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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 38897/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 febbraio 2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata violenza privata, consumato il 29 agosto 2011.

2. La non manifesta infondatezza del primo motivo consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - in assenza di sospensioni e tenuto conto della recidiva - il 29 maggio 2019.

La Corte d'appello si è, invero, limitata alla mera riaffermazione dell'attendibilità della persona offesa, senza contrastare in alcun punto le specifiche censure proposte con il gravame riguardo la ricostruzione dell'episodio; né risulta affrontata e risolta la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, sì da giustificare la finalizzazione delle minacce alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903).

Ne consegue che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 7 febbraio 2017, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata violenza privata, consumato il 29 agosto 2011. 2. La non manifesta infondatezza del primo motivo consente il rilievo della prescrizione del reato, maturata - in assenza di sospensioni e tenuto conto della recidiva - il 29 maggio 2019. La Corte d'appello si è, invero, limitata alla mera riaffermazione dell'attendibilità della persona offesa, senza contrastare in alcun punto le specifiche censure proposte con il gravame riguardo la ricostruzione dell'episodio; né risulta affrontata e risolta la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, sì da giustificare la finalizzazione delle minacce alla lesione della libertà di autodeterminazione della persona offesa (Sez. 5, n. 34124 del 06/05/2019, C., Rv. 276903). Ne consegue che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38897/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris