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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21903/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cantù il 25 ottobre 2021 (capo 1) e di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, T.U.

Stup. commesso in Cantù dal 1 gennaio 2021 sino al 25 ottobre 2021 (capo 2).

L'esponente lamenta il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della

I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573).

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il sigliere estensore Il Presidente uggeni Se ao [OSCURATO:PERSONA] DEPUTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Cantù il 25 ottobre 2021 (capo 1) e di cui agli artt.81, comma 2, cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. commesso in Cantù dal 1 gennaio 2021 sino al 25 ottobre 2021 (capo 2). L'esponente lamenta il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e il vizio di violazione di legge per l'erronea qualificazione del fatto. 2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, tanto più ove si consideri che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è ricorrente la massima secondo la quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (ex multis, Sez. 5, n.33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il sigliere estensore Il Presidente uggeni Se ao [OSCURATO:PERSONA] DEPUTA