CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 11682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentata rapina, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte dellaccertato comportamento dellodierno ricorrente, consistito nellimpossessarsi della borsa della madre esercitando violenza e minaccia nei suoi confronti, i giudici di merito hanno correttamente affermato lavvenuta consumazione del delitto di cui all art. 628, primo comma, cod. pen. , sicché largomentazione si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 11682/2026 Roma , lì, 26/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4592/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 39652/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nellinteresse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che lunico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato in termini di tentata rapina, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte dellaccertato comportamento dellodierno ricorrente, consistito nellimpossessarsi della borsa della madre esercitando violenza e minaccia nei suoi confronti, i giudici di merito hanno correttamente affermato lavvenuta consumazione del delitto di cui all art. 628, primo comma, cod. pen. , sicché largomentazione si risolve in una proposta di lettura alternativa del merito non consentita in questa sede ( Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01 , Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01 , Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01 , Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01 ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]