CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 35266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della C(:)RTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, il quale nel riportarsi ai motivi ed alle note dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 febbraio 2021 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna pronunciata in data 21 ottobre 2015 dal Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nei confronti dei coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli stessi erano stati condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alle contestate aggravanti per il solo Trinchera, alla pena di mesi 6 di reclusione e 120,00 euro di multa ciascuno oltre spese processuali e con l'applicazione del beneficio della pena sospesa per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli art. 110,624,625 n.5 cod. pen., nonché 61 n.11 cod. pen. per il solo Trinchera, in Agro di [OSCURATO:PERSONA] il 4 settembre 2013. L'accusa attiene al furto aggravato in concorso di 455 litri di mosto realizzato attraverso il travaso del carico di mosto trasportato, su incarico ricevuto dal Trinchera da parte di [OSCURATO:PERSONA]„ dalla cisterna dell'autocarro in vari recipienti che erano presenti nell'auto condotta dal Vitale e con l'aiuto dei Ligorio. 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con un unico atto contenente motivi comuni, sottoscritto dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge processuale con riferimento all'art.603 comma 3 in relazione all'art.178 comma 1 lett. C). cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sullo specifico punto. In particolare, secondo la difesa, avendo la Corte territoriale notificato ai ricorrenti solo in data 16 gennaio 2021, il decreto di citazione per la udienza del 3 febbraio 2021, non avrebbe rispettato il termine di giorni 20 a comparire. Siffatta circostanza è stata oggetto di specifica eccezione nelle conclusioni scritte formulate ex art. 23 D.I.137/2020 dal difensore di fiducia, ma sul punto la Corte territoriale non si è in alcun modo espressa. Si tratta di una nullità di ordine generale tempestivamente eccepita dal difensore con la conseguente nullità della impugnata sentenza. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità degli imputati e alla qualificazione giuridica dei fatti. Lamentano i ricorrenti che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato la versione difensiva proposta sin dal momento dell'arresto in base alla quale il mosto era momentaneamente travasato in recipienti in ragione della perdita del carico e della necessità di non perdere altri litri che erano oggetto di trasporto, versione supportata dalla successiva remissione di querela della persona offesa.Egualmente carente si presenterebbe la motivazione nel confutare la diversa qualificazione giuridica prospettata dai ricorrenti di tentata appropriazione indebita, rivelandosi la motivazione apodittica e non contestualizzata. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorrenti evidenziano che la Corte di Appello, nella sua estrema sinteticità, ha omesso di motivare sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla mancata applicazione del minimo edittale di pena. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati e devono essere accolti nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 1. In particolare è fondato il primo comune motivo di ricorso. Ed invero dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che effettivamente il decreto di citazione per il giudizio d'appello, la cui udienza era fissata in data 3 febbraio 2021, è stato notificato ai ricorrenti solo in data 16 gennaio 2021 e, dunque, senza rispettare il termine dilatorio di venti giorni stabilito dall'art. 601 comma 3 cod. proc. pen. La violazione del termine a comparire integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220). Nel caso di specie risulta dagli atti che la nullità è stata tempestivamente eccepita dal ricorrente con le conclusioni scritte depositate ai sensi dell'art. 23 decreto-legge n. 149/2020 e dell'art. 23-bis legge n. 176/2020. Né la rilevabilità della suddetta nullità è esclusa dal fatto che l'udienza sia stata celebrata nelle forme indicate dalle disposizioni da ultime citate, non avendo la parte richiesto la trattazione orale dell'appello, atteso che il termine in esame non è previsto all'esclusivo fine di consentire la comparizione dell'imputato, ma è più in generale funzionale all'esercizio del diritto di difesa nel giudizio d'appello e, dunque, in ogni caso la sua indebita compressione vizia la legittimità di quest'ultimo ( Sez.5, n.5739 del 07/02/2022, Movio, Rv.282970). Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce sezione promiscua, per nuovo giudizio.2. L'accoglimento del primo motivo dei ricorsi comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce -Sezione promiscua. Così deciso