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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26070/2026

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bertoPacifico, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente – ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza n. 3459/2018 della Corte d'Appello di Romapubblicata il 23.5.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Cassino ilComune di Cassino per ottenerne condanna al pagamento di euroPag. 1 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026465.742,43 a titolo di IVA non corrisposta per la somministrazione di acqua.Espose di essere concessionaria della Regione Campania per la gestionedell’acquedotto della Campania occidentale in forza della convenzione rep.n. 9562 del 16.11.1998, la quale prevedeva che l’approvvigionamento idricoavvenisse anche dalla falda del fiume Gari e che il concessionario fornissegratuitamente al Comune di Cassino 330 litri al secondo di acqua potabile.Per la gratuità della fornitura, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto allafatturazione delle prestazioni senza richiedere il pagamento della tariffaidrica, esponendo l’IVA al 10% come per legge.

Persistendo l’inadempienzadel Comune, anche in ragione del parere reso dall’Agenzia delle Entrate,Ufficio di Napoli, con nota n. 1867 del 10.4.2004, dichiarò di agire per ilpagamento dell’IVA relativa alla somministrazione di acqua potabileeffettuata dal secondo trimestre 2002 al primo trimestre 2006.Il convenuto, costituitosi tardivamente, eccepì il difetto digiurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione tributariaprovinciale di Frosinone ovvero del Tribunale amministrativo regionale peril Lazio, Sezione di Latina; eccepì pure l’incompetenza per materia delTribunale di Cassino in favore del Tribunale regionale delle acque pubblichecon sede in Roma; eccepì inoltre la prescrizione del diritto relativo allepretese patrimoniali maturate oltre il quinquennio precedente laproposizione della domanda e, gradatamente, chiese dichiararsi la nullitàdella domanda per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;infine contestò l’ammissibilità e la fondatezza della domanda.Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 412/2011, accolse la domandarelativamente alle fatture emesse sino a tutto il marzo 2006 e, per l’effetto,condannò il convenuto al pagamento di euro 465.742,43, oltre agli interessilegali, nonché alla rifusione delle spese di lite.2.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n.2018/3459, in riformadella sentenza impugnata, rigettò la domanda.

Esclusa la rilevanza delparere reso dall’Agenzia delle Entrate, osservò che l’assoggettamento altributo della somministrazione era in contrasto con le disposizioni contenutePag. 2 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026nella concessione rilasciata, la quale non prevedeva per alcun titolo oneri acarico del Comune, rimasto estraneo al rapporto concessorio e in assenzadei presupposti ex art. 1411 c.c., per essere solo beneficiario del servizioidrico.

Evidenziò altresì che la concessione non prevedeva l’applicazionedell’imposta e che, essendo l’imponibile pari a zero, anche il tributo eraazzerato; inoltre [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificato sufficientemente icosti sostenuti per l’erogazione del servizio.

Da ultimo, rilevò che AcquaCampania non aveva dato conto del periodo di “prelievo/assoggettamentoad iva, facendo riferimento alle fatture emesse sino al marzo 2006” e chela pretesa così azionata, “oltre ad essere nulla per indeterminatezza delperimetro del decidere e della formulazione della domanda, non dà contoneanche degli anni di prelievo che si intende azionare”.3.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha svolto ricorso incidentalecondizionato affidato a due motivi, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha risposto concontroricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 e 4, comma 5, lett.b), d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.La Corte d’appello, mal ricostruendo i presupposti applicativi del tributo,avrebbe valorizzato erroneamente la gratuità della fornitura e la pretesamancata conoscenza del quesito formulato all’Agenzia delle Entrate, laquale aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 12,d.p.r. 633/1972, in quanto prevista da una norma di carattere eccezionale,insuscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva.

E inviolazione degli artt. 1 e 4, comma 5, d.p.r. 633/1972 non avrebbeconsiderato che l’attività di erogazione dell’acqua rientrava nell’esercizio diimpresa ai fini IVA e che, nel sistema del d.p.r. n. 633/1972, la rilevanzaimpositiva non poteva essere esclusa per il solo fatto che la prestazionefosse stata resa gratuitamente in esecuzione della convenzione concessoria,trattandosi di obbligo previsto per legge e non disponibile per via pattizia.Pag. 3 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/20261.2.

Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 13 e 14 d.p.r.633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.: si contestaquanto affermato dalla Corte d’appello a proposito della diretta correlazionetra imponibile e entità dell’imposta dovuta, nonché riguardo alla mancataindicazione dei costi del servizio idrico.

