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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43222/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato, dichiarando la responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo 1) e ritenendo la recidiva come contestata, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato perché il fatto non costituisce reato e di violazione di sigilli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza di legge in relazione all'errata applicazione della legge penale circa la procedibilità a querela del reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che il furto aggravato ex art. 625 n. 7, cod. pen., rimane procedibile d'ufficio se commesso su cose destinate al servizio pubblico, come nel caso di specie, in cui si contesta il furto di energia elettrica e di acqua; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato, dichiarando la responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo 1) e ritenendo la recidiva come contestata, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 3 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato perché il fatto non costituisce reato e di violazione di sigilli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza di legge in relazione all'errata applicazione della legge penale circa la procedibilità a querela del reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che il furto aggravato ex art. 625 n. 7, cod. pen., rimane procedibile d'ufficio se commesso su cose destinate al servizio pubblico, come nel caso di specie, in cui si contesta il furto di energia elettrica e di acqua; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 43222/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris