CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13467/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Viterbo emessa in data 18.12.2019 con cui l'imputata [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, disapplicata la recidiva contestata e ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, in ordine al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, comma 5, e 80, lett. g), D.P.R. n. 309/1990, commesso in Viterbo il 9 febbraio 2017. Ha disposto, altresì, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di prime cure. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., 129, comma 1, 531 e 598 cod. proc. pen., in quanto non è stata rilevata d'ufficio l'estinzione per prescrizione del reato ascrittole. 2. Il ricorso deve ritenersi fondato per sopravvenuta prescrizione del reato - peraltro già espressamente rilevata dal giudice di appello, in palese contrasto con la parte dispositiva - in data 9.8.2024 ovvero prima della pronuncia del grado di appello, dal momento che il giudice di prime cure ha ritenuto di escludere la recidiva, seppur legittimamente contestata. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte la disapplicazione della recidiva è ininfluente ai fini del calcolo della prescrizione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 26877/2022, Rv. 283555; Cass., Sez. 6, n. 54043/2017, Rv. 271714). P. Q. M. nsu)re-, 2)5-iuko [Dei\ -ccut-h2c,(_ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto si -è prescrittb1 Così