Oltre a non tenere conto degli ingentiversamenti effettuati in favore della Regione Campania, nonché delle speseper elettrificazione, sollevamento, sanificazione e clorazione, e a nonconsiderare che il tributo è applicato in rivalsa, la sentenza sarebbe incontrasto con l’art. 13 d.p.r. 633/1972, trattandosi di prestazione“risarcitoria” connessa al prelievo della risorsa idrica per l’erogazione infavore di una collettività più estesa.

Più precisamente, si sarebbe trattato diuna prestazione “permutativa” ex art. 11, in relazione al quale l’art. 13prevede che la prestazione resa deve essere valutata secondo i criteri delvalore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati e, quindi, sulla basedella tariffa idrica determinata per legge.1.3.

Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c.Il Comune di Cassino in primo grado si era costituito nel corsodell’istruttoria e aveva eccepito in via preliminare la prescrizionequinquennale ex art. 2948 c.c.

Riproposta in sede di appello l’eccezione diprescrizione da parte del Comune soccombente, l’appellata ne avevaribadita l’infondatezza oltre che la tardività, poiché, trattandosi di eccezionein senso stretto, doveva essere presentata nella comparsa di costituzioneda depositare nel termine di cui all’art. 166 c.p.c.

La Corte d’appello,pertanto, nell’accogliere il terzo motivo d’impugnazione “relativamente allaprescrizione del diritto azionato”, avrebbe omesso di pronunciaresull’eccezione di decadenza dalla facoltà di sollevare la predetta eccezione.1.4.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso.La Corte d’appello, a fronte della tardiva costituzione in giudizio delconvenuto e dell’intervenuta decadenza, nel decidere sulla prescrizionePag. 4 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026avrebbe omesso l’esame del “fatto” palesemente controverso e chiaramentedecisivo, rendendo una decisione del tutto opposta a quella che si sarebbedovuta assumere sulla base di tale «fatto», ossia la costituzione tardiva delconvenuto, se esso fosse stato esaminato.1.5.

Il quinto motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., la violazione degli artt. 166 e 167, comma secondo, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per aver la corte territoriale datoingresso all’eccezione di prescrizione proposta dal Comune nonostante lagià dedotta tardività della costituzione in primo grado.

La ricorrente osservache, in base alla disciplina delle preclusioni processuali, la mancatatempestiva costituzione del convenuto, mediante il deposito della comparsadi costituzione nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata conl’atto di citazione, aveva determinato la decadenza del convenuto dallafacoltà di sollevare una eccezione in senso stretto quale è la prescrizione.1.6.

Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Si rimarca che il Comune di Cassino con l’atto di appello avevalamentato l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione di tutte le pretesematurate nel quinquennio precedente la proposizione della domanda,avvenuta con atto di citazione notificato il 30.6.2006.

Senonché, ladomanda afferiva a prestazioni comprese tra il secondo trimestre del 2002e il primo trimestre del 2006, per cui l’invocata prescrizione ex art. 2948,n. 4, c.c. non poteva ritenersi maturata.

Inopinatamente, quindi, la cortecapitolina non solo avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione, ma ancheaffermato che l’azione non dava conto del periodo diprelievo/assoggettamento a IVA, né se l’importo preteso afferisse a taleperiodo sino al 2006 e il momento a partire dal quale fosse iniziata lafornitura idrica.2.

Il ricorso è inammissibile.La sentenza impugnata poggia su due autonome rationes decidendi.Pag. 5 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026La corte capitolina, con riferimento al primo motivo di appello, haespresso una prima ratio decidendi, laddove ha escluso la sussistenza deipresupposti per l’assoggettamento a IVA della fornitura idrica resa in favoredel Comune di Cassino, evidenziando come la pretesa attorea fosse incontrasto con le disposizioni contenute nella concessione rilasciata dallaRegione Campania in favore di [OSCURATO:PERSONA], la quale non imponevaoneri a carico del Comune, rimasto estraneo al rapporto concessorio e inassenza dei presupposti ex art. 1411 c.c., per essere solo beneficiario delservizio idrico.

La Corte d’appello, inoltre, ha evidenziato che la concessionenon prevedeva l’applicazione dell’imposta e che, essendo l’imponibile pari azero, ne derivava che anche il tributo fosse azzerato, aggiungendo chel’attrice non aveva specificato sufficientemente i costi sostenuti perl’erogazione del servizio (da pagina 4, ultimo capoverso, a pagina 6, terzocapoverso della sentenza impugnata).La Corte d’appello, sia pur nello scrutinio del terzo motivo d’appello,ha espresso pure una diversa ratio decidendi, per aver ritenuto nulla ladomanda introduttiva per indeterminatezza del petitum e della causapetendi, sul rilievo che l’atto di citazione non consentiva di individuarecompiutamente il perimetro della domanda, né gli anni per i quali la pretesaera stata azionata.La Corte d’appello ha evidenziato che “l’azione esercitata da AcquaCampania, nell’incompleto e non esaustivo atto di citazione, non dà contodi quale sia il periodo di prelievo/assoggettamento ad iva, facendoriferimento alle fatture emesse sino al marzo 2006; tuttavia, una pretesacosì azionata, oltre ad essere nulla per indeterminatezza del perimetro deldecidere e della formulazione della domanda, non dà conto neanche deglianni di prelievo che si intende azionare.

La convenzione iniziale è del 1993,poi modificata nel 1998, ma non è comprensibile se l'importo a titolo di ivasia richiesto da detto periodo e fino al marzo 2006, né da quandoeffettivamente parta la fornitura idrica al comune anzidetto” (da pagina 6,ultimo capoverso, a pagina 7, primo capoverso).Pag. 6 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/20263.

Deve essere ribadito il consolidato principio di diritto che, qualora lasentenza si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamentee giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è sufficiente che ancheuna sola delle rationes decidendi non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v.

Cass., Sez.

Un., 8 agosto 2005 n. 16602; conformi Cass.,sez.

III, 27 dicembre 2016 n. 27015 e Cass., sez.

I, 14 agosto 2020 n.17182).Non per carenza di interesse, come pure si è sovente affermato (v.Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass., sez.

I, 12 ottobre 2007n. 21431; Cass., sez.

I, 18 settembre 2006 n. 20118; Cass., sez.

III, 24maggio 2006 n. 12372; Cass., Sez.

Un., 16602/2005, cit.), bensì per essersiformato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v.

Cass.,sez.

III, 6 luglio 2020 n. 13880; Cass., sez.

III, 13 ottobre 2017 n. 24076;Cass., n. 27015/2015, cit.; Cass., sez.

III, 22 settembre 2011 n. 19254;Cass., sez.

I, 11 gennaio 2007 n. 1658; Cass., sez.

III, 13 luglio 2005 n.14740).Orbene, i primi due motivi del ricorso principale, anche a volerprescindere dal carattere puramente fattuale del secondo motivo e dallaviolazione del principio di autosufficienza in ordine alla pretesa natura«permutativa» della prestazione idrica fondato sul generico richiamo, inastratto, agli artt. 11 e 13 d.p.r. 633/1972, investono esclusivamente laprima ratio relativa alla debenza dell’IVA, mentre i restanti motivi siappuntano sul tema della prescrizione, della tardiva costituzione delComune e della decadenza dall’eccezione.Nessuna censura, tuttavia, si confronta specificamente con lastatuizione di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e dellacausa petendi.

Neppure il sesto motivo, imperniato sulla violazione dell’art.2948, n. 4, c.c., può essere apprezzato in una prospettiva di tipo sostanzialecome censura di tale distinta ratio, limitandosi la ricorrente a denunciarePag. 7 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026l’erronea sussunzione della pretesa azionata, relativa al periodo compresotra il secondo trimestre del 2002 e il primo trimestre del 2006, nella normaindicata e altresì a dolersi in modo del tutto generico, nella parte finale,dell’affermazione della corte capitolina quanto al perimetro della domandae agli anni a cui si riferiva il dovuto per la somministrazione dell’acqua.Questa seconda ratio, pur esposta nel contesto dell’esame del terzomotivo d’appello concernente la prescrizione, ma senza che sia intervenutauna pronuncia nel merito dell’eccezione, ha natura autonoma e decisiva,poiché attiene alla stessa validità della domanda e, laddove nonadeguatamente impugnata, è da sola idonea a sorreggere il rigetto dellapretesa.

Ne consegue che, anche nell’ipotesi di fondatezza delle censuredirette contro la ratio concernente l’insussistenza del presuppostoimpositivo, la sentenza impugnata resterebbe ferma in forza della distintaratio non impugnata in modo specifico.4.

L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento delricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Cassino (il cuiprimo motivo prospetta violazione dell’art. 33 d.lgs. 80/1998 e dell’art. 37c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c.; il secondoviolazione dell’art. 140 r.d. 1775/1933, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 2, c.p.c.).5.

Il ricorso principale, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibilecon l’assorbimento del ricorso incidentale.L’esito alterno della vicenda giustifica la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.

