CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 22084/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E16L781D),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELL’[OSCURATO:PERSONA] n. 2804/05/16depositata il 25/10/2016.Numero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio Nduemle ro 2di 5ra/cc0o6lta/ g2en0e2ra6le 220d8a4/l2 026Consigliere [OSCURATO:PERSONA] NOCDaEtaR pAub.b licazione 27/06/20261.Con la sentenza n. 2804/05/16 del 25/10/2016, la Commissione tributariaregionale dell’[OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTR) accoglieva l’appello principaleproposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e l’appello incidentaleproposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Equitalia) nei confronti dellasentenza n. 18/04/13 della Commissione tributaria provinciale di Parma (diseguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] diAlabiso [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito NM) nei confronti della cartella dipagamento concernente IRPEF e IVA relative all’anno d’imposta 2008.2.Nella suddetta sentenza, la CTR ha ritenuto: 1) rituale la notifica della cartellaimpugnata essendo stata effettuata secondo lo schema legale del procedimentonotificatorio previsto ex lege ed essendo stata, in ogni caso, sanata ognieventuale nullità per raggiungimento dello scopo stante la tempestiva e ritualeproposizione del ricorso in opposizione; 2) infondata l’eccezione relativa allamancata sottoscrizione del ruolo da parte di funzionario competente in quantola cartella era stata predisposta secondo il Modello approvato dal Ministerocompetente che non prevedeva la sottoscrizione dell’esattore ma soltanto lasua intestazione; 3) generica l’eccezione relativa al calcolo degli interessi.3.Avverso la sentenza di appello NM proponeva ricorso per cassazione, affidatoa due motivi.4.AE e Equitalia resistevano in giudizio con separati controricorsi.5.Con memoria del 25.10.2024 NM chiedeva la sospensione del giudizio inragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1 della L. n.197/2022 (cd. rottamazione quater) e della rateizzazione dei pagamenti,l’ultimo dei quali era fissato per il 30/11/2027.6. Con ordinanza interlocutoria del 9.4.2025, la causa veniva rinviata a nuovoruolo assegnando alle parti termine di novanta giorni per dedurre in relazionealla richiesta di sospensione del giudizio.7.In data 7.7.2025 Equitalia ha depositato memoria eccependo la decadenzadal beneficio della definizione agevolata concessa stante il pagamento soltantodi alcune delle rate scadute del piano.Numero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/20268.In data 8.7.2025 AE ha depositato memoria alleganNudmoervo id i rcacocomltau genniecraalez 2i2o0n84e/2 026dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione delle somme dovutDea tad puablbllaica zisonoec 2i7e/0t6à/2 026contribuente (inoltrata a mezzo P.E.C. in data 3.7.2025) da cui risultava lapendenza dei termini per il pagamento delle somme rateizzate a seguito diistanza di riammissione alla definizione agevolata del 13.3.2025, il che impedival’estinzione del giudizio.9. In data 2.12.2025, la società contribuente ha depositato memoria chiedendo,essendo stata riammessa alla rottamazione, di mantenere la sospensione delprocedimento nelle more dei pagamenti collegati alla nuova rottamazione.10. Con decreto n. 31825/2025 pubblicato il 5.12.2025, la Presidente titolaredella sezione tributaria ha dichiarato estinto il processo in considerazione deldeposito da parte della parte privata di «documentazione riconducibile alladefinizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione previstadall’art. 1 della l. n. 197 del 2022 (rottamazione-quater) e al relativopagamento, assumendosi l’impegno di rinunciare ai giudizi pendenti aventi adoggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione».11. In data 15.12.2025, Equitalia ha depositato istanza di fissazione di udienzaai sensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c., previa “revoca” del decreto diestinzione, sull’assunto che la contribuente era stata riammessa allarottamazione quater (in base ad un piano che prevedeva il versamento di n. 10rate, con decorrenza 31 luglio 2025 e scadenza 30.11.2027) e avevaprovveduto, al momento, al pagamento delle rate scadute.12. In data 3.6.2026, la società ha insistito per l’estinzione del giudizio nonessendo necessario, alla luce della richiamata sentenza delle SU n. 5889/2026,RAGIONI DELLA DECISIONE1.In data 25.10.2024, la società contribuente ha chiesto la sospensione delgiudizio in ragione dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’agente della riscossione, ai sensi dell’art. 1, comma 231 e segg. dellalegge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater). In particolare, la ricorrente hadepositato in atti copia della domanda di adesione alla procedura di definizioneagevolata dei carichi tributari portati dalle pretese tributarie in contesa, dellacomunicazione delle somme dovute da parte dell’ADER, del bonifico bancarioafferente il pagamento puntuale della prima rata e di alcune delle rate conNumero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/2026scadenza successiva alla prima; essendo decaduta dNaulm ebroe dni raecfciocltaio ge,n erhalae 220p8o4/i2 026depositato riammissione alla rottamazione-quater dei carichi affDidataa ptui babllicla’Aziognee 2n7z/0i6a/2 026delle entrate-Riscossione (in base ad un piano che prevedeva il versamento din. 10 rate, con decorrenza 31 luglio 2025 e scadenza 30.11.2027) e distinta deipagamenti effettuati.2.Con decreto presidenziale depositato il 3.12.2025 è stata dichiarata estinta lalite stante l’avvenuta adesione da parte della società contribuente alladefinizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensidell’art. 1, comma 231 e segg. della legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater).3.In data 15.12.2025, Equitalia ha depositato istanza di fissazione di udienza aisensi dell’art. 391, terzo comma, c.p.c.4. Va preliminarmente evidenziato che l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.(nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai«casi di estinzione del processo disposta per legge», si riferisce sia alle ipotesiin cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senzanecessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia aquelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo èprevisto dalla norma in ragione del verificarsi, all'esterno del processo dicassazione, di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatticonstare. In entrambi i casi il presidente, ricorrendone le condizioni, puòprovvedere con decreto (Cass. S.U. n. 19980 del 23/09/2014).4.1. Sempre nella prospettazione delle Sezioni Unite di questa Corte, «il decretodi cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (dipronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione cheil processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomenoestintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza,con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti èammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decretopresidenziale l'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio,il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale)per la trattazione del ricorso». Tale istanza, da depositarsi nel termine di diecigiorni dalla comunicazione del decreto, può essere presentataNumero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/2026indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o menNou muenroa d i pracrcoolntau gennceriaale s22u0l8l4e/2 026spese. Data pubblicazione 27/06/20264.2. L’istanza predetta determina, di per sé, il venir meno del decretopresidenziale con il quale è stata dichiarata l’estinzione, spettandoconseguentemente al Collegio il potere di pronunciarsi sulla sussistenza deipresupposti dell’estinzione (cfr. Cass. n. 31318 del 24/10/2022), oltre che sullespese di lite (Cass. n. 26444 del 10/10/2024).Naturalmente, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per ladeclaratoria di estinzione, la causa deve essere decisa con l’esame dei motividi ricorso principale ed, eventualmente, incidentale.4.3.In altri termini, l’istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. determinail ripristino, ex post, del necessario contraddittorio, all’esito del quale il Collegiodeve provvedere sulle domande proposte dalle parti come se il decreto non siastato mai emesso.5. Ciò premesso, nella specie, il decreto di estinzione risulta essere statocomunicato il 5.12.2025 e l’istanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché la richiestaex art. 391, comma 3, c.p.c. deve ritenersi tempestiva.5.1.Nella specie, tale istanza non merita accoglimento.5.2. Invero, l'art. 1 comma 236, secondo periodo, della legge n. 197/2022prevede che: "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivoperfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, delladocumentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudicerevoca la sospensione su istanza di una delle parti".5.3.Nel caso in esame non risulta provato il pagamento integrale delle sommedeterminate dalla Agenzia delle entrate- Riscossione.5.4.Giova però rilevare che, con precipuo riferimento alla estinzione del giudizio,a far tempo dal 2/08/2025 è entrato in vigore l'art. 12-bis del d.l. n. 84/2025(recante: "Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizia seguito di definizione agevolata"): "Il secondo periodo del comma 236dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che,ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 delmedesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articoloNumero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/20263-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertiNtuom,e rco odin ra cmcooltad giefniecraalez 2i2o0n84i/,2 026dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento dDaetall pau bdbleicafzinionize i2o7/n06e/2 026si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazioneprevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e dellacomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n.197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-leggen. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima ounica rata".5.5. Questa Corte, a sezioni unite – pronunciandosi su questione di particolarerilevanza oggetto di decisioni distoniche nella giurisprudenza di legittimità,concernente gli effetti sui giudizi della presentazione della domanda didefinizione ex artt. 231 e ss. della legge n. 197/2022 – ha chiarito che, in forzadella norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi adoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui alcomma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15del 2025 (cd rottamazione-quater), l'effettivo perfezionamento della definizionesi realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute el'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte deldebitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizioovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione diadesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissionee determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241,della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), delcitato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamentodella prima o unica rata.5.6.Deve, dunque, applicarsi lo ius superveniens al caso in esame e per l'effettodeve dichiararsi l’estinzione del giudizio costituendo circostanza incontestata la(ri)ammissione del debito dedotto in giudizio da Agenzia delle EntrateNumero registro generale 10297/2017Numero sezionale 5172/2026Numero di raccolta generale 22084/2026Riscossione alla definizione di cui all’art. 1 co. 231 segg. legDgaeta pu1b9bli7ca/z2ion2e 2c7/o06n/2 026regolare pagamento della prima rata.6.Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in mancanza didisposizioni speciali trova applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310ultimo comma cod. proc. civ., secondo la quale "Le spese del processo estintostanno a carico delle parti che le hanno anticipate".7.Considerata la pendenza della procedura relativa alla rottamazione -quater ela peculiarità della controversia, appare opportuno compensare le spese delprocedimento incidentale di opposizione al decreto di estinzione. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le haanticipate. Compensa tra le parti le spese della procedura incidentale introdottadall’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]