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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 30565/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16121-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di Stato R.G.N.16121/2019 Cron.

Rep.

Ud.17/10/2024 CC avverso la sentenza n. 1782/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 101/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. proposta contro l’Inps e avente ad oggetto la restituzione dei contributi assistenziali versati ne ll’ultimo trimestre del 1994 e negli anni 1995/1997, nella misura eccedente il 10% previsto dall’art.4, co.90 l. n.350/03 per le imprese colpite dall’alluvione nel Piemonte del 1994.

Riteneva la Commissione che sussistessero i presupposti dell’art.107, par.2 T.F.U.E. per beneficiare dell’agevolazione contributiva, essendo dimostrato il danno subito a seguito dell’alluvione e non risultando eventuali pagamenti ricevuti da portare in compensazione deldanno.

Avverso la pronuncia, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. pe non avere la Commissione reso pronuncia sull’eccezione di decadenza avanzata dall’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07.

Si argomenta che in caso di rigetto implicito della eccezione di decadenza, il rigetto è infondato in quanto la domanda di ripetizione fu proposta nel 2010, e quindi dopo il 31.7.2007.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.107 e 108 T.F.U.E., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato l’art.107, par.2T.F.U.E. senza accertare la presenza di eventuali somme ricevute in compensazione del danno.

Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di ripetizione svolta da [OSCURATO:SOCIETA] s.p.s. e quindi ha implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza, essendo la fondatezza di essa logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda.

Il secondo motivo è fondato.

Questa Corte, a partire dalla sentenza n.12603/16 (seguita poi, tra le altre pronunce, da Cass.16046/18, Cass.19022/18, Cass.21708/18, Cass.8727/19, Cass.28358/21) ha affermato che in tema di agevolazioni contributive di cui all’art.4 l. n.350/03, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, co.17 l. n.289/02, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande, fissato a seguito di proroga di cui all’art. 3 quater d.l. n. 300/06, conv. con mod. in l. n. 17/07, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all’art. 4, co.90 l. n.350/03, include tanto l'ipotesi dell'esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge.

Il termine del 31.7.2007 costituisce un termine decadenziale, essendovi sotteso l’interesse pubblico alla certezza di agevolazione gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati europei (in questo senso, Cass.21634/18, Cass.8727/19).

Deve quindi escludersi il richiamo all’art.2033 c.c. con il correlato termine di prescrizione decennale giacché, in mancanza di domanda di regolarizzazione, non può configurarsi un pagamento indebito dei contributi, essendo la domanda condizione necessariaper lo stesso sorgere del diritto al beneficio (Cass.21634/18, Cass.8727/19).Per conseguenza, essendo pacifico che la domanda di regolarizzazione fu presentata nel 2010,e dunque oltre il termine decadenziale del 31.7.2007, la decadenza è maturata.

Giova aggiungere, anche in replica alle argomentazioni contenuti nel controricorso, che in sede di interpretazione dell’art.1, co.665 l. n.190/14, questa Corte (Cass.24993/16) ha chiarito che la norma ha mantenuta inalterata la distinzione prevista dall’art.3 quater d. l. n.300/06, quanto ai termini di presentazione delle domande, rispettivamente per i soggetti colpiti dall’alluvione in Piemonte ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e per quelli compiti dal sisma siciliano (31.12.2007, poi prorogato al 31.3.2008 ex art.36 bis d.l. n.248/07), non essendo prospettabile alcuna illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. attesa la diversità della platea dei soggetti destinatari e dei conseguenti oneri per il bilancio pubblico (v.

Cass.21634/18).

Questa Corte (Cass.21634/18, Cass.8727/19), infine,ha escluso dubbi di compatibilità della prospettata soluzione con l’art.6 CEDU in relazione al diritto all’accesso a un giudice.

Si è infatti osservato che il fondamento della norma, come interpretata dalla Corte EDU, non sta nel possibile verificarsi di situazione decadenziali, ma nella necessità di evitare il c.d.

“effetto-sorpresa” laddove, a seguito di mutamenti della giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano riconosciute esistenti.

Anteriormente alla sentenza Cass.12603/16, non vi era un orientamento consolidato nel senso dell’assenza del termine di decadenza, ma piuttosto degli obiter dicta (Cass.6685 e 6686 del 2015) insuscettibili di fondare un affidamento del privato.

Le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell’art.1 del protocollo n.1 e dell’art.14 CEDU.

Resta solo da aggiungere, per completezza del ragionamento in diritto, che, come affermato da questa Corte (Cass.20740/18, Cass.21634/18, Cass.8727/19), le esposte conclusioni non sono state intaccate dall’art.1, co.771-774 l. n. 205/17, i quali non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione Europea.

L’accoglimento del secondo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel senso del rigetto dell’originaria domanda.

Il terzo motivo di ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16121-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] di Stato R.G.N.16121/2019 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 CC avverso la sentenza n. 1782/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 15/11/2018 R.G.N. 101/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte accoglieva la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. proposta contro l’Inps e avente ad oggetto la restituzione dei contributi assistenziali versati ne ll’ultimo trimestre del 1994 e negli anni 1995/1997, nella misura eccedente il 10% previsto dall’art.4, co.90 l. n.350/03 per le imprese colpite dall’alluvione nel Piemonte del 1994. Riteneva la Commissione che sussistessero i presupposti dell’art.107, par.2 T.F.U.E. per beneficiare dell’agevolazione contributiva, essendo dimostrato il danno subito a seguito dell’alluvione e non risultando eventuali pagamenti ricevuti da portare in compensazione deldanno. Avverso la pronuncia, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. pe non avere la Commissione reso pronuncia sull’eccezione di decadenza avanzata dall’Inps. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2909 c.c., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07. Si argomenta che in caso di rigetto implicito della eccezione di decadenza, il rigetto è infondato in quanto la domanda di ripetizione fu proposta nel 2010, e quindi dopo il 31.7.2007. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.107 e 108 T.F.U.E., 9, co.17 l. n.289/02, 4, co.90 l. n.350/03, 3-quater, co.1 d.l. n.300/06, conv. con modif. in l. n.17/07. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato l’art.107, par.2T.F.U.E. senza accertare la presenza di eventuali somme ricevute in compensazione del danno. Il primo motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la domanda di ripetizione svolta da [OSCURATO:SOCIETA] s.p.s. e quindi ha implicitamente rigettato l’eccezione di decadenza, essendo la fondatezza di essa logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda. Il secondo motivo è fondato. Questa Corte, a partire dalla sentenza n.12603/16 (seguita poi, tra le altre pronunce, da Cass.16046/18, Cass.19022/18, Cass.21708/18, Cass.8727/19, Cass.28358/21) ha affermato che in tema di agevolazioni contributive di cui all’art.4 l. n.350/03, di estensione a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 dei benefici di cui all'art. 9, co.17 l. n.289/02, il termine decadenziale del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande, fissato a seguito di proroga di cui all’art. 3 quater d.l. n. 300/06, conv. con mod. in l. n. 17/07, si applica anche alle imprese che abbiano già versato i contributi previdenziali, dovendosi ritenere irragionevole una distinzione tra coloro che non abbiano corrisposto i contributi e coloro che abbiano già effettuato il pagamento, in quanto la locuzione "regolarizzare la posizione", di cui all’art. 4, co.90 l. n.350/03, include tanto l'ipotesi dell'esborso non ancora effettuato che quella in cui questo sia avvenuto, senza che rilevi che la definizione della posizione previdenziale intervenga mediante il pagamento (del 10% del dovuto) ovvero il rimborso (del 90% del versato), purché nel rispetto degli stessi termini di decadenza previsti dalla legge. Il termine del 31.7.2007 costituisce un termine decadenziale, essendovi sotteso l’interesse pubblico alla certezza di agevolazione gravanti sul bilancio degli enti previdenziali, interesse a sua volta legato ai vincoli sovranazionali cui è assoggettato il bilancio pubblico in forza dei trattati europei (in questo senso, Cass.21634/18, Cass.8727/19). Deve quindi escludersi il richiamo all’art.2033 c.c. con il correlato termine di prescrizione decennale giacché, in mancanza di domanda di regolarizzazione, non può configurarsi un pagamento indebito dei contributi, essendo la domanda condizione necessariaper lo stesso sorgere del diritto al beneficio (Cass.21634/18, Cass.8727/19).Per conseguenza, essendo pacifico che la domanda di regolarizzazione fu presentata nel 2010,e dunque oltre il termine decadenziale del 31.7.2007, la decadenza è maturata. Giova aggiungere, anche in replica alle argomentazioni contenuti nel controricorso, che in sede di interpretazione dell’art.1, co.665 l. n.190/14, questa Corte (Cass.24993/16) ha chiarito che la norma ha mantenuta inalterata la distinzione prevista dall’art.3 quater d. l. n.300/06, quanto ai termini di presentazione delle domande, rispettivamente per i soggetti colpiti dall’alluvione in Piemonte ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e per quelli compiti dal sisma siciliano (31.12.2007, poi prorogato al 31.3.2008 ex art.36 bis d.l. n.248/07), non essendo prospettabile alcuna illegittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. attesa la diversità della platea dei soggetti destinatari e dei conseguenti oneri per il bilancio pubblico (v. Cass.21634/18). Questa Corte (Cass.21634/18, Cass.8727/19), infine,ha escluso dubbi di compatibilità della prospettata soluzione con l’art.6 CEDU in relazione al diritto all’accesso a un giudice. Si è infatti osservato che il fondamento della norma, come interpretata dalla Corte EDU, non sta nel possibile verificarsi di situazione decadenziali, ma nella necessità di evitare il c.d. “effetto-sorpresa” laddove, a seguito di mutamenti della giurisprudenza, si individuino decadenze che, sulla base del medesimo quadro normativo, in precedenza non erano riconosciute esistenti. Anteriormente alla sentenza Cass.12603/16, non vi era un orientamento consolidato nel senso dell’assenza del termine di decadenza, ma piuttosto degli obiter dicta (Cass.6685 e 6686 del 2015) insuscettibili di fondare un affidamento del privato. Le osservazioni sin qui svolte valgono altresì a confutare i dubbi di violazione dell’art.1 del protocollo n.1 e dell’art.14 CEDU. Resta solo da aggiungere, per completezza del ragionamento in diritto, che, come affermato da questa Corte (Cass.20740/18, Cass.21634/18, Cass.8727/19), le esposte conclusioni non sono state intaccate dall’art.1, co.771-774 l. n. 205/17, i quali non introducono modifiche alla precedente normativa, né hanno la finalità di interpretarla autenticamente, ma si riferiscono alle sole imprese che non abbiano potuto ottenere tempestivamente la restituzione dei contributi o premi da esse versati in misura superiore al dovuto e per le quali però sussistano i requisiti definitivamente individuati dalla decisione UE 2016/195 della Commissione Europea. L’accoglimento del secondo motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel senso del rigetto dell’originaria domanda. Il terzo motivo di ricors
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