CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 49123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 9 giugno 2022 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di cessione di gr. 52 di cocaina a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di 52 euro al grammo. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Omessa o apparente motivazione in merito alla gravità del quadro indiziario, atteso che la conversazione intercettata riproduce un diverso rapporto, a parti invertite, tra l'indagato e il Tauriello nel quale è proprio quest'ultimo ad offrire al Castiglione l'acquisto della cocaina. 2.2 Mancanza o contraddittorietà della motivazione relativa al profilo delle esigenze cautelari avendo il Tribunale desunto la pericolosità dalla gravità del fatto, da un remoto provvedimento di sottoposizione dell'indagato a misura di prevenzione (risalente al 2009) e da precedenti, anche specifici, omettendo, tuttavia, di considerare che le condanne riportate dall'indagato sono state espiate, con esito positivo, in regime di affidamento in prova al servizio sociale, cosicché ciò ha determinato l'estinzione degli effetti penali a queste correlati. Quanto al profilo della gravità del fatto, si obietta da parte del ricorrente l'omessa valutazione di due circostanze di fatto: 1) il rinvenimento nella disponibilità dei coindagati lucani, lo stesso giorno dell'incontro tra Castigione e Tauriello, di droghe pesanti e leggere, circostanza che non consente di escludere che il Castiglione abbia potuto procurare solo quelle leggere; 2) il modesto quantitativo di tali sostanze (in totale tra cocaina, hashish e marijuana non superiore ai 5 grammi). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte di carattere meramente confutativo e generico, e, in parte, manifestamente infondati. 2. Il primo motivo ha carattere meramente confutativo e volto a sollecitare, una non consentita diversa lettura del significato delle conversazioni intercorse tra l'indagato ed il Tauriello. Secondo il consolidato principio di diritto, dal quale il Collegio non intende discostarsi, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).In particolare, quanto alla fattispecie in esame, il Tribunale, con motivazione non illogica ed immune da vizi, ha considerato che il termine "vino", che compare anche in altre intercettazioni relativa al più ampio procedimento relativo al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, nel quale sono coinvolti, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi familiari, viene riferito a cessioni di cocaina. Tale considerazione, svolta in relazione alla prima conversazione del 7 giugno 2021 - su cui si sofferma il ricorrente, insistendo sul fatto che in realtà era il Tauriello ad offrirgli l'acquisto di droga - trova conferma nell'analisi della conversazione intercettata il successivo 8 giugno - completamente trascurata dal ricorrente - in cui il Tauriello chiede all'indagato i prezzi sia di 20 grammi che di 50 grammi di cocaina, facendo riferimento a prezzi compatibili con il costo della cocaina sul mercato (20 a 55 euro al grammo). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto, in parte, versato in fatto e, in parte, manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata, con motivazione ancorata alle risultanze investigative ed immune da vizi, ha ritenuto la sussistenza del periculum libertatis, in considerazione sia della gravità del fatto, desunta dal quantitativo non esiguo di sostanza negoziata, che dei precedenti dell'indagato, implicitamente disattendendo anche le argomentazioni del ricorrente in merito alla espiazione in regime di affidamento in prova al servizio sociale delle condanne. Quanto al giudizio sulla gravità del fatto, il ricorrente si limita ad opporre una non consentita diversa valutazione degli elementi di fatto, senza, tuttavia evidenziare alcun profilo di illegittimità deducibile in questa Sede. E', invece, manifestamente infondato il profilo di censura relativo alla ritenuta rilevanza dei precedenti penali. Va, infatti, ribadito che l'effetto estintivo conseguente all'esito positivo dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47, comma 12, ord. pen., pur estinguendo la pena detentiva ed ogni altro effetto penale della condanna, fatta eccezione per le pene accessorie perpetue, non si estende al giudizio sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità dell'imputato cosicché, in tema di misure cautelari personali, l'esistenza della precedente condanna per reati della stessa specie a pena eseguita mediante affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, pur essendo irrilevante agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251688), può essere presa in considerazione quale accertamento di fatti indicativi di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa, fermo l'obbligo per il giudice di indicare specificamente le ragioni della rilevanza di tale precedente ai fini del giudizio prognostico (Sez. 6, n. 9985 del 13/01/2017, Zaccagna, Rv. 269774). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec