CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 00471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sui ricorso ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. RG. 15015- 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata - avverso l'ordinanza n. 9928/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/03/2022, resa nel procedimento vertente tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, - ricorrente — e [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore pro tempore, - controricorrente-; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: L'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, con cui, nel giudizio di legittimità promosso con ricorso da [OSCURATO:PERSONA] SNC di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della anzidetta ASL, questa Corte nella parte motiva ha dichiarato inammissibile il ricorso e stabilito che le spese seguivano la soccombenza, mentre nel dispositivo - al contrario ed in parziale contrasto con la motivazione della decisione che aveva visto soccombere la ricorrente - ha previsto «dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la [OSCURATO:SOCIETA] Centro, in persona del legale rapp. p.t. a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] SNC di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto. Come si evince dalla lettura della parte motiva dell'ordinanza, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato inammissibile con collocazione delle spese a carico della anzidetta parte soccombente, mentre nella parte dispositiva - ove è stata ribadita l'inammissibilità del ricorso - le spese sono state poste erroneamente a carico della [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, controricorrente vittoriosa. Invero, la riportata evidente discrasia presente nell'impugnata ordinanza tra quanto previsto in motivazione e quanto dichiarato in dispositivo con riferimento alla regolamentazione delle spese integra propriamente una ipotesi di errore materiale per effetto — appunto - dell'emergenza di una mera mancata corrispondenza tra quanto univocamente esplicitato in parte motiva, nel senso dell'applicazione del principio della soccombenza in danno della società ricorrente, e quanto statuito, per errore, nel dispositivo, ove, pur affermata l'inammissibilità del ricorso della società, le spese sono state liquidate e poste a carico dell'[OSCURATO:SOCIETA], risultata vittoriosa, non può che essere sciolta nel senso della prevalenza sul dispositivo della motivazione, laddove risultano concretamente e specificamente spiegate le ragioni della imputazione delle spese di lite a carico della società ricorrente (Cass. n. 26236/2019). Va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, con collocazione delle spese di giudizio ivi liquidate a carico di [OSCURATO:PERSONA] SNC ed in favore di [OSCURATO:SOCIETA] Centro, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una Ric. 2022 n. 15015 sez. M1 - ud. 06-12-2022 -3- parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. - Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 9928/2022, pubblicata il 28/3/2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge «condanna l'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, a pagare alla società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge», debba invece leggersi ed intendersi «condanna la società [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] a pagare all'[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite che liquida nell'importo di euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge»; - Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli