CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01463/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 17/01/2020 la Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 612, 582 cod. pen., in Picerno il 18/12/2013. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei reati e delle circostanze aggravanti. I ricorsi non appaiono manifestamente infondati, quanto alla doglianza relativa alla corretta contestazione della circostanza aggravante delle più persone riunite; detta circostanza aggravante, infatti, non risulta per nulla contestata agli imputati, ai quali, anzi, la complessiva condotta di lesioni e minacce viene descritta come commessa in concorso, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Senza alcun dubbio la simultanea presenza di più persone, in cui si sostanzia la predetta aggravante, non può che essere rilevante anche in riferimento al delitto di minaccia, di cui all'art. 612 coal secondo, cod. pen., data la simultaneità delle condotte, per cui il rilievo sulla non manifesta infondatezza della doglianza non può che essere valutato in relazione alla condotta nel suo insieme. Ne discende, quindi, la rilevanza del decorso del termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette mesi sei, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, e la conseguente estinzione dei reati. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il frt