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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 06372/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una borsa, prelevata dal bagagliaio di una vettura posteggiata lungo la pubblica via; Rilevato che con l'unico motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al riconducibilità della condotta alla propria responsabilità: - l'affermazione di colpevolezza si fonda sul rilievo che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto l'autore del furto nei locali della questura ove si era recata a denunciare il fatto; - tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non era stata presente al furto, ma aveva solo riconosciuto la persona che le aveva restituito la borsa; - l'unico testimone oculare era [OSCURATO:PERSONA] che non aveva operato alcun riconoscimento; - tale confusione, denunciata con l'atto di appello, non è stata risolta dal giudice di appello; Ritenuto che l'impugnazione è generica poiché non si confronta con le effettive ragioni del decidere, poste a base della cd.

"doppia conforme" di condanna: - [OSCURATO:PERSONA] ha assistito al furto della borsetta, ha avvisato la [OSCURATO:PERSONA] e gli ha detto che la medesima persona che si era impossessata della borsa, aprendo il bagagliaio della vettura, si era affiancato con il proprio veicolo a quello della [OSCURATO:PERSONA] e stava tentando di entrare nell'abitacolo; - la [OSCURATO:PERSONA] è sopraggiunta mentre l'autore del furto della borsetta era impegnato a forzare il portellone; - in tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] ha notato le fattezze dell'autore del furto (che, fuggendo, le ha lanciato la borsa) e ha annotato tipologia e targa della vettura (una [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]); - quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, con certezza, l'imputato come l'uomo che stava cercando di forzare il portellone della sua vettura (il quale aveva la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]), il quale, secondo quando riferito dal testimone oculare, era la medesima persona che poco prima si era impossessata della borsetta della [OSCURATO:PERSONA] prelevata dal bagagliaio della stessa vettura.

Considerato che si tratta di motivazione immune da vizi che fornisce adeguata e logica valutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di una borsa, prelevata dal bagagliaio di una vettura posteggiata lungo la pubblica via; Rilevato che con l'unico motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine al riconducibilità della condotta alla propria responsabilità: - l'affermazione di colpevolezza si fonda sul rilievo che la persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva riconosciuto l'autore del furto nei locali della questura ove si era recata a denunciare il fatto; - tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] non era stata presente al furto, ma aveva solo riconosciuto la persona che le aveva restituito la borsa; - l'unico testimone oculare era [OSCURATO:PERSONA] che non aveva operato alcun riconoscimento; - tale confusione, denunciata con l'atto di appello, non è stata risolta dal giudice di appello; Ritenuto che l'impugnazione è generica poiché non si confronta con le effettive ragioni del decidere, poste a base della cd. "doppia conforme" di condanna: - [OSCURATO:PERSONA] ha assistito al furto della borsetta, ha avvisato la [OSCURATO:PERSONA] e gli ha detto che la medesima persona che si era impossessata della borsa, aprendo il bagagliaio della vettura, si era affiancato con il proprio veicolo a quello della [OSCURATO:PERSONA] e stava tentando di entrare nell'abitacolo; - la [OSCURATO:PERSONA] è sopraggiunta mentre l'autore del furto della borsetta era impegnato a forzare il portellone; - in tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] ha notato le fattezze dell'autore del furto (che, fuggendo, le ha lanciato la borsa) e ha annotato tipologia e targa della vettura (una [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]); - quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto, con certezza, l'imputato come l'uomo che stava cercando di forzare il portellone della sua vettura (il quale aveva la disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA]), il quale, secondo quando riferito dal testimone oculare, era la medesima persona che poco prima si era impossessata della borsetta della [OSCURATO:PERSONA] prelevata dal bagagliaio della stessa vettura. Considerato che si tratta di motivazione immune da vizi che fornisce adeguata e logica valutazione del materiale probatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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