CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12770/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. M. F. Loy, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato il reclamo avverso il rifiuto della Direzione dell'Istituto penitenziario di dare corso alla richiesta di acquisto di un lettore CD per l'ascolto di musica. L'ascolto della musica rientra tra le attività ricreative che costituiscono parte integrante del trattamento e non si pone in contrasto con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza, sempre che avvenga con mezzi e modalità idonee a prevenire il rischio di comunicazioni con l'ambiente estraneo. L'utilizzo di lettori CD per l'ascolto di brani musicali non è vietato dalle disposizioni vigenti e, se correttamente disciplinato, non pone pericoli per l'ordine e la sicurezza o comunque per la veicolazione di comunicazioni da e verso l'esterno. Il diniego ai acquisto di lettore CD è pertanto ingiustificato in quanto non previsto dalla normativa in materia e costituisce, al contempo, un pregiudizio grave all'esercizio dei diritti del detenuto, 2. Avverso l'ordinanza ha proposti ricorso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in difesa del Ministero della Giustizia, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Gli atti dell'Amministrazione penitenziaria non hanno comportato alcun grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Il possesso di CD musicali e relativo supporto per l'ascol to non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, potendosi al più parlare di interesse legittimo. Il Tribunale di sorveglianza ha introdotto ex novo una fattispecie non contemplata dalla legge ed ha esercitato in tal modo una potestà riservata all'Amministrazione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. L'Amministrazione ha escluso per i detenuti sottoposti al regime detentivo differenziato la possibilità di ascoltare CD musicali in considerazione di esigenze di sicurezza. La valutazione dell'Amministrazione è stata quella di non consentire l'suo dei lettori CD non per un surplus di afflittività in danno dei detenuti in regime differenziato, ma perché, disponendo diversamente, si sarebbero dovuti assicurare particolari controlli di sicurezza (sul lettore e sui CD) con costanti verifiche periodiche. I CD musicali, anche se con timbro SIAE, possono veicolare messaggi o contenuti di violenza, di adesione a stili e modi di vita criminali e di aperta contrapposizione allo Stato. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. È stato affermato nella giurisprudenza di legittimità che, "in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti" (Conf. Sez. 1, n. 29819 del 2021) - Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 -. 3. Il profilo evidenziato dalle decisioni appena richiamate, ossia quello dell'incidenza sull'organizzazione della vita dell'Istituto della messa in sicurezza dei dispositivi musicali e dei relativi supporti, non è stato oggetto di esame ad opera del Tribunale di sorveglianza. Questi si è limitato ad affermare che l'ascolto della musica rientra tra le attività ricreative che costituiscono parte integrante del trattamento e che l'uso dei lettori CD per l'ascolto dei brani musicali non è vietato dalle disposizioni vigenti. Ha aggiunto che, se correttamente disciplinato, l'uso dei lettori non pone pericolo per l'ordine e la sicurezza, ma non si è impegnato nel valutare quale possa essere l'aggravio in termini di impegni organizzativi per l'Istituto penitenziario, in termini appunto di risorse umane e materiali, dell'esecuzione delle procedure di messa in sicurezza dei dispositivi. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che peraltro, a fronte di una richiesta di acquisto di un lettore CD, ha autorizzato in aggiunta l'acquisto di CD musicali, con rinvio per nuovo giudizio, da svolgersi in conformità al principio di diritto appena richiamato, al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila. Così deciso, il 28