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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 25098/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14509/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCARLO ZANONI Oggetto: Servitù – Costituzione coattiva R.G.N. 14509/2017 Ad. 28/06/2022CC R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 692/2017 depositata il 29/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione innanzi il Tribunale di Verona GIORDANO GASPARIevocò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], deducendodi essere titolare di un fondo in Comune di [OSCURATO:PERSONA] -distinto al C.T. al foglio 1, partt. 975 e 265-e chiedendo che il Tribunale , accertata la condizione di interclusione del fondo, costituisse una servitù coattiva per collegare il medesimo alla pubblica via.

All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1546/2015 del 10 giugno 2015, respinse la domanda.

2. Proposto gravame innanzi alla Corte d’Appello di Venezia dal GASPARI, si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] rimasero contumaci.

R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 3 di 10 Il gravame venne respinto dalla Corte d’Appello di Venezia, sulla base delle seguenti motivazioni: -infondate erano le deduzioni dell’appellante circa una violazione del contraddittorio processuale, dal momento che dette deduzioni si collegavano alla richiesta -formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]- di espletamento di una C.T.U. che avrebbe avuto la finalità, tra l’altro, di individuare i possibili soggetti interessati dall’azione, e che in tal modo l’appellante intendeva rimettere l’individuazione dei suoi contraddittori ad una consulenza a carattere esplorativo, peraltro superflua in quanto risultavano citate tutte le parti interessate; -la domanda di costituzione di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. doveva ritenersi preclusa dall’applicazione del disposto di cui all’art.1054 c.c., risultando che l’appellante, nel vendere con atto in data 2 dicembre 1998 uno dei terreni contigui di cui era proprietario, aveva espressamente rinunciato alla costituzione di servitù a carico del fondo venduto ed a favore del fondo di cui era titolare; -la volontaria rinuncia ad ottenere la costituzione di servitù ai sensi dell’art. 1054 c.c. costituiva fattore preclusivo all’attivazione della tutela di cui all’art. 1051 c.c.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

È stata depositata memoria da parte del ricorrente.

R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 4 di 10 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso si articola in quattromotivi.

Con il primo di essisi deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c.

Si lamenta il fatto che la parte motiva della decisione sia stata redatta a mano, con grafia che risulterebbe incomprensibile, di fatto determinando una ipotesi di assenza di motivazione.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “errata applicazione dei principi riguardanti la costituzione del contraddittorio ex art. in tema di azioni ex art. 1051 c.c.”.

Il ricorso contesta la decisione della Corte d’Appello, nella parte in cui essa ha ritenuto che lo stesso ricorrente avesse inteso individuare i legittimati passivi tramite l’espletamento di una C.T.U.

Argomenta che, invece, con il proprio atto di appello aveva inteso criticare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui essa aveva esaminato la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], “senza esaminare i rapporti con le altre parti evocate ritualmente in giudizio”.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “errata applicazione dei principi riguardanti l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio”.

Il ricorrente critica la decisione della Corte veneziana di rigetto dell’istanza di nomina di C.T.U., contestando che la stessa avesse valore esplorativo, essendo stata già prodotta una consulenza di parte con la quale parte ricorrente aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare la situazione di interclusione.

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “errata applicazione al caso di specie dei principi riguardanti la concessione gratuita ex art. 1054 c.c. della servitù da R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 5 di 10 parte dell’acquirente signor Marcati: conseguente applicazione del disposto dell’art. 1051 c.c.”.

Il ricorso contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui essa ha ritenuto che la mancata richiesta di costituzione gratuita di servitù ex art. 1054 c.c. al momento dell’alienazione di un fondo dall’odierno ricorrente al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] possa venire a costituire elemento ostativo alla costituzione di servitù coattiva sia nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti degli altri convenuti.

2. Va rilevato preliminarmente che non risulta adeguatamente documentato il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (laddove risulta una notifica alla società [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificata).

Il profilo della verifica delle notifiche e dell’eventuale rinnovo di alcune di esse, deve tuttavia ritenersi superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass.R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01).

Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che il ricorso sia manifestamente infondato.

3. Il primo motivo è infondato, alla luce dei numerosi precedenti di questa Corte sul tema( tra le varie , Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19694 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20829 del 2016).

La Corte, pur censurando la sciatta modalità di redazione della sentenza impugnata -assolutamente ingiustificabile in un sistema caratterizzato dalla generalizzata diffusione dello strumento informatico-non ravvisa tuttavia le condizioni per dichiarar n e la nullità .

Come già affermato in giurisprudenza, in mancanza di unaespressa comminatoria di nullità, il fatto che il testooriginale della sentenza sia stilato in forma autografadall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullitàdella sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 - Rv. 657129 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4947 del 14/03/2016 - Rv. 639357 - 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 03/06/1996 - Rv. 497908 - 01) .

Non costituisce, quindi , ipotesi di nullità, in sé, non essendo pr evista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari eleggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questocaso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dalgiudice, giacché tale modalità di redazione - se il testo della sentenzaè comprensibile- può rilevare solo come mera irregolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7269 del 11/05/2012 - Rv. 622462 -01).

R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 7 di 10 Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, risulti assolutamente indecifrabileoppure quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativodel testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci oanche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi.

Ai fini della validità della motivazione , infatti, non deve essere richiesto né alle parti né al giudice un lavoriointerpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile d a tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quellodella validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 4683 del 10/03/2016 -Rv. 639290 - 01 ).

Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre tale ultima evenienza perché per comprendere il ragionamento seguito dallaCorte d'Appello di Venezia si richiede solo una lettura più lenta del testo, dovuta appunto alla redazione a penna e alla qualità della grafia , che certamente non brilla in chiarezza ma che comunque non si presta a manipolazioni nella sua interpretazione, come desumibile sia dal fatto che lo stesso ricorso ha comunque articolato motivi di impugnazione che palesano la perfetta comprensione del contenuto della motivazione censurata, sia dal fatto che uno dei controricorrenti ha potuto agevolmente procedere ad una trascrizione integrale della motivazione, confermandone la univoca (anche se non istantanea) decifrabilità.

4. Ragioni di priorità logica conducono ad esaminarea questo punto il quarto motivo di ricorso, peraltro per affermarne la infondatezza, R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 8 di 10 seppur distinguendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella dei proprietari degli altri fondi limitrofi a quello del ricorrente.

Quanto al primo, infatti, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità.

Il motivo, infatti, censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui essa ha ritenuto che, al momento del trasferimento di un terreno dall’odierno ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], il primo avesse operato una rinuncia alla servitù contemplata dall’art. 1054 c.c.

Poiché, in tal modo, il motivo di ricorso viene a sollecitare una diversa interpretazione della volontà delle parti in ordine a tale previsione contrattuale, sarebbe stato onere di parte ricorrente - in ossequio al disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.- procedere alla trascrizione integrale della clausola contrattuale, indicando altresì la sede di produzione dell’atto, traducendosi, per contro, la carenza di tali indicazioni, in un profilo di inammissibilità.

Quanto alla posizione dei proprietari degli altri fondi limitrofi, invece, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.

Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 c.c., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20404 del 05/09/2013 - Rv. 627648 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4207 del 14/05/1997 - Rv. 504269 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 30/11/1988 - Rv. 460825 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4506 del 23/08/1985 - Rv. 441970 – 01) .

Principio correlato è quello -sempre affermato da questa Corte- per cui R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 9 di 10 in tema di interclusione di fondo per effetto di alienazione, quando sussiste la possibilità di rivolgersi al venditore per ottenere il passaggio coattivo senza indennità, a norma dell'art 1054 c.c., il proprietario del fondo intercluso non può, rinunziando a tale beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 396 del 11/02/1974 -Rv. 368088 – 01 , ma la regola è ovviamente applicabile anche all’ipotesi inversa riguardante il venditore; analogo principio si rinviene in Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23707 del 09/11/2009 -Rv. 610733 – 01 ; Sez. 1 - , Sentenza n. 20185 del 18/08/2017 Rv. 645214).

Correttamente, quindi, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto - peraltro conformandosi ai precedenti di questa Corte- che la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire la servitù ex art. 1054 c.c. sul fondo che aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] integri un fattore ostativo alla formulazione di domanda ex art. 1051 c.c. nei confronti dei proprietari degli altri fondi finitimi.

5. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta logicamente l’assorbimento del secondo e terzomotivo.

6. In conclusione, il ricorsodeve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore - separatamente - dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

7. Non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 96 c.p.c. e , pertanto, l'istanza formulata nei due controricorsideve essere respinta.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se R.G. 14509/2017- Pagina nr. 10 di 10 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere a ciascun controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida sia per LUIGI MARCATIsia per [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Rigetta la domanda formulata ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14509/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 SC.A INT.6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eCARLO ZANONI Oggetto: Servitù – Costituzione coattiva R.G.N. 14509/2017 Ad. 28/06/2022CC R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 692/2017 depositata il 29/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione innanzi il Tribunale di Verona GIORDANO GASPARIevocò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], deducendodi essere titolare di un fondo in Comune di [OSCURATO:PERSONA] -distinto al C.T. al foglio 1, partt. 975 e 265-e chiedendo che il Tribunale , accertata la condizione di interclusione del fondo, costituisse una servitù coattiva per collegare il medesimo alla pubblica via. All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 1546/2015 del 10 giugno 2015, respinse la domanda. 2. Proposto gravame innanzi alla Corte d’Appello di Venezia dal GASPARI, si costituirono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] rimasero contumaci. R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 3 di 10 Il gravame venne respinto dalla Corte d’Appello di Venezia, sulla base delle seguenti motivazioni: -infondate erano le deduzioni dell’appellante circa una violazione del contraddittorio processuale, dal momento che dette deduzioni si collegavano alla richiesta -formulata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]- di espletamento di una C.T.U. che avrebbe avuto la finalità, tra l’altro, di individuare i possibili soggetti interessati dall’azione, e che in tal modo l’appellante intendeva rimettere l’individuazione dei suoi contraddittori ad una consulenza a carattere esplorativo, peraltro superflua in quanto risultavano citate tutte le parti interessate; -la domanda di costituzione di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. doveva ritenersi preclusa dall’applicazione del disposto di cui all’art.1054 c.c., risultando che l’appellante, nel vendere con atto in data 2 dicembre 1998 uno dei terreni contigui di cui era proprietario, aveva espressamente rinunciato alla costituzione di servitù a carico del fondo venduto ed a favore del fondo di cui era titolare; -la volontaria rinuncia ad ottenere la costituzione di servitù ai sensi dell’art. 1054 c.c. costituiva fattore preclusivo all’attivazione della tutela di cui all’art. 1051 c.c. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] 4.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. È stata depositata memoria da parte del ricorrente. R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 4 di 10 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso si articola in quattromotivi. Con il primo di essisi deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. Si lamenta il fatto che la parte motiva della decisione sia stata redatta a mano, con grafia che risulterebbe incomprensibile, di fatto determinando una ipotesi di assenza di motivazione. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “errata applicazione dei principi riguardanti la costituzione del contraddittorio ex art. in tema di azioni ex art. 1051 c.c.”. Il ricorso contesta la decisione della Corte d’Appello, nella parte in cui essa ha ritenuto che lo stesso ricorrente avesse inteso individuare i legittimati passivi tramite l’espletamento di una C.T.U. Argomenta che, invece, con il proprio atto di appello aveva inteso criticare la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui essa aveva esaminato la posizione del solo [OSCURATO:PERSONA], “senza esaminare i rapporti con le altre parti evocate ritualmente in giudizio”. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la “errata applicazione dei principi riguardanti l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio”. Il ricorrente critica la decisione della Corte veneziana di rigetto dell’istanza di nomina di C.T.U., contestando che la stessa avesse valore esplorativo, essendo stata già prodotta una consulenza di parte con la quale parte ricorrente aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare la situazione di interclusione. 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la “errata applicazione al caso di specie dei principi riguardanti la concessione gratuita ex art. 1054 c.c. della servitù da R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 5 di 10 parte dell’acquirente signor Marcati: conseguente applicazione del disposto dell’art. 1051 c.c.”. Il ricorso contesta la decisione della Corte territoriale nella parte in cui essa ha ritenuto che la mancata richiesta di costituzione gratuita di servitù ex art. 1054 c.c. al momento dell’alienazione di un fondo dall’odierno ricorrente al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] possa venire a costituire elemento ostativo alla costituzione di servitù coattiva sia nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti degli altri convenuti. 2. Va rilevato preliminarmente che non risulta adeguatamente documentato il perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (laddove risulta una notifica alla società [OSCURATO:PERSONA], non meglio identificata). Il profilo della verifica delle notifiche e dell’eventuale rinnovo di alcune di esse, deve tuttavia ritenersi superfluo, operando il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass.R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 Rv. 626969 -01). Detta situazione ricorre nel caso in esame, dovendosi ritenere - come ci si appresta ad illustrare- che il ricorso sia manifestamente infondato. 3. Il primo motivo è infondato, alla luce dei numerosi precedenti di questa Corte sul tema( tra le varie , Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19694 del 2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20829 del 2016). La Corte, pur censurando la sciatta modalità di redazione della sentenza impugnata -assolutamente ingiustificabile in un sistema caratterizzato dalla generalizzata diffusione dello strumento informatico-non ravvisa tuttavia le condizioni per dichiarar n e la nullità . Come già affermato in giurisprudenza, in mancanza di unaespressa comminatoria di nullità, il fatto che il testooriginale della sentenza sia stilato in forma autografadall'estensore non costituisce di per sé ipotesi di nullitàdella sentenza neppure laddove esso sia leggibile con difficoltà (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 6307 del 05/03/2020 - Rv. 657129 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4947 del 14/03/2016 - Rv. 639357 - 01 ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 03/06/1996 - Rv. 497908 - 01) . Non costituisce, quindi , ipotesi di nullità, in sé, non essendo pr evista come tale, il fatto che l'originale della sentenza non sia formato dal cancelliere (come previsto dall'art. 119 disp. att. c.p.c.), mediante trasposizione in caratteri a stampa o comunque chiari eleggibili della minuta redatta dal giudice, ma sia pubblicato direttamente nella sua versione originale, coincidendo in questocaso il testo pubblicato con la minuta scritta a mano dalgiudice, giacché tale modalità di redazione - se il testo della sentenzaè comprensibile- può rilevare solo come mera irregolarità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7269 del 11/05/2012 - Rv. 622462 -01). R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 7 di 10 Deve quindi affermarsi che la motivazione della sentenza è mancante solo quando il testo della sentenza, scritto a mano, risulti assolutamente indecifrabileoppure quando la scarsa leggibilità di essa renda necessario un processo interpretativodel testo con esito incerto, tanto da prestarsi ad equivoci oanche a manipolazioni delle parti che possono in tal modo attribuire alla sentenza contenuti diversi. Ai fini della validità della motivazione , infatti, non deve essere richiesto né alle parti né al giudice un lavoriointerpretativo sul testo del documento che vada al di là dell'impegno richiesto dalla lettura: il testo è il contenente e deve essere univocamente apprezzabile d a tutti i suoi fruitori per garantire che l'analisi di esso non esuli dal suo campo destinato, che è quellodella validità delle argomentazioni giuridiche in esso contenute, e non quella della interpretazione del dato testuale ([OSCURATO:PERSONA]. 3, Sentenza n. 4683 del 10/03/2016 -Rv. 639290 - 01 ). Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre tale ultima evenienza perché per comprendere il ragionamento seguito dallaCorte d'Appello di Venezia si richiede solo una lettura più lenta del testo, dovuta appunto alla redazione a penna e alla qualità della grafia , che certamente non brilla in chiarezza ma che comunque non si presta a manipolazioni nella sua interpretazione, come desumibile sia dal fatto che lo stesso ricorso ha comunque articolato motivi di impugnazione che palesano la perfetta comprensione del contenuto della motivazione censurata, sia dal fatto che uno dei controricorrenti ha potuto agevolmente procedere ad una trascrizione integrale della motivazione, confermandone la univoca (anche se non istantanea) decifrabilità. 4. Ragioni di priorità logica conducono ad esaminarea questo punto il quarto motivo di ricorso, peraltro per affermarne la infondatezza, R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 8 di 10 seppur distinguendo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella dei proprietari degli altri fondi limitrofi a quello del ricorrente. Quanto al primo, infatti, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto di specificità. Il motivo, infatti, censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui essa ha ritenuto che, al momento del trasferimento di un terreno dall’odierno ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], il primo avesse operato una rinuncia alla servitù contemplata dall’art. 1054 c.c. Poiché, in tal modo, il motivo di ricorso viene a sollecitare una diversa interpretazione della volontà delle parti in ordine a tale previsione contrattuale, sarebbe stato onere di parte ricorrente - in ossequio al disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.- procedere alla trascrizione integrale della clausola contrattuale, indicando altresì la sede di produzione dell’atto, traducendosi, per contro, la carenza di tali indicazioni, in un profilo di inammissibilità. Quanto alla posizione dei proprietari degli altri fondi limitrofi, invece, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato. Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato che il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 c.c., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20404 del 05/09/2013 - Rv. 627648 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4207 del 14/05/1997 - Rv. 504269 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6505 del 30/11/1988 - Rv. 460825 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4506 del 23/08/1985 - Rv. 441970 – 01) . Principio correlato è quello -sempre affermato da questa Corte- per cui R.G. 14509/2017 - Pagina nr. 9 di 10 in tema di interclusione di fondo per effetto di alienazione, quando sussiste la possibilità di rivolgersi al venditore per ottenere il passaggio coattivo senza indennità, a norma dell'art 1054 c.c., il proprietario del fondo intercluso non può, rinunziando a tale beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennità(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 396 del 11/02/1974 -Rv. 368088 – 01 , ma la regola è ovviamente applicabile anche all’ipotesi inversa riguardante il venditore; analogo principio si rinviene in Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23707 del 09/11/2009 -Rv. 610733 – 01 ; Sez. 1 - , Sentenza n. 20185 del 18/08/2017 Rv. 645214). Correttamente, quindi, la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto - peraltro conformandosi ai precedenti di questa Corte- che la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] a conseguire la servitù ex art. 1054 c.c. sul fondo che aveva alienato a [OSCURATO:PERSONA] integri un fattore ostativo alla formulazione di domanda ex art. 1051 c.c. nei confronti dei proprietari degli altri fondi finitimi. 5. Il rigetto del quarto motivo di ricorso comporta logicamente l’assorbimento del secondo e terzomotivo. 6. In conclusione, il ricorsodeve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore - separatamente - dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 96 c.p.c. e , pertanto, l'istanza formulata nei due controricorsideve essere respinta. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se R.G. 14509/2017- Pagina nr. 10 di 10 dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere a ciascun controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida sia per LUIGI MARCATIsia per [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Rigetta la domanda formulata ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei pre
Sentenza Cassazione n. 25098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris