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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29116/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare, adottata a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto e detenzione di ordigno esplosivo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.; ordigno fatto esplodere, a scopo intimidatorio, ai danni di un esercizio commerciale fiorentino.

L'annullamento era disposto per carenza di esigenze cautelari.

L'indagato, resosi conto - su verosimile consiglio del padre, ex Carabiniere - che le indagini avviate avrebbero presto permesso di individuarlo come partecipe alla spedizione intimidatoria, si era autodenunciato, coinvolgendo il suo complice, [OSCURATO:PERSONA]Auria, cui peraltro aveva addebitato la responsabilità assorbente dell'occorso.

A giudizio del Tribunale del riesame, tale comportamento, ancorché dettato verosimilmente da intenti utilitaristici, avrebbe di fatto troncato il rapporto fiduciario esistente con il gruppo malavitoso e con il complice stesso, esponendo l'indagato a rappresaglie, messe addirittura in atto.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione, denunciando, mediante connessi motivi, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto la strumentalità e reticenza del comportamento dell'indagato, e implicitamente la sua calunniosità - Mariniello, al solo fine di alleggerire la sua posizione, aveva dichiarato di essere stato percosso e minacciato da D'Auria, mentre i filmati attestavano che egli aveva partecipato ai fatti con piena libertà di autodeterminarsi - e avrebbe, ciò nonostante, incongruamente individuato un profilo di resipiscenza, capace di azzerare il rischio di reiterazione dei reati.

Nessun abbandono del passato deviante era in realtà alle viste per l'indagato, emergendo solo la sua volontà di abbandonare il complice al suo destino.

Mariniello non avrebbe reso una vera e propria collaborazione con la giustizia, l'unica che sarebbe stata in grado di attestare la recisione dei contatti con il gruppo malavitoso.

Egli ne farebbe ancora parte.

L'attentato subito, ove riconducibile al gruppo, dimostrerebbe soltanto che questo abbia voluto punire il comportamento di un suo aderente, contrario alla regole di omertà e reciproco aiuto.

L'entità della sanzione sarebbe proporzionata allo scarso danno arrecato alla compagine associativa e varrebbe da monito per il futuro.

Mariniello sarebbe dunque stato premiato, immotivatamente, per una condotta processuale insincera, non lineare, tesa alla mera riduzione del danno.

3. La difesa dell'indagato ha depositato rituale memoria, per opporsi all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è infondato e deve essere rigettato.

2. In relazione al contestato reato, aggravato da finalità di agevolazione mafiosa, vige - come è noto - la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01).

L'esistenza della presunzione determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma di apprezzarne le eventuali ragioni di esclusione, che siano state evidenziate dalla parte o che siano direttamente evincibili dagli atti; tra le quali rileva, in particolare, la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella formulazione della prognosi richiesta (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01; Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

3. Il Tribunale del riesame di Firenze ha orientato la sua valutazione in tale corretta prospettiva.

Il giudizio di esclusione delle esigenze cautelari, cui il Tribunale è pervenuto, discende esattamente dal rilievo dell'intervenuto allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale di riferimento, posto in relazione alla chiamata in reità da lui effettuata, e non implausibilmente argomentato.

Le contrarie osservazioni svolte in proposito dal ricorrente riposano su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che notoriamente sono estranee all'ambito del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare.

4. La verosimile rescissione del vincolo che legava l'indagato al gruppo criminale è, allo stato, ragione adeguata di esclusione delle esigenze cautelari, indipendentemente da ogni altro ragionamento sulla natura più o meno utilitaristica dei comportamenti sfociati in tale esito, e delle corrispondenti ragioni, e da ogni altro giudizio sulla parziarietà delle ammissioni dell'indagato e, di conseguenza, sulla complessiva attendibilità del suo narrato, tanto in chiave auto- assolutoria che in chiave etero-accusatoria, su cui farà luce il successivo giudizio.

Neppure sotto questo angolo visuale le censure del ricorrente appaiono meritevoli di favorevole co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia cautelare, adottata a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto e detenzione di ordigno esplosivo, aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.; ordigno fatto esplodere, a scopo intimidatorio, ai danni di un esercizio commerciale fiorentino. L'annullamento era disposto per carenza di esigenze cautelari. L'indagato, resosi conto - su verosimile consiglio del padre, ex Carabiniere - che le indagini avviate avrebbero presto permesso di individuarlo come partecipe alla spedizione intimidatoria, si era autodenunciato, coinvolgendo il suo complice, [OSCURATO:PERSONA]Auria, cui peraltro aveva addebitato la responsabilità assorbente dell'occorso. A giudizio del Tribunale del riesame, tale comportamento, ancorché dettato verosimilmente da intenti utilitaristici, avrebbe di fatto troncato il rapporto fiduciario esistente con il gruppo malavitoso e con il complice stesso, esponendo l'indagato a rappresaglie, messe addirittura in atto. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ricorre per cassazione, denunciando, mediante connessi motivi, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Osserva il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto la strumentalità e reticenza del comportamento dell'indagato, e implicitamente la sua calunniosità - Mariniello, al solo fine di alleggerire la sua posizione, aveva dichiarato di essere stato percosso e minacciato da D'Auria, mentre i filmati attestavano che egli aveva partecipato ai fatti con piena libertà di autodeterminarsi - e avrebbe, ciò nonostante, incongruamente individuato un profilo di resipiscenza, capace di azzerare il rischio di reiterazione dei reati. Nessun abbandono del passato deviante era in realtà alle viste per l'indagato, emergendo solo la sua volontà di abbandonare il complice al suo destino. Mariniello non avrebbe reso una vera e propria collaborazione con la giustizia, l'unica che sarebbe stata in grado di attestare la recisione dei contatti con il gruppo malavitoso. Egli ne farebbe ancora parte. L'attentato subito, ove riconducibile al gruppo, dimostrerebbe soltanto che questo abbia voluto punire il comportamento di un suo aderente, contrario alla regole di omertà e reciproco aiuto. L'entità della sanzione sarebbe proporzionata allo scarso danno arrecato alla compagine associativa e varrebbe da monito per il futuro. Mariniello sarebbe dunque stato premiato, immotivatamente, per una condotta processuale insincera, non lineare, tesa alla mera riduzione del danno. 3. La difesa dell'indagato ha depositato rituale memoria, per opporsi all'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nei suoi connessi motivi, congiuntamente esaminabili, è infondato e deve essere rigettato. 2. In relazione al contestato reato, aggravato da finalità di agevolazione mafiosa, vige - come è noto - la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01). L'esistenza della presunzione determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei pericula libertatis, ma di apprezzarne le eventuali ragioni di esclusione, che siano state evidenziate dalla parte o che siano direttamente evincibili dagli atti; tra le quali rileva, in particolare, la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valore determinante nella formulazione della prognosi richiesta (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471-01; Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). 3. Il Tribunale del riesame di Firenze ha orientato la sua valutazione in tale corretta prospettiva. Il giudizio di esclusione delle esigenze cautelari, cui il Tribunale è pervenuto, discende esattamente dal rilievo dell'intervenuto allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale di riferimento, posto in relazione alla chiamata in reità da lui effettuata, e non implausibilmente argomentato. Le contrarie osservazioni svolte in proposito dal ricorrente riposano su apprezzamenti e valutazioni di fatto, che notoriamente sono estranee all'ambito del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare. 4. La verosimile rescissione del vincolo che legava l'indagato al gruppo criminale è, allo stato, ragione adeguata di esclusione delle esigenze cautelari, indipendentemente da ogni altro ragionamento sulla natura più o meno utilitaristica dei comportamenti sfociati in tale esito, e delle corrispondenti ragioni, e da ogni altro giudizio sulla parziarietà delle ammissioni dell'indagato e, di conseguenza, sulla complessiva attendibilità del suo narrato, tanto in chiave auto- assolutoria che in chiave etero-accusatoria, su cui farà luce il successivo giudizio. Neppure sotto questo angolo visuale le censure del ricorrente appaiono meritevoli di favorevole co
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