Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 27345/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21220 -2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia Gavinana 1, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difes o, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 3719/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 5/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio Sandro, Rita e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, nel 1991, il loro dante causa, imprenditore edile, aveva stipulato con i convenuti un contratto con cui si era impegnato a realizzare su un terreno di proprietà dei Gabrielli una casa colonica con tre appartamenti, per il corrispettivo di alcuni appezzamenti di terreno; con atto del 25/11/1993 l'accordo era stato modificato; realizzato il manufatto, i Gabrielli si erano rifiutati di trasferire i terreni nel frattempo usucapiti in parte o espropriati o ceduti a terzi e, poi, nel 1999, si erano impossessati clandestinamente dell'immobile ormai completato e rimasto disabitato, lamentando vizi costruttivi e non provvedendo al pagamento del corrispettivo come stabilito.

Chiesero, perciò, che il contratto e l’accordo modificativo fossero dichiarati risolti per inadempimento, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessive £.600.000.000.

Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese in riconvenzionale la riduzione del corrispettivo in proporzione dei vizi dell’opera e la condanna degli eredi Pascucci al pagamento in suo favore delle somme spese per l'esecuzione delle parti incompiute della costruzione appaltata e per l'acquisto dei materiali, oltre al costo delle pale meccaniche concesse in comodato al Pascucci e mai restituite, il saldo di una somma concessa in mutuoal dante causa e il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'immobile.

Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] eccepì la sua carenza di legittimazione passiva in conseguenza dell’accordo novativo e [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace.

2. Espletati gli interrogatoriformali delle parti, le prove per testi e una consulenza tecnica, con sentenza n.3719/2017, il Tribunale di Roma escluse la titolarità passiva di Rita e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della natura novativa dell’accordo del 25/11/93 e, ritenuto il reci proco inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la risoluzione del contratto, riconoscendo a favore degli eredi di Pascucci, a titolo di risarcimento, un importo pari al costo sostenuto da quest’ultimo per l'edificazione del fabbricato, determinandolo in Euro 367.679,56; in favore di [OSCURATO:PERSONA], riconobbe l’importo di Euro 51.645,69 corrispondente al valore di ripristino dei vizi costruttivi, di Euro 19.911,00 quale costo dei lavori eseguiti direttamente per completare le parti incompiute, di Euro 1.651,11 quale costo dei materiali impiegati, nonché, infine, di Euro 10.130,95 pari al valore, attualizzato, delle pale meccaniche non restituite; operata la compensazione, condannò perciò Gabrielli al pagamento in favore degli eredi Pascucci dell’importo complessivo di Euro 281.011,25 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.

3. In accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Corte d‘appello di Roma, con sentenza n. 3719/2017 ritenne che dalla superficie utile a calcolare il costo di costruzione del fabbricato per liquidare le somme spettanti agli eredi Pascucci dovesse essere esclusa la superficie non residenziale, tra cui un marciapiede, realizzata dallo stesso Gabrielli; conseguentemente calcolò il costo di costruzione del fabbricato per mq 365,94 invece dei mq 514,77 considerati dal primo giudice e, ridotta la somma dovuta a titolo risarcitorio e operate le compensazioni nella Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - stessa misura determinata nella sentenza di primo grado, condannò Gabrielli al pagamento in favore di Pascucci della minor somma di Euro 164.707,94.

4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduta nel corso del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione per un unico motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] lamentato che la Corte abbia erroneamente escluso dalcalcolo dei costi di costruzione la superficie pavimentata, il cosiddetto marciapiede intorno al fabbricato, ritenendo, dall'esame degli elementi probatori acquisiti al giudizio di primo grado che questa opera esterna al fabbricato non fosse stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe infatti omesso di considerare che era stato oggetto di discussione e contestazione tra le parti che i lavori esterni al fabbricato eseguiti dal terzo non fossero identificabili con il marciapiede lastricato intorno al fabbricato ma con altre e ben diverse opere e cioè, con le fognature, la pavimentazione del patio, la costruzione del muro perimetrale e gli sbancamenti di terreno; avrebbe perciò erroneamente considerato come coincidenti la pavimentazione esterna che circonda il fabbricato e la pavimentazione del patio.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte d’appello ha accolto l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] escludendo dalla superficie utile su cui calcolare il costo di costruzione del fabbricato realizzato da [OSCURATO:PERSONA], quantificata dal CTU in primo grado in mq. 517,77, mq. 365,94: ha scorporat o infatti la superficie esterna al fabbricato, rappresentata da un marciapiede lastricato che circonda il fabbricato stesso, in quantoha ritenuto che Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - tale opera non fosse stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA] ma da altra ditta incaricata da Gabrielli, la [OSCURATO:PERSONA]; per motivare l’esclusione di circa 150 mq, ha considerato la risposta all’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] al capitolo articolato da controparte « sul punto specifico» (così in sentenza); ha poi indicato tra parentesi, quale ulteriore riscontro, il contenuto del doc.all. sub 3 del fascicolo di parte Gabrielli di primo grado e, cioè, la fattura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] che ha completato i lavori.

Iricorrenti hanno censurato questa motivazione rimarcandoaltri elementi, evidenziati nelle difese, quali i chiarimenti forniti in sede di appello dal c.t.u. di primo grado, l’ allegato alle note del c.t.p., stralci della relazione di A.T.P.ed hanno altresì evidenziato che il documento sub 3, richiamato a sostegno della motivazione, in realtà non risultava agli atti al momento della decisione perché in fascicoli di parte sono stati restituiti dal c.t.u. soltanto in data successiva.

In diritto, deve allora considerarsi che, per principio consolidato (Cass. Sez. 2, n. 2048 del 2019con numerosi richiami), l’accertamento della naturaconfessoria dell a dichiarazion e res a da una parte in quanto a sé sfavorevole costituisce attività di interpretazione propria del Giudice di merito sindacabile soltanto nei limiti del vizio di motivazione.

Nella fattispecie, dunque, i fatti rappresentatiex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. non rivelano il preteso carattere della decisività sol che si consideri che non risultano neppure confrontati con il testo della circostanza deferita a [OSCURATO:PERSONA] in interrogatorio formale a cui la Corte territoriale ha riconosciuto valenza di prova.

In tal senso, la censura risulta allora inammissibile perché, per giurisprudenza ormai consolidata (Sez.

U, n. 34476 del 27/12/2019, con numerosi richiami), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 6 - dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, perché il giudice non ha l’onere di riportare l’analisi di ciascun elemento probatorio: i fatti indicati dal ricorrente costituiscono allora fondamento diuna ricostruzione alternativa e il loro richiamo si risolve nella richiesta di unarivalutazione in merito preclusa in questa sede di legittimità.

Per altro profilo, la censura risulta infondata quanto al riferimento ad un documento non presente agli atti.

Sul punto, infatti, le S.U. di questa Corte hanno chiarito (n. 4835 del 16/02/2023) che sussiste nel nostro ordinamento il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova»per cui un documento prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, in quanto «conosciuto»è perciò definitivamente acquisito al processo .

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito controverso.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro5.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ric. 2018n.21220sez.

S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 7 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21220 -2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, v ia Gavinana 1, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat i e difesidall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentato e difes o, giusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 3719/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 5/6/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio Sandro, Rita e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che, nel 1991, il loro dante causa, imprenditore edile, aveva stipulato con i convenuti un contratto con cui si era impegnato a realizzare su un terreno di proprietà dei Gabrielli una casa colonica con tre appartamenti, per il corrispettivo di alcuni appezzamenti di terreno; con atto del 25/11/1993 l'accordo era stato modificato; realizzato il manufatto, i Gabrielli si erano rifiutati di trasferire i terreni nel frattempo usucapiti in parte o espropriati o ceduti a terzi e, poi, nel 1999, si erano impossessati clandestinamente dell'immobile ormai completato e rimasto disabitato, lamentando vizi costruttivi e non provvedendo al pagamento del corrispettivo come stabilito. Chiesero, perciò, che il contratto e l’accordo modificativo fossero dichiarati risolti per inadempimento, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in complessive £.600.000.000. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] chiese in riconvenzionale la riduzione del corrispettivo in proporzione dei vizi dell’opera e la condanna degli eredi Pascucci al pagamento in suo favore delle somme spese per l'esecuzione delle parti incompiute della costruzione appaltata e per l'acquisto dei materiali, oltre al costo delle pale meccaniche concesse in comodato al Pascucci e mai restituite, il saldo di una somma concessa in mutuoal dante causa e il risarcimento del danno da ritardo nella consegna dell'immobile. Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] eccepì la sua carenza di legittimazione passiva in conseguenza dell’accordo novativo e [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. 2. Espletati gli interrogatoriformali delle parti, le prove per testi e una consulenza tecnica, con sentenza n.3719/2017, il Tribunale di Roma escluse la titolarità passiva di Rita e [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza della natura novativa dell’accordo del 25/11/93 e, ritenuto il reci proco inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la risoluzione del contratto, riconoscendo a favore degli eredi di Pascucci, a titolo di risarcimento, un importo pari al costo sostenuto da quest’ultimo per l'edificazione del fabbricato, determinandolo in Euro 367.679,56; in favore di [OSCURATO:PERSONA], riconobbe l’importo di Euro 51.645,69 corrispondente al valore di ripristino dei vizi costruttivi, di Euro 19.911,00 quale costo dei lavori eseguiti direttamente per completare le parti incompiute, di Euro 1.651,11 quale costo dei materiali impiegati, nonché, infine, di Euro 10.130,95 pari al valore, attualizzato, delle pale meccaniche non restituite; operata la compensazione, condannò perciò Gabrielli al pagamento in favore degli eredi Pascucci dell’importo complessivo di Euro 281.011,25 oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo. 3. In accoglimento dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la Corte d‘appello di Roma, con sentenza n. 3719/2017 ritenne che dalla superficie utile a calcolare il costo di costruzione del fabbricato per liquidare le somme spettanti agli eredi Pascucci dovesse essere esclusa la superficie non residenziale, tra cui un marciapiede, realizzata dallo stesso Gabrielli; conseguentemente calcolò il costo di costruzione del fabbricato per mq 365,94 invece dei mq 514,77 considerati dal primo giudice e, ridotta la somma dovuta a titolo risarcitorio e operate le compensazioni nella Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 4 - stessa misura determinata nella sentenza di primo grado, condannò Gabrielli al pagamento in favore di Pascucci della minor somma di Euro 164.707,94. 4. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] deceduta nel corso del giudizio, hanno proposto ricorso per cassazione per un unico motivo a cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] lamentato che la Corte abbia erroneamente escluso dalcalcolo dei costi di costruzione la superficie pavimentata, il cosiddetto marciapiede intorno al fabbricato, ritenendo, dall'esame degli elementi probatori acquisiti al giudizio di primo grado che questa opera esterna al fabbricato non fosse stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA]; avrebbe infatti omesso di considerare che era stato oggetto di discussione e contestazione tra le parti che i lavori esterni al fabbricato eseguiti dal terzo non fossero identificabili con il marciapiede lastricato intorno al fabbricato ma con altre e ben diverse opere e cioè, con le fognature, la pavimentazione del patio, la costruzione del muro perimetrale e gli sbancamenti di terreno; avrebbe perciò erroneamente considerato come coincidenti la pavimentazione esterna che circonda il fabbricato e la pavimentazione del patio. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello ha accolto l’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] escludendo dalla superficie utile su cui calcolare il costo di costruzione del fabbricato realizzato da [OSCURATO:PERSONA], quantificata dal CTU in primo grado in mq. 517,77, mq. 365,94: ha scorporat o infatti la superficie esterna al fabbricato, rappresentata da un marciapiede lastricato che circonda il fabbricato stesso, in quantoha ritenuto che Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 5 - tale opera non fosse stata realizzata da [OSCURATO:PERSONA] ma da altra ditta incaricata da Gabrielli, la [OSCURATO:PERSONA]; per motivare l’esclusione di circa 150 mq, ha considerato la risposta all’interrogatorio formale di [OSCURATO:PERSONA] al capitolo articolato da controparte « sul punto specifico» (così in sentenza); ha poi indicato tra parentesi, quale ulteriore riscontro, il contenuto del doc.all. sub 3 del fascicolo di parte Gabrielli di primo grado e, cioè, la fattura rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] che ha completato i lavori. Iricorrenti hanno censurato questa motivazione rimarcandoaltri elementi, evidenziati nelle difese, quali i chiarimenti forniti in sede di appello dal c.t.u. di primo grado, l’ allegato alle note del c.t.p., stralci della relazione di A.T.P.ed hanno altresì evidenziato che il documento sub 3, richiamato a sostegno della motivazione, in realtà non risultava agli atti al momento della decisione perché in fascicoli di parte sono stati restituiti dal c.t.u. soltanto in data successiva. In diritto, deve allora considerarsi che, per principio consolidato (Cass. Sez. 2, n. 2048 del 2019con numerosi richiami), l’accertamento della naturaconfessoria dell a dichiarazion e res a da una parte in quanto a sé sfavorevole costituisce attività di interpretazione propria del Giudice di merito sindacabile soltanto nei limiti del vizio di motivazione. Nella fattispecie, dunque, i fatti rappresentatiex n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. non rivelano il preteso carattere della decisività sol che si consideri che non risultano neppure confrontati con il testo della circostanza deferita a [OSCURATO:PERSONA] in interrogatorio formale a cui la Corte territoriale ha riconosciuto valenza di prova. In tal senso, la censura risulta allora inammissibile perché, per giurisprudenza ormai consolidata (Sez. U, n. 34476 del 27/12/2019, con numerosi richiami), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 6 - dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, perché il giudice non ha l’onere di riportare l’analisi di ciascun elemento probatorio: i fatti indicati dal ricorrente costituiscono allora fondamento diuna ricostruzione alternativa e il loro richiamo si risolve nella richiesta di unarivalutazione in merito preclusa in questa sede di legittimità. Per altro profilo, la censura risulta infondata quanto al riferimento ad un documento non presente agli atti. Sul punto, infatti, le S.U. di questa Corte hanno chiarito (n. 4835 del 16/02/2023) che sussiste nel nostro ordinamento il principio di «non dispersione (o di acquisizione) della prova»per cui un documento prodotto in una fase o in un grado di un processo unitario, in quanto «conosciuto»è perciò definitivamente acquisito al processo . 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA], liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito controverso. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro5.800 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ric. 2018n.21220sez. S2 - ud. 14 - 3 - 20 23 - 7 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 27345/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris