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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 36710/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' SARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' GIULIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senttte le conclusioni del PG A- 4eLit C--k,AACA-Ar%) reC )2'9 INA>1).,1~ U}-• (1>sJ 2nn QuA c..2)-(A.1 ' \ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Genova - in procedura di prevenzione - giudicando in sede di rinvio da questa Corte di cassazione (sent.

V Sez. n. 37666 del 2020) ha confermato la confisca disgiunta di numerosi beni in riferimento alla condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) ai sensi dell'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.

I terzi intestatari appellanti e ricorrenti risultano essere : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La decisione, rispetto al decreto di primo grado, è di sostanziale conferma.

Viene restituita a [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro depositata su un conto corrente bancario; viene precisato che alcuni dei beni (dal numero 1 al numero 12 dell'elenco riportato a pagina 56) sono stati già confiscati in via definitiva in sede penale nella stessa misura del 100% mentre altri (dal n.13 al n.21) sono stati confiscati in sede penale al solo 50%.

Per il resto viene confermato il decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 26 aprile 2019.

Dunque va immediatamente precisato che la decisione emessa in sede di prevenzione realizza una confisca più ampia (per i beni dal n.13 al n.21 essenzialmente rappresentati da alcuni immobili siti in Lavagna e da un immobile sito in Milano) rispetto a quella già divenuta definitiva in sede penale e ciò radica la permanenza dell'interesse e la legittimazione degli attuali ricorrenti.

2. Va premesso all'esame del provvedimento impugnato qualche cenno sui contenuti della decisione rescindente n. 37666 del 2020 con cui è stato annullato il decreto emesso in data 4 marzo 2020.

In quella sede i ricorrenti avevano mosso doglianze in tema di: a) inquadramento della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], realizzato in modo non conforme ai contenuti delle previsioni di legge; b) rispetto del principio della necessaria correlazione temporale tra insorgenza della pericolosità e investimenti confiscabili; c) mancata considerazione della assoluzione della Manglaviti dal reato di intestazione fittizia e mancato esame delle allegazioni difensive in tema di ritenuta sproporzione; d) mancata dimostrazione del carattere fittizio delle intestazioni immobiliari. 2.1 Nella decisione di annullamento con rinvio si è in particolare evidenziato che l'inquadramento nella ipotesi tipica della lettera b) dell'articolo 1 d.lgs. n.159 del 2011 del [OSCURATO:PERSONA] non era assistito dalla indicazione della effettiva produzione di reddito illecito dai reati indicati, in aperta violazione dei parametri interpretativi derivanti da Corte cost. 24 del 2019.

Si è pure evidenziato che nel correlato procedimento penale la Manglaviti era stata assolta - in primo grado - dalla imputazione di intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA] e questo ricadeva sulla ricostruzione patrimoniale, con assorbimento delle ulteriori doglianze.

3. La decisione oggi impugnata ha pertanto rielaborato l'inquadramento soggettivo della pericolosità del proposto Rodà affermando, in sintesi, che : a) in primo luogo, l'esito del correlato giudizio penale (in data 28.4.2021) è stato, alfine, di condanna per la Manglaviti in riferimento al delitto di intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], e di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui contestati (con la sola prescrizione parziale del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria) e determinazione della pena in anni quindici e mesi sei di reclusione; b) quanto alla effettiva produzione di reddito illecito dalle condotte delittuose poste in essere dal Rodà si compie riferimento ai reati di abusivo esercizio dell'attività finanziaria (realizzato in modo continuativo tra il 2011 e il 2014), usura (nei confronti di più soggetti e con profitti consistenti) e cessione di stupefacenti in modo abituale (tra il 2002 e il 2006).

L'analisi è realizzata da pag. 15 a pagina 20 della decisione impugnata, che evidenzia la produzione di una redditività molto consistente; c) la piena dimostrazione della fittizia intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] alla Manglaviti e al Paltrinieri rende riconducibile l'investimento glla attività commerciale al Rodà, soggetto che ne percepiva gli utili ; d) l'attività delittuosa, con particolare riferimento all'usura, ha avuto inizio, per quanto accertato in sede penale, nell'anno 2000 e si è protratta sino al 2011, il che consente di ritenere rispettato il parametro della necessaria correlazione temporale. 3.2 Viene ulteriormente ribadito il giudizio di sproporzione (dal 1996 al 2015) tra redditività lecita del nucleo familiare e impieghi realizzati nel corso degli anni con riepilogo riportato alla pagina 25 del decreto impugnato.

Si evidenzia che non possono essere imputate a riduzione della sperequazione le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili acquistati con denaro di illecita provenienza e si evidenzia la inattendibilità delle allegazioni difensive tese a dimostrare l'esistenza di altre entrate finanziarie.

Quanto ai redditi, al più imputabili al Rodà, derivanti dalla attività della [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di merito ne afferma la riconducibilità ad un investimento iniziale frutto di provvista illecita dello stesso Rodà, il che configura l'intera attività commerciale come una forma di reimpiego e al contempo di serbatoio finanziario per la prosecuzione della attività illecita, nelle sue plurime manifestazioni (v. pag. 29 del decreto impugnato) ivi compresa l'evasione fiscale.

Vengono disattese, infine, le prospettazioni dei terzi in riferimento alla asserita autonomia finanziaria di ciascuno (da pag. 30 a pag. 55 del decreto impugnato) ed in rapporto alle modalità di acquisto di ogni singolo bene.

4. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma dei difensori e procuratori speciali - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con separato atto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla confisca del saldo attivo del rapporto bancario intestato alla società [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II ricorso del proposto e dei terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 4.1.1 Al primo motivo si deducono vizi del procedimento e conseguente nullità o inefficacia della decisione emessa in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA], da detenuto, ha rinunziato a presenziare alla sola prima udienza del 9 febbraio 2022 (con trattazione pubblica) e non anche alle due udienze successive tenutesi il 20 aprile e il 20 giugno del 2022.

Si afferma pertanto la violazione dei diritti difensivi, posto che per le udienze posteriori alla prima non è stata disposta né traduzione né videocollegamento.

Inoltre si eccepisce il mancato rispetto del termine di efficacia del sequestro/confisca di cui all'art.27 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011.

Ciò perché il deposito del provvedimento (dopo la riserva presa all'udienza del 20 giugno 2022) è avvenuto in data 16 settembre 2022, oltre il termine di legge.

Si ritiene, sul punto, illegittima la sospensione di giorni 90 per la stesura della motivazione, di cui al verbale di udienza del 20 giugno 2022 (v. pag.55 del decreto impugnato).

Si afferma in proposito che già alla prima udienza del 9 febbraio 2022 le parti avevano concluso e illegittimamente la Corte ha disposto un rinvio per repliche, in realtà nemmeno effettuate dal PG .Ed ancora si eccepisce che l'adozione del rito della pubblicità avrebbe dovuto comportare la lettura del dispositivo in udienza e non l'adozione di un provvedimento di 'riserva della decisione' con deposito differito dell'intero provvedimento. 4.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di omessa motivazione circa una richiesta di perizia, proposta nel primo atto di appello e ribadita in sede di rinvio con il deposito di una memoria.

In sintesi, la difesa ha prodotto una consulenza tecnica di parte le cui conclusioni sono state disattese e la Corte non ha motivato circa il diniego della perizia ricostruttiva sulla redditività lecita del nucleo familiare Rodà. 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto espressi nella decisione rescindente in riferimento alla individuazione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento al giudizio di sproporzione.

In sintesi, secondo la difesa le argomentazioni espresse in punto di pericolosità ed in punto di individuazione della redditività lecita non rappresentano una corretta risposta - in diritto - ai contenuti della decisione rescindente.

Sì afferma in particolare che: a) erroneamente non è stato considerato 'utile' il reddito prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], che andava imputato, sia pure al [OSCURATO:PERSONA] (in conseguenza della intestazione fittizia delle quote alla Manglaviti) come reddito lecito.

Ciò rende apparente la motivazione; b) non è rispondente ai contenuti della decisione rescindente (che richiama Corte cost. n.24 del 2019) neanche la determinazione concreta del periodo di pericolosità soggettiva, posto che il primo bene immobile è stato acquistato nel 1996 (via Sanguineti) e le prime condotte di usura risalgono al 2001 ; c) la ricognizione dei delitti attribuiti al Rodà viene operata in rapporto alle modalità di consumazione ma non vi sono elementi precisi sul quantum della pretesa , provvista finanziaria illecita derivante dalle azioni commesse; d) ciò impedisce di procedere alla confisca, in tesi, dovendo essere la confisca commisurata al valore dei profitti derivanti dalla attività illecita in modo ragionevole e proporzionato; e) non sono state realmente esaminati i contenuti della consulenza di parte che attestava la capacità patrimoniale autonoma dei terzi intestatari; f) mancherebbe inoltre la abitualità nella commissione di delitti produttivi di reddito, posto che le singole vicende rubricate come usura hanno generato profitti mai continuativi ma, al limite, a distanza di anni dalle relative pattuizioni; g) l'unica percezione 'continuativa' di reddito illecito potrebbe derivare dalla cessione di stupefacenti (periodica, tra il 2002 e il 2006) ma il ricavato non è certo congruente con il valore dei beni confiscati. 4.1.4 Al quarto motivo, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente.

Si afferma che in violazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento la decisione emessa in sede di prevenzione ha ricompreso anche la quota di beni non confiscata in sede penale.

Sarebbero state ignorate, inoltre, le allegazioni di parte sulla autonoma capacità finanziaria della ricorrente. 4.1.5 Al quinto motivo, sempre in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente.

Si afferma che illegittimamente i giudici del rinvio hanno ritenuto che la affermazione di responsabilità per la intestazione fittizia delle quote sociali risolvesse il tema della intestazione fittizia degli altri beni, su cui la Manglaviti aveva articolato specifiche deduzioni non valutate.

Si sarebbe ignorato il contenuto della consulenza di parte e sostanzialmente invertito l'onere della prova in tema di fittizietà. 4.1.6 Al sesto motivo, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente.

Anche in tal caso si prospetta, in sintesi, la mancata valutazione dei contenuti della consulenza tecnica di parte, tesa ad asseverare la autonomia finanziaria delle ricorrenti.

5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione.

Si evidenzia che Paltrinieri era titolare di appena 110/0 delle quote della società e che la restituzione delle quote rende contraddittoria la confisca del rapporto bancario riferibile alla società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre i ricorsi proposti dai terzi intestatari vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Nessuno degli ipotizzati vizi del procedimento può dirsi sussistente.

In premessa, va rilevato che la pubblicità della udienza (sempre possibile, in sede di merito, su richiesta della parte) è una garanzia di indubbio rilievo, tesa a valorizzare la trasparenza delle procedure e a consentire l'accesso all'aula di udienza di qualunque soggetto voglia assistere alla trattazione, ma non modifica la conformazione normativa che il legislatore ha disegnato per lo svolgimento delle procedure di prevenzione .

In altre parole, la pubblicità della udienza non trasforma la trattazione delle procedure di prevenzione in un 'dibattimento penale' e non altera le restanti regole dettate per disciplinare le cadenze procedimentali, i poteri delle parti o meno che mai la forma degli atti.

La precisazione è necessaria, posto che i ricorrenti sembrano collegare alla trattazione in forma pubblica ulteriori effetti, che la legge vigente non prevede . 2.1 In particolare: a) quanto alla tema della partecipazione personale del proposto resta ferma, in caso di soggetto detenuto, la necessaria richiesta di prendere parte all'udienza ai sensi dell'art.7 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011.

Nel caso in esame, pertanto, avendo manifestato il Rodà la volontà di non prendere parte alla prima udienza di trattazione, nessun onere incombeva alla autorità procedente per le udienze posteriori, salva la diversa manifestazione di volontà del Rodà idi cui non è stata fornita prova alcuna; b) al contempo, la trattazione pubblica dell'udienza non altera la forma del provvedimento conclusivo che - pur avendo pacificamente natura di sentenza (v.

Sez.

U n. 600 del 2010, Galdieri rv 245174) resta un decreto.

Trattandosi di decreto è pacifico che la decisione non debba essere «immediata esternata» attraverso la lettura di un dispositivo (caratteristica della sola forma/sentenza), dovendosi depositare l'intero provvedimento completo, posteriormente alta decisione e stesura dei relativi motivi (tra le molte, in caso di ordinanza, v.

Sez.

V n. 27787 del 20.5.2004, rv 228709), come espressamente previsto dall'art.7 al comma 10 sexies d.lgs. n.159 del 2011 (ove si indica il termine ordinario di deposito in giorni quindici, decorrenti dalla conclusione dell'udienza) ; c) il legislatore ha altresì previsto (art. 24 comma 2) la sospensione del termine di efficacia del sequestro lì dove la stesura della motivazione risulti complessa, analogamente a quanto previsto per le sentenze di merito.

Ora, proprio in ragione della tipologìa di provvedimento conclusivo (decreto e non sentenza) del procedimento di prevenzione, tale «indicazione» del termine più lungo, da ritenersi presupposto ineludibile della sospensione dei termini, non può certo essere contenuta in un 'dispositivo', ma va espressa nel verbale di udienza e nel momento in cui il Collegio in sede di merito riserva la decisione (v.

Sez.

I n. 4489 del 26.10.2022, dep.2023, rv 284166).

Le considerazioni che precedono portano al rigetto del motivo di ricorso.

Ciò perché, in particolare, la sospensione del termine di durata della confisca deriva ex lege dall'avvenuta «indicazione» nel verbale di udienza del 20 giugno 2022 del «termine lungo» per il deposito del decreto, il che esclude la fondatezza della doglianza, trattandosi (al di là dei motivi del rinvio, che non rilevano) dell'udienza in cui effettivamente il Collegio di merito ha riservato la decisione.

3. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha congruamente motivato sulle ragioni di «mantenimento» del giudizio di sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, anche attraverso ragioni in diritto (che meglio saranno valutate in prosieguo) e dall'intero tenore argomentativo del provvedimento discende, al di là del rigetto formale, la considerazione implicita della irrilevanza del supplemento istruttorio richiesto dalla parte privata.

4. Il terzo motivo è infondato.

L'articolazione, alquanto complessa, delle doglianze impone di realizzare alcune precisazioni preliminari in diritto. 4.1 In particolare va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va di certo ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, Sez.

VI n. 33705 del 15.6.2016, rv 270080).

Tuttavia su nessuno dei punti sollevati dalla difesa ricorre il caso di motivazione inesistente/apparente e, in taluni casi, le doglianze sono mosse sulla base di una ricostruzione in diritto inesatta. 4.2 Conviene partire dall'inquadramento soggettivo del Rodà nella categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) .

Non vi è dubbio circa la necessità di individuare - come espresso nella decisione rescindente - la abituale realizzazione, in un dato intervallo temporale, di delitti produttivi 'in concreto' di reddito.

Come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019 [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..].

Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione.

Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa [..] ..

La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato.

Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ».

Ma nel caso in esame il giudice del rinvio ha compiuto siffatta ricognizione, servendosi delle risultanze (ormai definitive) del correlato giudizio penale, in modo del tutto rispondente ai contenuti della decisione rescindente, individuando non solo le fattispecie astratte (usura, intermediazione finanziaria, cessione di stupefacenti) ma soffermandosi sulle vicende concrete e dimostrando in modo congruo l'avvenuta percezione di una consistente redditività illecita nel corso del tempo.

E se è vero che la correlazione temporale impone la individuazione di una manifestazione di pericolosità «rispondente al tipo» è altrettanto vero che già la pattuizione usuraia concretizza la condotta utile a tale scopo, non potendosi segmentare il rapporto usuraio sino al punto di ritenere, a fini di prevenzione, utile momento solo quello della percezione del profitto.

Solo in ipotesi di condotta del tutto inidonea a tal fine (perdita del capitale o mancata percezione di un interesse penalmente rilevante) la condotta andrebbe espunta dal quadro di pericolosità tipica (ex art.1 comma 1 lett. b), ma il giudice del rinvio ha compiutamente esaminato lo svolgimento dei rapporti creditòri ed ha motivato sul punto, in ciò colmando la lacuna in precedenza evidenziata.

Del resto la pluralità di attività illecite lucrogenetiche attribuite, con sentenza definitiva, al Rodà consente di ritenere soddisfatto il parametro di tipicità del giudizio cd. constatativo, trattandosi - tutte - di attività che, seppure con tempi e modalità diverse, hanno consentito di realizzare una consistente provvista illecita. 4.3 II secondo aspetto riguarda il rapporto tra provvista finanziaria illecita e valore dei beni confiscati.

Qui le doglianze difensive muovono da un erroneo presupposto in diritto, posto che non è esatto ritenere che - a fini di confisca - debba esservi una 'congruenza' di siffatti valori, come più volte affermato nelle decisioni di questa Corte di legittimità.

Non è necessario, in particolare, che in sede di merito si debba accertare in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologia di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti 7'1 10 al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» (componente significativa della redditività nel periodo considerato, secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il «presupposto concorrente» della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo.

La confisca di prevenzione, è il caso di ribadirlo, non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente - sul piano logico - di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite).

Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez.

I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019.

Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti (nel periodo in esame).

Ciò toglie fondamento alle doglianze difensive, tese in larga misura a ricostruire dal sistema un presupposto (la congruenza tra entità del profitto e valore dei beni confiscati) in realtà inesistente, nei limiti di quanto si è detto.4.4 il terzo aspetto è quello delle modalità realizzative, in concreto, del giudizio di sproporzione, nel cui ambito - come segnalato dal ricorrente - è stato escluso il reddito prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Anche questo «punto» del complesso motivo è infondato.

Ciò perché l'esclusione di siffatta fonte di reddito è stata compiutamente argomentata in sede di merito, il che esclude l'apparenza di motivazione, né sono ravvisabili vizi in diritto.

Si è infatti sostenuta la illegittima derivazione delle risorse 'iniziali' dalla pregressa attività illecita del Rodà e si è aggiunto che la attività economica si è, in seguito, auto-alimentata con proventi di evasione, il che finisce per rendere complessivamente illecito anche il risultato (utile) della gestione.

Simile ragionamento, dotato di ampia logicità, corrisponde al recente indirizzo interpretativo teso ad estendere al settore della pericolosità semplice taluni approdi sinora raggiunti nella analisi della cd. impresa mafiosa.

Si è infatti sostenuto (Sez.

H n. 33540 del 16.7.2021, rv 281939) che è legittima la confisca dell'intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari e dei corrispondenti reati- fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del proposto costituiscano nel complesso - anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita - il frutto di attività delinquenziale, a nulla rilevando che il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella della contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione.

Le ragioni esposte in sede di merito, dunque, non fanno derivare la illiceità 'aziendale' dalla mera intestazione fittizia delle quote sociali (aspetto che effettivamente renderebbe viziata in diritto la decisione impugnata) ma da un complesso di evidenze che rendono intangibile in sede di legittimità tale aspetto della decisione. 4.5 Quanto agli altri aspetti della ricostruzione patrimoniale, va rilevato che il decreto, contrariamente a quanto esposto nell'atto di ricorso, ha compiutamente esaminato le deduzioni difensive, disattendendole con ragioni in fatto, anche in tal caso non rivedibili in sede di legittimità.

Il motivo è, pertanto, nel suo complesso, infondato.5.

Il quarto e il quinto motivo (posizione [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili per manifesta infondatezza, nella parte in diritto, oltre ad essere versati in fatto.

Il disallineamento quantitativo circa la entità della confisca di prevenzione rispetto a quella emessa in sede penale è stato oggetto di trattazione nella decisione impugnata, né sul punto si rinviene un principio di diritto espresso nella decisione rescindente (essenzialmente orientata a imporre la rivalutazione dell'inquadramento soggettivo della pericolosità del proposto e a valorizzare l'assoluzione della Manglaviti, poi ribaltata, dal reato di intestazione fittizia).

La confisca 'totalitaria' è stata infatti posta in essere - in prevenzione - in rapporto al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto effettivo titolare dei beni ed è stata argomentata in modo autonomo e svincolato dall'effetto devolutivo dell'appello che ha imposto limitazioni alla confisca in sede penale (la confisca del 50% di taluni beni era stata disposta in primo grado e non vi è stato appello della parte pubblica) .

In ogni caso, la Corte di merito ha valutato con ampiezza di argomenti la produzione difensiva in punto di autonoma redditività, ritenendola inaffidabile, e la riproposizione del tema tende a sollecitare - per quanto detto in precedenza - rivalutazioni non consentite in sede di legittimità.

Come più volte precisato negli arresti di questa Corte, peraltro, la smobilizzazione di entità immobiliari, ove non sia fornita la prova della legittima provenienza, non determina redditività utile a ridurre la sproporzione (v. da ultimo Sez.

V n. 24930 del 26.5.2022, rv 283508), il che esclude la fondatezza della prospettazione difensiva correlata alle plusvalenze delle vendite immobiliari.

6. Anche il sesto motivo del ricorso Rodà (riferito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte nell'esame delle doglianze introdotte da [OSCURATO:PERSONA].

La prova della fittizia intestazione delle unità immobiliari, per come argomentata nella decisione impugnata, deriva dalla constatazione della esistenza di una consistente provvista illecita derivante dall'attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] cui si unisce, sul piano logico, l'assenza di capacità investimento da parte delle ricorrenti.

Non vi è, pertanto, alcuna inversione metodologica e la doglianza mira ad una non consentita rivalutazione di aspetti oggetto di ampia e adeguata trattazione in sede di merito.

7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per genericità.Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della decisione - niente affatto apparente - che ascrive non solo al Paltrinieri ma anche al Rodà la titolarità di fatto della compagine societaria.

Non vi è pertanto alcun profilo di critica ammissibile.

8. Al rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, lì dove la statuizione di inammissibilità comporta, in una con la condanna delle spese, la ulteriore condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' SARA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] RODA' GIULIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senttte le conclusioni del PG A- 4eLit C--k,AACA-Ar%) reC )2'9 INA>1).,1~ U}-• (1>sJ 2nn QuA c..2)-(A.1 ' \ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova - in procedura di prevenzione - giudicando in sede di rinvio da questa Corte di cassazione (sent. V Sez. n. 37666 del 2020) ha confermato la confisca disgiunta di numerosi beni in riferimento alla condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] (e [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente) ai sensi dell'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011. I terzi intestatari appellanti e ricorrenti risultano essere : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 La decisione, rispetto al decreto di primo grado, è di sostanziale conferma. Viene restituita a [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro depositata su un conto corrente bancario; viene precisato che alcuni dei beni (dal numero 1 al numero 12 dell'elenco riportato a pagina 56) sono stati già confiscati in via definitiva in sede penale nella stessa misura del 100% mentre altri (dal n.13 al n.21) sono stati confiscati in sede penale al solo 50%. Per il resto viene confermato il decreto emesso dal Tribunale di Genova in data 26 aprile 2019. Dunque va immediatamente precisato che la decisione emessa in sede di prevenzione realizza una confisca più ampia (per i beni dal n.13 al n.21 essenzialmente rappresentati da alcuni immobili siti in Lavagna e da un immobile sito in Milano) rispetto a quella già divenuta definitiva in sede penale e ciò radica la permanenza dell'interesse e la legittimazione degli attuali ricorrenti. 2. Va premesso all'esame del provvedimento impugnato qualche cenno sui contenuti della decisione rescindente n. 37666 del 2020 con cui è stato annullato il decreto emesso in data 4 marzo 2020. In quella sede i ricorrenti avevano mosso doglianze in tema di: a) inquadramento della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], realizzato in modo non conforme ai contenuti delle previsioni di legge; b) rispetto del principio della necessaria correlazione temporale tra insorgenza della pericolosità e investimenti confiscabili; c) mancata considerazione della assoluzione della Manglaviti dal reato di intestazione fittizia e mancato esame delle allegazioni difensive in tema di ritenuta sproporzione; d) mancata dimostrazione del carattere fittizio delle intestazioni immobiliari. 2.1 Nella decisione di annullamento con rinvio si è in particolare evidenziato che l'inquadramento nella ipotesi tipica della lettera b) dell'articolo 1 d.lgs. n.159 del 2011 del [OSCURATO:PERSONA] non era assistito dalla indicazione della effettiva produzione di reddito illecito dai reati indicati, in aperta violazione dei parametri interpretativi derivanti da Corte cost. 24 del 2019. Si è pure evidenziato che nel correlato procedimento penale la Manglaviti era stata assolta - in primo grado - dalla imputazione di intestazione fittizia della [OSCURATO:SOCIETA] e questo ricadeva sulla ricostruzione patrimoniale, con assorbimento delle ulteriori doglianze. 3. La decisione oggi impugnata ha pertanto rielaborato l'inquadramento soggettivo della pericolosità del proposto Rodà affermando, in sintesi, che : a) in primo luogo, l'esito del correlato giudizio penale (in data 28.4.2021) è stato, alfine, di condanna per la Manglaviti in riferimento al delitto di intestazione fittizia delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], e di conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui contestati (con la sola prescrizione parziale del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria) e determinazione della pena in anni quindici e mesi sei di reclusione; b) quanto alla effettiva produzione di reddito illecito dalle condotte delittuose poste in essere dal Rodà si compie riferimento ai reati di abusivo esercizio dell'attività finanziaria (realizzato in modo continuativo tra il 2011 e il 2014), usura (nei confronti di più soggetti e con profitti consistenti) e cessione di stupefacenti in modo abituale (tra il 2002 e il 2006). L'analisi è realizzata da pag. 15 a pagina 20 della decisione impugnata, che evidenzia la produzione di una redditività molto consistente; c) la piena dimostrazione della fittizia intestazione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] alla Manglaviti e al Paltrinieri rende riconducibile l'investimento glla attività commerciale al Rodà, soggetto che ne percepiva gli utili ; d) l'attività delittuosa, con particolare riferimento all'usura, ha avuto inizio, per quanto accertato in sede penale, nell'anno 2000 e si è protratta sino al 2011, il che consente di ritenere rispettato il parametro della necessaria correlazione temporale. 3.2 Viene ulteriormente ribadito il giudizio di sproporzione (dal 1996 al 2015) tra redditività lecita del nucleo familiare e impieghi realizzati nel corso degli anni con riepilogo riportato alla pagina 25 del decreto impugnato. Si evidenzia che non possono essere imputate a riduzione della sperequazione le plusvalenze derivanti da cessioni di immobili acquistati con denaro di illecita provenienza e si evidenzia la inattendibilità delle allegazioni difensive tese a dimostrare l'esistenza di altre entrate finanziarie. Quanto ai redditi, al più imputabili al Rodà, derivanti dalla attività della [OSCURATO:SOCIETA] la Corte di merito ne afferma la riconducibilità ad un investimento iniziale frutto di provvista illecita dello stesso Rodà, il che configura l'intera attività commerciale come una forma di reimpiego e al contempo di serbatoio finanziario per la prosecuzione della attività illecita, nelle sue plurime manifestazioni (v. pag. 29 del decreto impugnato) ivi compresa l'evasione fiscale. Vengono disattese, infine, le prospettazioni dei terzi in riferimento alla asserita autonomia finanziaria di ciascuno (da pag. 30 a pag. 55 del decreto impugnato) ed in rapporto alle modalità di acquisto di ogni singolo bene. 4. Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, con unico atto a firma dei difensori e procuratori speciali - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con separato atto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in riferimento alla confisca del saldo attivo del rapporto bancario intestato alla società [OSCURATO:PERSONA]. 4.1 II ricorso del proposto e dei terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 4.1.1 Al primo motivo si deducono vizi del procedimento e conseguente nullità o inefficacia della decisione emessa in sede di rinvio. [OSCURATO:PERSONA], da detenuto, ha rinunziato a presenziare alla sola prima udienza del 9 febbraio 2022 (con trattazione pubblica) e non anche alle due udienze successive tenutesi il 20 aprile e il 20 giugno del 2022. Si afferma pertanto la violazione dei diritti difensivi, posto che per le udienze posteriori alla prima non è stata disposta né traduzione né videocollegamento. Inoltre si eccepisce il mancato rispetto del termine di efficacia del sequestro/confisca di cui all'art.27 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011. Ciò perché il deposito del provvedimento (dopo la riserva presa all'udienza del 20 giugno 2022) è avvenuto in data 16 settembre 2022, oltre il termine di legge. Si ritiene, sul punto, illegittima la sospensione di giorni 90 per la stesura della motivazione, di cui al verbale di udienza del 20 giugno 2022 (v. pag.55 del decreto impugnato). Si afferma in proposito che già alla prima udienza del 9 febbraio 2022 le parti avevano concluso e illegittimamente la Corte ha disposto un rinvio per repliche, in realtà nemmeno effettuate dal PG .Ed ancora si eccepisce che l'adozione del rito della pubblicità avrebbe dovuto comportare la lettura del dispositivo in udienza e non l'adozione di un provvedimento di 'riserva della decisione' con deposito differito dell'intero provvedimento. 4.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di omessa motivazione circa una richiesta di perizia, proposta nel primo atto di appello e ribadita in sede di rinvio con il deposito di una memoria. In sintesi, la difesa ha prodotto una consulenza tecnica di parte le cui conclusioni sono state disattese e la Corte non ha motivato circa il diniego della perizia ricostruttiva sulla redditività lecita del nucleo familiare Rodà. 4.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto espressi nella decisione rescindente in riferimento alla individuazione della pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] ed in riferimento al giudizio di sproporzione. In sintesi, secondo la difesa le argomentazioni espresse in punto di pericolosità ed in punto di individuazione della redditività lecita non rappresentano una corretta risposta - in diritto - ai contenuti della decisione rescindente. Sì afferma in particolare che: a) erroneamente non è stato considerato 'utile' il reddito prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA], che andava imputato, sia pure al [OSCURATO:PERSONA] (in conseguenza della intestazione fittizia delle quote alla Manglaviti) come reddito lecito. Ciò rende apparente la motivazione; b) non è rispondente ai contenuti della decisione rescindente (che richiama Corte cost. n.24 del 2019) neanche la determinazione concreta del periodo di pericolosità soggettiva, posto che il primo bene immobile è stato acquistato nel 1996 (via Sanguineti) e le prime condotte di usura risalgono al 2001 ; c) la ricognizione dei delitti attribuiti al Rodà viene operata in rapporto alle modalità di consumazione ma non vi sono elementi precisi sul quantum della pretesa , provvista finanziaria illecita derivante dalle azioni commesse; d) ciò impedisce di procedere alla confisca, in tesi, dovendo essere la confisca commisurata al valore dei profitti derivanti dalla attività illecita in modo ragionevole e proporzionato; e) non sono state realmente esaminati i contenuti della consulenza di parte che attestava la capacità patrimoniale autonoma dei terzi intestatari; f) mancherebbe inoltre la abitualità nella commissione di delitti produttivi di reddito, posto che le singole vicende rubricate come usura hanno generato profitti mai continuativi ma, al limite, a distanza di anni dalle relative pattuizioni; g) l'unica percezione 'continuativa' di reddito illecito potrebbe derivare dalla cessione di stupefacenti (periodica, tra il 2002 e il 2006) ma il ricavato non è certo congruente con il valore dei beni confiscati. 4.1.4 Al quarto motivo, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente. Si afferma che in violazione del principio di non contraddizione dell'ordinamento la decisione emessa in sede di prevenzione ha ricompreso anche la quota di beni non confiscata in sede penale. Sarebbero state ignorate, inoltre, le allegazioni di parte sulla autonoma capacità finanziaria della ricorrente. 4.1.5 Al quinto motivo, sempre in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente. Si afferma che illegittimamente i giudici del rinvio hanno ritenuto che la affermazione di responsabilità per la intestazione fittizia delle quote sociali risolvesse il tema della intestazione fittizia degli altri beni, su cui la Manglaviti aveva articolato specifiche deduzioni non valutate. Si sarebbe ignorato il contenuto della consulenza di parte e sostanzialmente invertito l'onere della prova in tema di fittizietà. 4.1.6 Al sesto motivo, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si deduce erronea applicazione di legge e mancata osservanza dei principi di diritto esposti nella decisione rescindente. Anche in tal caso si prospetta, in sintesi, la mancata valutazione dei contenuti della consulenza tecnica di parte, tesa ad asseverare la autonomia finanziaria delle ricorrenti. 5. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione. Si evidenzia che Paltrinieri era titolare di appena 110/0 delle quote della società e che la restituzione delle quote rende contraddittoria la confisca del rapporto bancario riferibile alla società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato, mentre i ricorsi proposti dai terzi intestatari vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Nessuno degli ipotizzati vizi del procedimento può dirsi sussistente. In premessa, va rilevato che la pubblicità della udienza (sempre possibile, in sede di merito, su richiesta della parte) è una garanzia di indubbio rilievo, tesa a valorizzare la trasparenza delle procedure e a consentire l'accesso all'aula di udienza di qualunque soggetto voglia assistere alla trattazione, ma non modifica la conformazione normativa che il legislatore ha disegnato per lo svolgimento delle procedure di prevenzione . In altre parole, la pubblicità della udienza non trasforma la trattazione delle procedure di prevenzione in un 'dibattimento penale' e non altera le restanti regole dettate per disciplinare le cadenze procedimentali, i poteri delle parti o meno che mai la forma degli atti. La precisazione è necessaria, posto che i ricorrenti sembrano collegare alla trattazione in forma pubblica ulteriori effetti, che la legge vigente non prevede . 2.1 In particolare: a) quanto alla tema della partecipazione personale del proposto resta ferma, in caso di soggetto detenuto, la necessaria richiesta di prendere parte all'udienza ai sensi dell'art.7 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011. Nel caso in esame, pertanto, avendo manifestato il Rodà la volontà di non prendere parte alla prima udienza di trattazione, nessun onere incombeva alla autorità procedente per le udienze posteriori, salva la diversa manifestazione di volontà del Rodà idi cui non è stata fornita prova alcuna; b) al contempo, la trattazione pubblica dell'udienza non altera la forma del provvedimento conclusivo che - pur avendo pacificamente natura di sentenza (v. Sez. U n. 600 del 2010, Galdieri rv 245174) resta un decreto. Trattandosi di decreto è pacifico che la decisione non debba essere «immediata esternata» attraverso la lettura di un dispositivo (caratteristica della sola forma/sentenza), dovendosi depositare l'intero provvedimento completo, posteriormente alta decisione e stesura dei relativi motivi (tra le molte, in caso di ordinanza, v. Sez. V n. 27787 del 20.5.2004, rv 228709), come espressamente previsto dall'art.7 al comma 10 sexies d.lgs. n.159 del 2011 (ove si indica il termine ordinario di deposito in giorni quindici, decorrenti dalla conclusione dell'udienza) ; c) il legislatore ha altresì previsto (art. 24 comma 2) la sospensione del termine di efficacia del sequestro lì dove la stesura della motivazione risulti complessa, analogamente a quanto previsto per le sentenze di merito. Ora, proprio in ragione della tipologìa di provvedimento conclusivo (decreto e non sentenza) del procedimento di prevenzione, tale «indicazione» del termine più lungo, da ritenersi presupposto ineludibile della sospensione dei termini, non può certo essere contenuta in un 'dispositivo', ma va espressa nel verbale di udienza e nel momento in cui il Collegio in sede di merito riserva la decisione (v. Sez. I n. 4489 del 26.10.2022, dep.2023, rv 284166). Le considerazioni che precedono portano al rigetto del motivo di ricorso. Ciò perché, in particolare, la sospensione del termine di durata della confisca deriva ex lege dall'avvenuta «indicazione» nel verbale di udienza del 20 giugno 2022 del «termine lungo» per il deposito del decreto, il che esclude la fondatezza della doglianza, trattandosi (al di là dei motivi del rinvio, che non rilevano) dell'udienza in cui effettivamente il Collegio di merito ha riservato la decisione. 3. Il secondo motivo del medesimo ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha congruamente motivato sulle ragioni di «mantenimento» del giudizio di sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti, anche attraverso ragioni in diritto (che meglio saranno valutate in prosieguo) e dall'intero tenore argomentativo del provvedimento discende, al di là del rigetto formale, la considerazione implicita della irrilevanza del supplemento istruttorio richiesto dalla parte privata. 4. Il terzo motivo è infondato. L'articolazione, alquanto complessa, delle doglianze impone di realizzare alcune precisazioni preliminari in diritto. 4.1 In particolare va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va di certo ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (tra le molte, Sez. VI n. 33705 del 15.6.2016, rv 270080). Tuttavia su nessuno dei punti sollevati dalla difesa ricorre il caso di motivazione inesistente/apparente e, in taluni casi, le doglianze sono mosse sulla base di una ricostruzione in diritto inesatta. 4.2 Conviene partire dall'inquadramento soggettivo del Rodà nella categoria tipica di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) . Non vi è dubbio circa la necessità di individuare - come espresso nella decisione rescindente - la abituale realizzazione, in un dato intervallo temporale, di delitti produttivi 'in concreto' di reddito. Come espresso in modo chiaro dal giudice delle leggi nella decisione n.24 del 2019 [..] le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito [..]. Viene, dunque, in rilievo la descritta connotazione dei termini «delittuosi» ed il significato attribuito alla nozione di abitualità, come veri e propri presìdi della legittimità costituzionale della stessa «base legale» dell'art. 1 co.1 lett. b del d.lgs. n.159 del 2011 in tema di prevenzione : « [..] allorché si versi - come nelle questioni ora all'esame - al di fuori della materia penale, non può del tutto escludersi che l'esigenza di predeterminazione delle condizioni in presenza delle quali può legittimamente limitarsi un diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto possa essere soddisfatta anche sulla base dell'interpretazione, fornita da una giurisprudenza costante e uniforme, di disposizioni legislative pure caratterizzate dall'uso di clausole generali, o comunque da formule connotate in origine da un certo grado di imprecisione. Essenziale - nell'ottica costituzionale così come in quella convenzionale - è, infatti, che tale interpretazione giurisprudenziale sia in grado di porre la persona potenzialmente destinataria delle misure limitative del diritto in condizioni di poter ragionevolmente prevedere l'applicazione della misura stessa [..] .. La locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei «tipi di comportamento» («types of behaviour») assunti a presupposto della misura [..] ». Ma nel caso in esame il giudice del rinvio ha compiuto siffatta ricognizione, servendosi delle risultanze (ormai definitive) del correlato giudizio penale, in modo del tutto rispondente ai contenuti della decisione rescindente, individuando non solo le fattispecie astratte (usura, intermediazione finanziaria, cessione di stupefacenti) ma soffermandosi sulle vicende concrete e dimostrando in modo congruo l'avvenuta percezione di una consistente redditività illecita nel corso del tempo. E se è vero che la correlazione temporale impone la individuazione di una manifestazione di pericolosità «rispondente al tipo» è altrettanto vero che già la pattuizione usuraia concretizza la condotta utile a tale scopo, non potendosi segmentare il rapporto usuraio sino al punto di ritenere, a fini di prevenzione, utile momento solo quello della percezione del profitto. Solo in ipotesi di condotta del tutto inidonea a tal fine (perdita del capitale o mancata percezione di un interesse penalmente rilevante) la condotta andrebbe espunta dal quadro di pericolosità tipica (ex art.1 comma 1 lett. b), ma il giudice del rinvio ha compiutamente esaminato lo svolgimento dei rapporti creditòri ed ha motivato sul punto, in ciò colmando la lacuna in precedenza evidenziata. Del resto la pluralità di attività illecite lucrogenetiche attribuite, con sentenza definitiva, al Rodà consente di ritenere soddisfatto il parametro di tipicità del giudizio cd. constatativo, trattandosi - tutte - di attività che, seppure con tempi e modalità diverse, hanno consentito di realizzare una consistente provvista illecita. 4.3 II secondo aspetto riguarda il rapporto tra provvista finanziaria illecita e valore dei beni confiscati. Qui le doglianze difensive muovono da un erroneo presupposto in diritto, posto che non è esatto ritenere che - a fini di confisca - debba esservi una 'congruenza' di siffatti valori, come più volte affermato nelle decisioni di questa Corte di legittimità. Non è necessario, in particolare, che in sede di merito si debba accertare in modo specifico la entità del profitto correlato ad ogni condotta delittuosa, sì da trasformare la confisca di prevenzione in una tipologia di confisca latamente «pertinenziale» (con limitazione della ablazione al valore dei beni corrispondenti 7'1 10 al profitto illecito ricavabile dalle condotte delittuose), posto che una volta stabilita anche la semplice «incidenza» (componente significativa della redditività nel periodo considerato, secondo le indicazioni di Corte cost. n.24 del 2019) del reddito illecito sul mantenimento del tenore di vita, soccorre a fini di individuazione dei beni confiscabili il «presupposto concorrente» della «sproporzione» tra redditi leciti e valore degli investimenti realizzati nel periodo. La confisca di prevenzione, è il caso di ribadirlo, non ha natura strettamente pertinenziale ed il parametro della sproporzione, unitamente alla constatazione delle reiterate attività illecite consente - sul piano logico - di ipotizzare che la formazione del patrimonio non giustificato abbia derivazione da attività illecite similari (anche ulteriori rispetto a quelle espressamente censite). Ciò perché la «sproporzione» di valori, come chiarito in più arresti di questa Corte di legittimità (v. da ultimo Sez. I n. 15617 del 2020, n.m.) e dalla stessa Corte costituzionale nella decisione n.24 del 2019, altro non è che una «semplificazione probatoria» consentita dal sistema, rispetto all'accertamento 'pieno' del nesso di derivazione tra attività illecita, censita in sede di ricognizione della pericolosità, e impiego delle risorse in tal modo prodotte : « [..] la circostanza che la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o all'attività economica, da mero indicatore dell'origine illecita dei beni (come era nella disciplina originaria del 1982), sia stato elevato, a partire dal 1993, a requisito alternativo e autonomo rispetto alla dimostrazione dell'origine illecita stessa, non modifica la ratio delle misure in parola: la verifica giudiziale della sproporzione, infatti, continua ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all'origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e - in sede di valutazione dei presupposti della confisca - non riesca a giustificarne la legittima provenienza [..] », così, in motivazione, Corte cost. sent. n.24/2019. Da ciò deriva che la confisca, lì dove sia rispettato il parametro della correlazione temporale tra momento acquisitivo e condizione tipica di pericolosità, ben può colpire beni di valore complessivo superiore a quello del profitto dei reati accertati, in presenza della sproporzione di valore tra reddito e investimenti (nel periodo in esame). Ciò toglie fondamento alle doglianze difensive, tese in larga misura a ricostruire dal sistema un presupposto (la congruenza tra entità del profitto e valore dei beni confiscati) in realtà inesistente, nei limiti di quanto si è detto.4.4 il terzo aspetto è quello delle modalità realizzative, in concreto, del giudizio di sproporzione, nel cui ambito - come segnalato dal ricorrente - è stato escluso il reddito prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Anche questo «punto» del complesso motivo è infondato. Ciò perché l'esclusione di siffatta fonte di reddito è stata compiutamente argomentata in sede di merito, il che esclude l'apparenza di motivazione, né sono ravvisabili vizi in diritto. Si è infatti sostenuta la illegittima derivazione delle risorse 'iniziali' dalla pregressa attività illecita del Rodà e si è aggiunto che la attività economica si è, in seguito, auto-alimentata con proventi di evasione, il che finisce per rendere complessivamente illecito anche il risultato (utile) della gestione. Simile ragionamento, dotato di ampia logicità, corrisponde al recente indirizzo interpretativo teso ad estendere al settore della pericolosità semplice taluni approdi sinora raggiunti nella analisi della cd. impresa mafiosa. Si è infatti sostenuto (Sez. H n. 33540 del 16.7.2021, rv 281939) che è legittima la confisca dell'intero patrimonio di un soggetto imputato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali e fallimentari e dei corrispondenti reati- fine qualora sia accertato che i cespiti nella disponibilità del proposto costituiscano nel complesso - anche per effetto della mancata indicazione, da parte dello stesso, di quelli di provenienza lecita - il frutto di attività delinquenziale, a nulla rilevando che il periodo di manifestazione della pericolosità sia fatto risalire ad epoca anteriore a quella della contestazione associativa in sede penale, quando emergano, anche per il periodo precedente, condotte che si inscrivono, quali antecedenti, nel complessivo progetto criminoso successivamente venuto ad emersione. Le ragioni esposte in sede di merito, dunque, non fanno derivare la illiceità 'aziendale' dalla mera intestazione fittizia delle quote sociali (aspetto che effettivamente renderebbe viziata in diritto la decisione impugnata) ma da un complesso di evidenze che rendono intangibile in sede di legittimità tale aspetto della decisione. 4.5 Quanto agli altri aspetti della ricostruzione patrimoniale, va rilevato che il decreto, contrariamente a quanto esposto nell'atto di ricorso, ha compiutamente esaminato le deduzioni difensive, disattendendole con ragioni in fatto, anche in tal caso non rivedibili in sede di legittimità. Il motivo è, pertanto, nel suo complesso, infondato.5. Il quarto e il quinto motivo (posizione [OSCURATO:PERSONA]) sono inammissibili per manifesta infondatezza, nella parte in diritto, oltre ad essere versati in fatto. Il disallineamento quantitativo circa la entità della confisca di prevenzione rispetto a quella emessa in sede penale è stato oggetto di trattazione nella decisione impugnata, né sul punto si rinviene un principio di diritto espresso nella decisione rescindente (essenzialmente orientata a imporre la rivalutazione dell'inquadramento soggettivo della pericolosità del proposto e a valorizzare l'assoluzione della Manglaviti, poi ribaltata, dal reato di intestazione fittizia). La confisca 'totalitaria' è stata infatti posta in essere - in prevenzione - in rapporto al [OSCURATO:PERSONA], ritenuto effettivo titolare dei beni ed è stata argomentata in modo autonomo e svincolato dall'effetto devolutivo dell'appello che ha imposto limitazioni alla confisca in sede penale (la confisca del 50% di taluni beni era stata disposta in primo grado e non vi è stato appello della parte pubblica) . In ogni caso, la Corte di merito ha valutato con ampiezza di argomenti la produzione difensiva in punto di autonoma redditività, ritenendola inaffidabile, e la riproposizione del tema tende a sollecitare - per quanto detto in precedenza - rivalutazioni non consentite in sede di legittimità. Come più volte precisato negli arresti di questa Corte, peraltro, la smobilizzazione di entità immobiliari, ove non sia fornita la prova della legittima provenienza, non determina redditività utile a ridurre la sproporzione (v. da ultimo Sez. V n. 24930 del 26.5.2022, rv 283508), il che esclude la fondatezza della prospettazione difensiva correlata alle plusvalenze delle vendite immobiliari. 6. Anche il sesto motivo del ricorso Rodà (riferito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni già esposte nell'esame delle doglianze introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. La prova della fittizia intestazione delle unità immobiliari, per come argomentata nella decisione impugnata, deriva dalla constatazione della esistenza di una consistente provvista illecita derivante dall'attività delittuosa di [OSCURATO:PERSONA] cui si unisce, sul piano logico, l'assenza di capacità investimento da parte delle ricorrenti. Non vi è, pertanto, alcuna inversione metodologica e la doglianza mira ad una non consentita rivalutazione di aspetti oggetto di ampia e adeguata trattazione in sede di merito. 7. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile per genericità.Ed invero il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione della decisione - niente affatto apparente - che ascrive non solo al Paltrinieri ma anche al Rodà la titolarità di fatto della compagine societaria. Non vi è pertanto alcun profilo di critica ammissibile. 8. Al rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, lì dove la statuizione di inammissibilità comporta, in una con la condanna delle spese, la ulteriore condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.
Decreto Cassazione n. 36710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris