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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19315/2026

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to dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica,Ministero della giustizia in persona del Ministro in carica,rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di Nuoro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha ordinato, insede di ottemperanza, al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, nominatocommissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 giugno 2023, con la quale era riconosciuta lapossibilità per il detenuto di ottenere la consegna dei quotidiani L’Avvenire e il [OSCURATO:PERSONA] delgiorno precedente; all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 febbraio2024, con cui era garantito al detenuto il diritto di effettuare, per motivi di giustizia, colloquitelefonici pomeridiani con il difensore di fiducia; all’ordinanza del Magistrato di sorveglianzadi Nuoro del 12 dicembre 2023, che determinava in favore del detenuto un costo per leriproduzioni cartacee compreso tra i 5 e i 7 centesimi a copia, con restituzione dellamaggiore somma eventualmente corrisposta.Il suddetto Magistrato ha, invece, dichiarato inammissibile l’istanza di ottemperanza conriferimento all’ordinanza del Medesimo magistrato del 30 maggio 2023 in merito alladigitalizzazione degli atti.2.

Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione le CaseCircondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, ilDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica e ilMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, articolandolo in tre motivi.2.1.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di norme processualistabilite a pena di nullità, decadenza o inammissibilità con riferimento agli artt. 35-bis,comma 5, e 71 comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) per avere il Magistrato disorveglianza di Nuoro disposto l’ottemperanza nei confronti di un Istituto penitenziario nonrientrante nella propria giurisdizione territoriale.Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile,l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto èristretto, atteso che gli effetti della pronuncia sono limitati alle parti di quel procedimento enon possono essere estesi a situazioni determinatesi in altre sedi detentive.2.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, altresì, violazione di legge inrelazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., assumendo l’illegittimità dell’ordinanzacensurata giacché ha disposto l’ottemperanza dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria aprovvedimenti adottati con riferimento a una diversa realtà territoriale.Osservano che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimentodel detenuto presso altro istituto penitenziario comporta il venir meno dell’efficacia delprovvedimento originario, allorché le condizioni fattuali della nuova struttura per dimensioni,organizzazione, dotazioni materiali e condizioni di sicurezza, siano differenti rispetto a quelleconsiderate dal giudice che ha emesso l’ordine.Nel caso di specie, le ordinanze originarie del Magistrato di sorveglianza di Nuoroerano state adottate in relazione alle peculiari condizioni dell’Istituto penitenziario di Nuoro,con specifico riguardo agli accordi in essere con la cura vescovile locale per la fornitura deiquotidiani e ai costi di mercato praticati nella città di Nuoro per le riproduzioni cartacee.

Talipresupposti fattuali non sarebbero automaticamente sovrapponibili alla diversa realtàorganizzativa ed economica dell’Istituto penitenziario di L’Aquila, ove il detenuto è statosuccessivamente trasferito.Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’ordine di ottemperanza,fondato su presupposti non più attuali né riferibili alla nuova sede detentiva.I ricorrenti insistono, pertanto, per l’annullamento senza rinvio e, in subordine, conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1.

Infondato è il primo motivo di impugnazione.Invero, in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiestadi ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. spetta allo stesso magistrato disorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventualetrasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022,Ministero, Rv. 282953).1.2.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.E’ indubbio che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. non può averead oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] l'ottemperanza ad unprovvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioniterritorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017,dep. 2018, Guarino, Rv. 273120: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ladecisione dei Giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto -sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, comeda regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanzaad un provvedimento del medesimo Giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazionedi un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione).Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, o.p. èfunzionalmente collegato al provvedimento emesso all’esito del reclamo giurisdizionale emira a garantirne l’effettività.

Risulta irrilevante la circostanza che il detenuto sia stato trasferito, posto che iltrasferimento non ha certo inciso sull’attualità dell’interesse alla decisione, e che leordinanze in questione non avevano ad oggetto situazioni specifiche, riferite esclusivamenteall’Istituto di provenienza e per ciò stesso non replicabili, ma riconoscevano, a tutela deldiritto all’informazione, la consegna al detenuto dei quotidiani del giorno precedente (tra cui“L’Avvenire” e “[OSCURATO:PERSONA]”), la possibilità di effettuare colloqui telefonici pomeridiani con ildifensore per motivi di giustizia, nonché la determinazione di un costo congruo per leriproduzioni cartacee.Le modalità organizzative interne o le eventuali differenze nei costi locali non possonotradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto precettivo del provvedimentogiurisdizionale.

Diversamente, il mero trasferimento del detenuto diverrebbe strumentoidoneo a eludere l’effettività della tutela riconosciuta.L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, comunque, dovuto allegare e dimostrare un’oggettiva econcreta impossibilità di dare esecuzione alle statuizioni prescritte nelle ordinanze originariee non limitarsi a dedurre una generica diversità organizzativa o territoriale dell’Istituto dinuova assegnazione, che non può certo paralizzare l’efficacia vincolante del provvedimentogiurisdizionale.Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica,Ministero della giustizia in persona del Ministro in carica,rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Cagliari,avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Nuoro.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Nuoro ha ordinato, insede di ottemperanza, al Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di L’Aquila, nominatocommissario ad acta, di dare esecuzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 giugno 2023, con la quale era riconosciuta lapossibilità per il detenuto di ottenere la consegna dei quotidiani L’Avvenire e il [OSCURATO:PERSONA] delgiorno precedente; all’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 27 febbraio2024, con cui era garantito al detenuto il diritto di effettuare, per motivi di giustizia, colloquitelefonici pomeridiani con il difensore di fiducia; all’ordinanza del Magistrato di sorveglianzadi Nuoro del 12 dicembre 2023, che determinava in favore del detenuto un costo per leriproduzioni cartacee compreso tra i 5 e i 7 centesimi a copia, con restituzione dellamaggiore somma eventualmente corrisposta.Il suddetto Magistrato ha, invece, dichiarato inammissibile l’istanza di ottemperanza conriferimento all’ordinanza del Medesimo magistrato del 30 maggio 2023 in merito alladigitalizzazione degli atti.2. Avverso detto provvedimento, hanno proposto ricorso per cassazione le CaseCircondariali di Sassari, Nuoro e L’Aquila, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, ilDipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore in carica e ilMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per il tramite dell’Avvocaturadello Stato, articolandolo in tre motivi.2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di norme processualistabilite a pena di nullità, decadenza o inammissibilità con riferimento agli artt. 35-bis,comma 5, e 71 comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.) per avere il Magistrato disorveglianza di Nuoro disposto l’ottemperanza nei confronti di un Istituto penitenziario nonrientrante nella propria giurisdizione territoriale.Si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, il procedimento di ottemperanza presuppone, quale elemento imprescindibile,l’identità del magistrato di sorveglianza e dell’istituto penitenziario in cui il detenuto èristretto, atteso che gli effetti della pronuncia sono limitati alle parti di quel procedimento enon possono essere estesi a situazioni determinatesi in altre sedi detentive.2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano, altresì, violazione di legge inrelazione all’art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., assumendo l’illegittimità dell’ordinanzacensurata giacché ha disposto l’ottemperanza dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria aprovvedimenti adottati con riferimento a una diversa realtà territoriale.Osservano che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimentodel detenuto presso altro istituto penitenziario comporta il venir meno dell’efficacia delprovvedimento originario, allorché le condizioni fattuali della nuova struttura per dimensioni,organizzazione, dotazioni materiali e condizioni di sicurezza, siano differenti rispetto a quelleconsiderate dal giudice che ha emesso l’ordine.Nel caso di specie, le ordinanze originarie del Magistrato di sorveglianza di Nuoroerano state adottate in relazione alle peculiari condizioni dell’Istituto penitenziario di Nuoro,con specifico riguardo agli accordi in essere con la cura vescovile locale per la fornitura deiquotidiani e ai costi di mercato praticati nella città di Nuoro per le riproduzioni cartacee. Talipresupposti fattuali non sarebbero automaticamente sovrapponibili alla diversa realtàorganizzativa ed economica dell’Istituto penitenziario di L’Aquila, ove il detenuto è statosuccessivamente trasferito.Ne conseguirebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’erroneità dell’ordine di ottemperanza,fondato su presupposti non più attuali né riferibili alla nuova sede detentiva.I ricorrenti insistono, pertanto, per l’annullamento senza rinvio e, in subordine, conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione.Invero, in tema di ordinamento penitenziario, la competenza a decidere sulla richiestadi ottemperanza ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. spetta allo stesso magistrato disorveglianza che ha emesso il provvedimento non eseguito, non rilevando l'eventualetrasferimento del detenuto in altro istituto penitenziario (Sez. 1, n. 17167 del 13/01/2022,Ministero, Rv. 282953).1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.E’ indubbio che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, Ord. pen. non può averead oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'[OSCURATO:PERSONA] l'ottemperanza ad unprovvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioniterritorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017,dep. 2018, Guarino, Rv. 273120: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ladecisione dei Giudici di merito di inammissibilità della domanda con cui il detenuto -sottoposto a perquisizione con denudamento in occasione dei colloqui con il difensore, comeda regolamento della casa circondariale di attuale detenzione - aveva chiesto l'ottemperanzaad un provvedimento del medesimo Giudice di sorveglianza prescrivente la disapplicazionedi un'analoga previsione del regolamento della casa circondariale di precedente detenzione).Il procedimento di ottemperanza disciplinato dall’art. 35-bis, comma 5, o.p. èfunzionalmente collegato al provvedimento emesso all’esito del reclamo giurisdizionale emira a garantirne l’effettività. Risulta irrilevante la circostanza che il detenuto sia stato trasferito, posto che iltrasferimento non ha certo inciso sull’attualità dell’interesse alla decisione, e che leordinanze in questione non avevano ad oggetto situazioni specifiche, riferite esclusivamenteall’Istituto di provenienza e per ciò stesso non replicabili, ma riconoscevano, a tutela deldiritto all’informazione, la consegna al detenuto dei quotidiani del giorno precedente (tra cui“L’Avvenire” e “[OSCURATO:PERSONA]”), la possibilità di effettuare colloqui telefonici pomeridiani con ildifensore per motivi di giustizia, nonché la determinazione di un costo congruo per leriproduzioni cartacee.Le modalità organizzative interne o le eventuali differenze nei costi locali non possonotradursi in un sostanziale svuotamento del contenuto precettivo del provvedimentogiurisdizionale. Diversamente, il mero trasferimento del detenuto diverrebbe strumentoidoneo a eludere l’effettività della tutela riconosciuta.L’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe, comunque, dovuto allegare e dimostrare un’oggettiva econcreta impossibilità di dare esecuzione alle statuizioni prescritte nelle ordinanze originariee non limitarsi a dedurre una generica diversità organizzativa o territoriale dell’Istituto dinuova assegnazione, che non può certo paralizzare l’efficacia vincolante del provvedimentogiurisdizionale.Ne consegue il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]
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