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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 18519/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 SAMEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla memoria già in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in proprio ed in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di BRANKA3 SAMEL.

Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale ha rilevato che il Brankaj era stato condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per essere stato uno dei promotori e organizzatori di un'associazione volta al narcotraffico dall'Albania al territorio piemontese; ha rilevato che la pericolosità sociale dell'imputato potesse desumersi, oltre che dall'entità della pena inflitta, dai precedenti penali gravanti sullo stesso; ha altresì rilevato che sussisteva un altrettanto concreto pericolo di fuga anche in relazione a una precedente condanna per il delitto di evasione, ragione per la quale la misura degli arresti domiciliari non poteva ritenersi idonea a garantire le esigenze cautelari ravvisabili nel caso in esame.

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione.

Nel primo ricorso, a firma dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e comunque la carenza e manifesta illogicità della motivazione; ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondato l'appello sulla base dell'esigenza cautelare rappresentata dal pericolo di fuga, mai paventata in precedenza e non oggetto dell'originario appello; ha quindi dedotto l'assenza del pericolo di recidivanza sulla base della rilevanza del tempo decorso dal momento di applicazione della misura e della ritenuta carenza di ulteriori collegamenti con il contesto criminale.

Nel secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato articolato un unitario motivo di impugnazione nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 310 e 597 cod. p roc. pen..

Il difensore ha osservato che, nella motivazione tanto dell'ordinanza genetica quanto di quella impugnata di fronte al giudice del riesame, era stato fatto riferimento alla sola esigenza cautelare prevista dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen., unica menzionata nella richiesta di sostituzione della \ misura; ha osservato quindi che il Tribunale aveva ritenuto adeguata la sola misura maggiormente afflittiva ponendo alla base della valutazione anche l'esigenza rappresentata dal pericolo di fuga, non rappresentata in sede di ordinanza genetica e non oggetto dell'appello proposto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., deducendo la conseguente violazione del principio devolutivo.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno rigettati.

2. Il motivo di ricorso formulato nell'impugnazione sottoscritta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La relativa censura omette, di fatto, di confrontarsi criticamente con le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, nella quale la stessa ha ritenuto come il pericolo di recidivanza possa desumersi, oltre che dall'altissima pena irrogata nel primo grado di giudizio, dalla effettiva carenza di elementi sopravvenuti idonei a smentire la presunzione di adeguatezza dettata - in riferimento alla fattispecie per la quale il ricorrente è imputato - dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen..; presunzione di adeguatezza che trova riscontro anche nella fase della richiesta di revoca o di sostituzione della misura e in relazione alla quale nessuna valenza di segno favorevole può essere desunta dal solo dato rappresentato dal tempo trascorso dall'applicazione (Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, RV. 282766 - 02; Sez.3, n.46241 del 20/9/2022, V., RV. 283835, tra le altre).

3. Deve altresì ritenersi infondato il motivo di doglianza formulato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale adito in sede di appello cautelare per avere lo stesso argomentato - rispetto alle valutazioni poste alla base del provvedimento di rigetto emesso dal GIP in punto di sussistenza dei presupposti per la sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari - anche sulla base della presenza dell'esigenza rappresentata dal pericolo di fuga, non espressamente valorizzata dal Giudice procedente.

3.1. Va, sul punto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio da questa Corte di legittimità in base al quale, in materia di impugnazioni contro provvedimenti de libertate, il Tribunale, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nell'ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione (Sez.5, n.4446 del 5/12/2006, dep.2007, Semeraro, RV. 235687; Sez.6, n.26458 del 12/3/2014, Riva, Rv. 259976; Sez.1, n.28525 del 8/9/2020, Signore, RV. 279643).

In particolare, nella prima della pronunce citate, è stato rilevato che il potere del giudice di motivare anche sulla base di esigenza cautelare non specificamente posta alla base del rigetto dell'istanza de libertate sussiste tanto nel procedimento di riesame quanto in quello di appello; ciò in quanto il principio devolutivo deve ritenersi riferito agli effetti della decisione, senza che la giustificazione resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato possa ritenersi vincolante e non potendosi - per l'effetto e sempre sulla base del principio affermato nella suddetta pronuncia - ritenersi condivisibile il richiamo al principio del divieto di reformatio in peius stabilito dall'art.597, comma 3, cod.proc.pen., atteso che la motivazione resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non può ritenersi vincolante per il giudice eventualmente adito in sede di impugnazione del provvedimento de libertate in ordine a esigenze cautelari diverse rispetto a quelle poste alla base del provvedimento applicativo. 3.2 Dovendosi peraltro rilevare che, nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale sì è comunque espressamente raffrontato con le argomentazioni poste alla base dell'impugnazione, motivando in modo congruo e autosufficiente sull'insussistenza dei presupposti per disporre la gradazione della misura cautelare alla luce del pericolo di recidiva e della citata presunzione di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 SAMEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria già in atti e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in proprio ed in sostituzione del codifensore [OSCURATO:PERSONA] del foro di TREVISO in difesa di BRANKA3 SAMEL. Il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso lo stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Nella motivazione dell'ordinanza, il Tribunale ha rilevato che il Brankaj era stato condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di anni quindici e mesi due di reclusione in relazione al reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, per essere stato uno dei promotori e organizzatori di un'associazione volta al narcotraffico dall'Albania al territorio piemontese; ha rilevato che la pericolosità sociale dell'imputato potesse desumersi, oltre che dall'entità della pena inflitta, dai precedenti penali gravanti sullo stesso; ha altresì rilevato che sussisteva un altrettanto concreto pericolo di fuga anche in relazione a una precedente condanna per il delitto di evasione, ragione per la quale la misura degli arresti domiciliari non poteva ritenersi idonea a garantire le esigenze cautelari ravvisabili nel caso in esame. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione. Nel primo ricorso, a firma dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l'erronea applicazione della legge processuale con riferimento all'art.275, comma 3, cod.proc.pen. e comunque la carenza e manifesta illogicità della motivazione; ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondato l'appello sulla base dell'esigenza cautelare rappresentata dal pericolo di fuga, mai paventata in precedenza e non oggetto dell'originario appello; ha quindi dedotto l'assenza del pericolo di recidivanza sulla base della rilevanza del tempo decorso dal momento di applicazione della misura e della ritenuta carenza di ulteriori collegamenti con il contesto criminale. Nel secondo ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è stato articolato un unitario motivo di impugnazione nel quale è stata dedotta - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. - l'inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali in relazione agli artt. 310 e 597 cod. p roc. pen.. Il difensore ha osservato che, nella motivazione tanto dell'ordinanza genetica quanto di quella impugnata di fronte al giudice del riesame, era stato fatto riferimento alla sola esigenza cautelare prevista dall'art.274, lett.c), cod.proc.pen., unica menzionata nella richiesta di sostituzione della \ misura; ha osservato quindi che il Tribunale aveva ritenuto adeguata la sola misura maggiormente afflittiva ponendo alla base della valutazione anche l'esigenza rappresentata dal pericolo di fuga, non rappresentata in sede di ordinanza genetica e non oggetto dell'appello proposto ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., deducendo la conseguente violazione del principio devolutivo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. Il motivo di ricorso formulato nell'impugnazione sottoscritta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La relativa censura omette, di fatto, di confrontarsi criticamente con le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata, nella quale la stessa ha ritenuto come il pericolo di recidivanza possa desumersi, oltre che dall'altissima pena irrogata nel primo grado di giudizio, dalla effettiva carenza di elementi sopravvenuti idonei a smentire la presunzione di adeguatezza dettata - in riferimento alla fattispecie per la quale il ricorrente è imputato - dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen..; presunzione di adeguatezza che trova riscontro anche nella fase della richiesta di revoca o di sostituzione della misura e in relazione alla quale nessuna valenza di segno favorevole può essere desunta dal solo dato rappresentato dal tempo trascorso dall'applicazione (Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Ferri, RV. 282766 - 02; Sez.3, n.46241 del 20/9/2022, V., RV. 283835, tra le altre). 3. Deve altresì ritenersi infondato il motivo di doglianza formulato nel ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale adito in sede di appello cautelare per avere lo stesso argomentato - rispetto alle valutazioni poste alla base del provvedimento di rigetto emesso dal GIP in punto di sussistenza dei presupposti per la sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari - anche sulla base della presenza dell'esigenza rappresentata dal pericolo di fuga, non espressamente valorizzata dal Giudice procedente. 3.1. Va, sul punto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale fatto proprio da questa Corte di legittimità in base al quale, in materia di impugnazioni contro provvedimenti de libertate, il Tribunale, investito in sede di riesame o di appello del tema relativo alla insussistenza della esigenza cautelare ritenuta nell'ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste a base della sua applicazione (Sez.5, n.4446 del 5/12/2006, dep.2007, Semeraro, RV. 235687; Sez.6, n.26458 del 12/3/2014, Riva, Rv. 259976; Sez.1, n.28525 del 8/9/2020, Signore, RV. 279643). In particolare, nella prima della pronunce citate, è stato rilevato che il potere del giudice di motivare anche sulla base di esigenza cautelare non specificamente posta alla base del rigetto dell'istanza de libertate sussiste tanto nel procedimento di riesame quanto in quello di appello; ciò in quanto il principio devolutivo deve ritenersi riferito agli effetti della decisione, senza che la giustificazione resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato possa ritenersi vincolante e non potendosi - per l'effetto e sempre sulla base del principio affermato nella suddetta pronuncia - ritenersi condivisibile il richiamo al principio del divieto di reformatio in peius stabilito dall'art.597, comma 3, cod.proc.pen., atteso che la motivazione resa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non può ritenersi vincolante per il giudice eventualmente adito in sede di impugnazione del provvedimento de libertate in ordine a esigenze cautelari diverse rispetto a quelle poste alla base del provvedimento applicativo. 3.2 Dovendosi peraltro rilevare che, nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale sì è comunque espressamente raffrontato con le argomentazioni poste alla base dell'impugnazione, motivando in modo congruo e autosufficiente sull'insussistenza dei presupposti per disporre la gradazione della misura cautelare alla luce del pericolo di recidiva e della citata presunzione di adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art.94, comma 1-ter, disp.att., cod.proc.pen., copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art.94. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a
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