente
su speculazioni piuttosto che su prove per quanto attiene al prezzo della cessione degli attivi dello stabilimento alla Procter & Gamble
dedotto nel 1998. Ricordando le norme in materia di onere della prova sia dinanzi ad essa sia dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA]
osserva che la decisione controversa ha rilevato che, in ogni caso, non era stata fornita alcuna prova per giustificare un
siffatto prezzo di cessione.
66
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] fa valere che tale motivo riguarda un punto trattato ad abundantiam, costitutivo di una circostanza
tra le tante, e tende a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Conseguentemente, esso sarebbe
irricevibile.
67
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il punto contestato della sentenza impugnata si limita a descrivere la situazione di fatto dinanzi al
Tribunale, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe legittimamente discuterne il contenuto. A ciò si aggiunge che tale punto potrebbe
essere stralciato senza che ciò porti a contestare la sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
68
Il quinto motivo riguarda un passo della sentenza impugnata con il quale il Tribunale, nel contesto della sua analisi intesa
a determinare se l’uso di un tasso d’interesse composto si giustifichi con la necessità di sopprimere il vantaggio di cui
ha goduto il beneficiario, ha inteso sottolineare i propri dubbi quanto al valore del vantaggio detenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla
data della decisione controversa.
69
Pertanto, al pari del quarto motivo, esso è inconferente in quanto il rilievo del Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata,
secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto chiarito la ragione per cui ha applicato, per la prima volta, un tasso d’interesse
composto, è di per sé sufficiente per suffragare la conclusione, al punto 54 di tale sentenza, che la decisione controversa
non è sufficientemente motivata.
Sul sesto motivo
Argomenti delle parti
70
Richiamandosi ai punti 51 e 52 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale sentenza erroneamente ritiene che
il prezzo di cessione degli attivi dello stabilimento alla Procter & Gamble dedotto nel 1998, undici anni dopo la concessione
dell’aiuto, fosse pertinente ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto di Stato da recuperare.
71
L’Istituzione rileva che, senza dubbio, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un aiuto di Stato sostanziale e che diverse ragioni potrebbero
spiegare una diminuzione del valore degli attivi. Orbene, il valore di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato
comune sarebbe calcolato alla data della sua concessione e l’obiettivo consistente nel ripristino dello status quo ante implicherebbe
necessariamente interessi composti, indipendentemente da quel che il beneficiario possa aver fatto dell’aiuto nel frattempo.
72
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], tale motivo è irricevibile in quanto si riferisce ad un giudizio di fatto del Tribunale.
Inoltre, atteso che i punti 50 e 51 della sentenza impugnata contengono una motivazione ad abundantiam, le censure che possono
riguardarli sarebbero inconferenti. [OSCURATO:PERSONA] deduce i medesimi argomenti dedotti nell’ambito del quinto motivo.
Giudizio della Corte
73
Al pari del quinto, il sesto motivo si riferisce ad un passo della sentenza impugnata in cui il Tribunale, nel contesto della
sua analisi intesa a determinare se l’uso di un tasso d’interesse composto si giustifichi con la necessità di eliminare il
vantaggio di cui ha goduto il beneficiario, ha inteso sottolineare i propri dubbi quanto al valore del vantaggio detenuto
dalla [OSCURATO:PERSONA] alla data della decisione controversa.
74
Pertanto, esso è parimenti inconferente, in quanto il rilievo del Tribunale, al punto 43 della sentenza impugnata, secondo
cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto chiarito la ragione per cui ha applicato, per la prima volta, un tasso d’interesse composto,
è di per sé sufficiente per suffragare la conclusione, al punto 54 di detta sentenza, che la decisione controversa non è sufficientemente
motivata.
Sul settimo motivo
Argomenti delle parti
75
Facendo riferimento al punto 53 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale sentenza erroneamente affermi che,
nell’ipotesi di silenzio di una decisione definitiva in materia di aiuti di Stato, la questione se il tasso d’interesse del
recupero sia semplice o composto ricade nelle «procedure nazionali».
76
La necessità di impiegare un tasso d’interesse composto sarebbe una questione sostanziale e non procedurale, al pari di quella
del tasso d’interesse stesso. Si tratterebbe di una questione essenziale di diritto comunitario, ove l’obiettivo sarebbe quello
di eliminare il vantaggio in toto e di ripristinare lo status quo ante, il che imporrebbe di calcolare correttamente il valore
del denaro nel tempo.
77
Peraltro, se l’uso di un tasso d’interesse composto fosse una questione procedurale, il regolamento n. 794/2004 sarebbe, per
definizione, illegittimo poiché sconfinerebbe in settori di competenza degli Stati membri ai sensi dell’art. 14, n. 3, del
regolamento n. 659/1999.
78
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], tale motivo non può essere accolto. Infatti, se è pur vero che il metodo di attualizzazione
di un aiuto di Stato dichiarato illegittimo costituisce una questione sostanziale che ricade nel diritto comunitario, ciò
non toglie che quest’ultimo avrebbe rinviato, all’epoca, per l’ipotesi di silenzio della decisione definitiva, al diritto
nazionale.
79
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, in considerazione della situazione in diritto quale emerge, segnatamente, dal punto 88 della sentenza
Siemens/[OSCURATO:PERSONA], citata supra, e dalla prassi vigente nel periodo in esame, la decisione controversa non può essere ragionevolmente
interpretata nel senso che abbia imposto alle autorità francesi di disapplicare le regole fissate dal diritto nazionale ed
effettuare un calcolo di interessi composti per attualizzare l’importo da recuperare tra la data di detta decisione e quella
del recupero effettivo.
Giudizio della Corte
80
L’art. 2, n. 2, prima e seconda frase, della decisione controversa dispone quanto segue:
«Il recupero [dell’aiuto in esame] è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano
l’esecuzione immediata e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere
dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero».
81
Tale formulazione va letta alla luce dello stato del diritto comunitario nonché della prassi della [OSCURATO:PERSONA] con riguardo
all’attualizzazione di un importo di aiuti da recuperare, quali si presentavano alla data dell’adozione della decisione controversa.
82
Come si è già osservato al precedente punto 46, all’epoca dell’adozione della decisione controversa nessuna disposizione di
diritto comunitario né la giurisprudenza della Corte o del Tribunale precisavano se gli interessi da applicarsi nel recupero
degli aiuti andassero calcolati su una base semplice o composta.
83
Se è vero che il metodo di attualizzazione di un aiuto illegittimo costituisce una questione sostanziale e non procedurale,
occorre tuttavia rilevare che, come osserva correttamente il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] indicava nella sua lettera
agli Stati membri del 4 marzo 1991, SG(91) D/4577, che la decisione definitiva con cui essa rileva l’incompatibilità di un
aiuto con il mercato comune «comporterà il recupero dell’importo degli aiuti già versati illegittimamente, recupero da effettuarsi
conformemente alle disposizioni del diritto nazionale, ivi comprese quelle riguardanti gli interessi di mora sui crediti dello
Stato, interessi che devono normalmente iniziare a decorrere a far data dalla concessione degli aiuti illegittimi di cui è
causa».
84
Tale lettera, pertanto, collegava la questione dell’imposizione degli interessi con le modalità procedurali del recupero e
rinviava, al riguardo, al diritto nazionale. È solo con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a taluni documenti in
materia di aiuti di Stato divenuti obsoleti (GU 2004, C 115, pag. 1) che la [OSCURATO:PERSONA] ha informato gli Stati membri e i
terzi interessati che non intendeva più applicare detta lettera che essa qualificava peraltro, al pari degli altri testi indicati
dalla comunicazione, come «test[o] vertenti sulle questioni procedurali nel settore degli aiuti di Stato».
85
Dato che la decisione controversa non indica espressamente che l’aiuto da recuperare dev’essere attualizzato in base ad un
tasso d’interesse composto e che è pacifico, peraltro, che il diritto francese prevede l’applicazione di un tasso d’interesse
semplice, il Tribunale ha dunque correttamente interpretato l’art. 2, n. 2, della decisione controversa nel senso che da tale
disposizione consegue che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della decisione controversa e quella del
recupero dell’aiuto debbano essere calcolati a tasso semplice ed ha rilevato che, di conseguenza, la decisione controversa
era viziata da un’evidente incoerenza.
86
Conseguentemente, deve essere respinto anche il settimo motivo.
Sull’ottavo motivo
Argomenti delle parti
87
[OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza impugnata è sproporzionata in quanto annulla la decisione controversa in toto (in quanto
riguarda il terreno e lo stabilimento) in base a conclusioni limitate alla motivazione dell’uso di un tasso d’interesse composto.
Orbene, la questione dell’interesse avrebbe potuto e dovuto essere disgiunta da quella dell’importo principale, e la questione
dell’interesse composto avrebbe potuto e dovuto essere disgiunta da quella dell’interesse semplice. Infatti, l’importo iniziale
dell’aiuto quale accertato nella decisione controversa e l’uso di un tasso d’interesse semplice non sarebbero stati contestati
nella sentenza impugnata.
88
L’ottavo motivo non modificherebbe l’oggetto della controversia. I motivi d’impugnazione elencati dall’art. 58, primo comma,
seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia si riferirebbero, per definizione, a questioni che possono sorgere o
essere messe in evidenza in una sentenza del Tribunale. Nella presente controversia, la sentenza impugnata violerebbe di per
sé il diritto comunitario.
89
Sarebbe profondamente ingiusto e incompatibile con l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva confermare una sentenza
(nella presente controversia, avversa alla [OSCURATO:PERSONA]) nonostante un errore di diritto, senza alcuna possibilità di riesame
in sede di impugnazione. Tale conclusione si fonderebbe sull’art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, che
ricorderebbe la regola fondamentale secondo cui una domanda di annullamento, totale o parziale, di una decisione del Tribunale
ricade, per definizione, nelle questioni di idonee a dar luogo a un’impugnazione.
90
Inoltre, l’ottavo motivo sarebbe connesso non ai motivi di annullamento in sé stessi, quali accolti dal Tribunale, ma piuttosto
alle loro conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che spetti al convenuto dinanzi al Tribunale esaminare spontaneamente, per
conto di un ricorrente o del Tribunale, quali potrebbero essere le diverse conseguenze della vittoria della controparte. Ciò
imporrebbe al convenuto di svolgere un’argomentazione sussidiaria fondata su supposizioni relative a quel che il Tribunale
potrebbe fare o non fare.
91
[OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono tale motivo irricevibile, in quanto amplierebbe l’oggetto della controversia
e costituirebbe una domanda nuova, ove la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai chiesto al Tribunale di limitarsi a pronunciare un annullamento
parziale, benché sia stata esplicitamente sollevata la critica del metodo di attualizzazione.
92
Peraltro, la separazione tra gli interessi semplici e composti che si chiede alla Corte di prendere in considerazione nel
contesto di tale motivo al fine di riformare la sentenza impugnata sfocerebbe in una modifica sostanziale della stessa decisione
controversa, anche se il Tribunale, in materia di aiuti di Stato, non disporrebbe di una competenza giurisdizionale anche
di merito. La tecnica di calcolo degli interessi costituirebbe parte integrante del calcolo che conduce all’importo definitivo
dell’aiuto e la motivazione della sua scelta sarebbe tanto importante quanto quella della dichiarazione dell’illegittimità
di un aiuto e del calcolo del suo importo prima dell’attualizzazione. La loro inscindibilità finale impedirebbe di giungere
a un annullamento parziale.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità dell’ottavo motivo
93
Ai sensi dell’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve
limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi attinenti, in particolare, alla violazione del diritto comunitario
da parte del Tribunale.
94
Peraltro, ai sensi dell’art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione non può modificare l’oggetto
del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
95
Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la competenza della Corte è limitata, in linea di principio,
alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado
(sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1981, punto 59, nonché 1° febbraio
2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1233, punto 95).
96
Con tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] non intende contestare la soluzione in diritto in quanto tale fornita dal Tribunale ad un
motivo dibattuto dinanzi ad esso. Essa critica, piuttosto, le conseguenze tratte dal Tribunale dalla sua conclusione in forza
della quale occorre accogliere il quinto capo del secondo motivo invocato dal [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA], secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
non ha sufficientemente motivato la propria decisione di attualizzare il valore dell’aiuto imponendo interessi composti. Secondo
la [OSCURATO:PERSONA], infatti, erroneamente – poiché in violazione del principio di proporzionalità – il Tribunale ha annullato
integralmente, sulla base di questa sola conclusione, la decisione controversa, in quanto essa riguarda l’aiuto concesso sotto
forma di prezzo di favore del terreno in oggetto.
97
Orbene, se è vero che la Corte è competente a valutare la soluzione in diritto fornita ai motivi discussi dinanzi al Tribunale,
essa deve anche, pena privare il procedimento di impugnazione di una parte importante del suo senso, essere competente quanto
alla valutazione delle conseguenze giuridiche tratte dal Tribunale da siffatta soluzione, che costituiscono parimenti una
questione di diritto.
98
In tale contesto occorre peraltro rilevare che le conseguenze concrete che il Tribunale potrebbe eventualmente trarre, nella
sua sentenza, dalla propria affermazione secondo cui un motivo è fondato non possono necessariamente essere anticipate dalle
parti durante il procedimento dinanzi al Tribunale.
99
Dalle suesposte considerazioni risulta che un motivo sollevato, nell’ambito di un’impugnazione, con riguardo ad una conseguenza
giuridica che il Tribunale ha tratto dalla soluzione in diritto dallo stesso apportata ad un motivo discusso dinanzi ad esso
non può ritenersi tale da «modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale», ai sensi dell’art. 113, n. 2,
del regolamento di procedura della Corte.
100
Inoltre, contrariamente a quanto fanno valere il [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], l’ottavo motivo non costituisce nemmeno
una domanda nuova, irricevibile ai sensi dell’art. 113, n. 1, secondo trattino, di tale regolamento di procedura.
101
Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 93 delle sue conclusioni, si deve ritenere che la domanda proposta
dalla [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di respingere il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] contenga in sé anche la domanda
più ristretta di un eventuale rigetto solo parziale.
102
Di conseguenza, l’eccezione di irricevibilità opposta dal [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] all’ottavo motivo deve essere
respinta.
– Sulla fondatezza dell’ottavo motivo
103
In forza degli artt. 231, primo comma, CE e 224, sesto comma, CE, se il ricorso è fondato, il Tribunale dichiara nullo e non
avvenuto l’atto impugnato.
104
A tal riguardo occorre rilevare, da una parte, che il solo fatto che ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno
del proprio ricorso di annullamento non consente al Tribunale di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento
integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente
un aspetto specifico dell’atto contestato, è tale da fondare solo un annullamento parziale.
105
D’altra parte, si deve rammentare che, come risulta da costante giurisprudenza, l’annullamento parziale di un atto comunitario
è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto (sentenza 24 maggio 2005,
causa C‑244/03, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4021, punto 12 nonché la giurisprudenza citata).
106
Tale requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto produrrebbe l’effetto di modificare
la sostanza dell’atto medesimo (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, citata supra, punto 13).
107
Orbene, nel caso di specie è incontestabile che la questione relativa alla necessità di attualizzare l’importo iniziale dell’aiuto
mediante l’applicazione di un tasso d’interesse semplice o di un tasso d’interesse composto non influisce sul rilievo, svolto
nella decisione controversa, secondo cui l’aiuto è incompatibile con il mercato comune e deve essere recuperato.
108
Al riguardo occorre rilevare, segnatamente, che lo stesso dispositivo della decisione controversa opera la distinzione, al
suo art. 1, tra l’importo iniziale dell’aiuto in questione e l’importo attualizzato. Né dalla decisione controversa né dalla
sentenza impugnata emerge alcun argomento che impedisca di considerare la questione degli interessi come separabile dall’importo
iniziale dell’aiuto.
109
Per contro, contrariamente a quanto deduce la [OSCURATO:PERSONA], non si può contestare al Tribunale di non aver disgiunto la questione
degli interessi composti da quella degli interessi semplici. Infatti, da una parte, il Tribunale non avrebbe potuto sostituire
all’attualizzazione dell’importo iniziale dell’aiuto con applicazione di un tasso d’interesse composto l’applicazione di un
tasso d’interesse semplice, senza che ne risulti modificata la sostanza della decisione controversa. D’altra parte, occorre
rilevare che, ai punti 45‑47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la motivazione della decisione controversa
era parimenti insufficiente con riguardo all’uso del tasso d’interesse del 5,7% per un periodo di tredici anni.
110
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ottavo motivo deve essere accolto nella parte in cui contesta al Tribunale di
non aver disgiunto la questione dell’interesse da quella dell’importo principale e di aver annullato la decisione controversa
in toto, ove essa riguarda il terreno e lo stabilimento, sulla base di conclusioni limitate alla motivazione dell’attualizzazione
dell’importo iniziale dell’aiuto.
Sul rinvio della causa al Tribunale
111
Conformemente all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione
del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta,
oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
112
Dal momento che il Tribunale ha esaminato unicamente il quinto capo del secondo motivo invocato dal [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]
a sostegno del suo ricorso, la Corte giudica che la presente controversia non è matura per la decisione. Pertanto, occorre
rinviare la causa dinanzi al Tribunale.
113
Poiché la causa dev’essere rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare la decisione sulle spese relative al presente
giudizio di impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 marzo 2007, causa T‑369/00, [OSCURATO:PERSONA] du [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
è annullata.
2)
La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.