P.Q.MPag. 8 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentalecondizionato, e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bertoPacifico, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato- controricorrente – ricorrente incidentale –per la cassazione della sentenza n. 3459/2018 della Corte d'Appello di Romapubblicata il 23.5.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinanzi al Tribunale di Cassino ilComune di Cassino per ottenerne condanna al pagamento di euroPag. 1 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026465.742,43 a titolo di IVA non corrisposta per la somministrazione di acqua.Espose di essere concessionaria della Regione Campania per la gestionedell’acquedotto della Campania occidentale in forza della convenzione rep.n. 9562 del 16.11.1998, la quale prevedeva che l’approvvigionamento idricoavvenisse anche dalla falda del fiume Gari e che il concessionario fornissegratuitamente al Comune di Cassino 330 litri al secondo di acqua potabile.Per la gratuità della fornitura, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto allafatturazione delle prestazioni senza richiedere il pagamento della tariffaidrica, esponendo l’IVA al 10% come per legge. Persistendo l’inadempienzadel Comune, anche in ragione del parere reso dall’Agenzia delle Entrate,Ufficio di Napoli, con nota n. 1867 del 10.4.2004, dichiarò di agire per ilpagamento dell’IVA relativa alla somministrazione di acqua potabileeffettuata dal secondo trimestre 2002 al primo trimestre 2006.Il convenuto, costituitosi tardivamente, eccepì il difetto digiurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione tributariaprovinciale di Frosinone ovvero del Tribunale amministrativo regionale peril Lazio, Sezione di Latina; eccepì pure l’incompetenza per materia delTribunale di Cassino in favore del Tribunale regionale delle acque pubblichecon sede in Roma; eccepì inoltre la prescrizione del diritto relativo allepretese patrimoniali maturate oltre il quinquennio precedente laproposizione della domanda e, gradatamente, chiese dichiararsi la nullitàdella domanda per indeterminatezza della causa petendi e del petitum;infine contestò l’ammissibilità e la fondatezza della domanda.Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 412/2011, accolse la domandarelativamente alle fatture emesse sino a tutto il marzo 2006 e, per l’effetto,condannò il convenuto al pagamento di euro 465.742,43, oltre agli interessilegali, nonché alla rifusione delle spese di lite.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n.2018/3459, in riformadella sentenza impugnata, rigettò la domanda. Esclusa la rilevanza delparere reso dall’Agenzia delle Entrate, osservò che l’assoggettamento altributo della somministrazione era in contrasto con le disposizioni contenutePag. 2 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026nella concessione rilasciata, la quale non prevedeva per alcun titolo oneri acarico del Comune, rimasto estraneo al rapporto concessorio e in assenzadei presupposti ex art. 1411 c.c., per essere solo beneficiario del servizioidrico. Evidenziò altresì che la concessione non prevedeva l’applicazionedell’imposta e che, essendo l’imponibile pari a zero, anche il tributo eraazzerato; inoltre [OSCURATO:PERSONA] non aveva specificato sufficientemente icosti sostenuti per l’erogazione del servizio. Da ultimo, rilevò che AcquaCampania non aveva dato conto del periodo di “prelievo/assoggettamentoad iva, facendo riferimento alle fatture emesse sino al marzo 2006” e chela pretesa così azionata, “oltre ad essere nulla per indeterminatezza delperimetro del decidere e della formulazione della domanda, non dà contoneanche degli anni di prelievo che si intende azionare”.3. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha svolto ricorso incidentalecondizionato affidato a due motivi, al quale [OSCURATO:PERSONA] ha risposto concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 e 4, comma 5, lett.b), d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.La Corte d’appello, mal ricostruendo i presupposti applicativi del tributo,avrebbe valorizzato erroneamente la gratuità della fornitura e la pretesamancata conoscenza del quesito formulato all’Agenzia delle Entrate, laquale aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 12,d.p.r. 633/1972, in quanto prevista da una norma di carattere eccezionale,insuscettibile di applicazione analogica o di interpretazione estensiva. E inviolazione degli artt. 1 e 4, comma 5, d.p.r. 633/1972 non avrebbeconsiderato che l’attività di erogazione dell’acqua rientrava nell’esercizio diimpresa ai fini IVA e che, nel sistema del d.p.r. n. 633/1972, la rilevanzaimpositiva non poteva essere esclusa per il solo fatto che la prestazionefosse stata resa gratuitamente in esecuzione della convenzione concessoria,trattandosi di obbligo previsto per legge e non disponibile per via pattizia.Pag. 3 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/20261.2. Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 13 e 14 d.p.r.633/1972, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.: si contestaquanto affermato dalla Corte d’appello a proposito della diretta correlazionetra imponibile e entità dell’imposta dovuta, nonché riguardo alla mancataindicazione dei costi del servizio idrico. Oltre a non tenere conto degli ingentiversamenti effettuati in favore della Regione Campania, nonché delle speseper elettrificazione, sollevamento, sanificazione e clorazione, e a nonconsiderare che il tributo è applicato in rivalsa, la sentenza sarebbe incontrasto con l’art. 13 d.p.r. 633/1972, trattandosi di prestazione“risarcitoria” connessa al prelievo della risorsa idrica per l’erogazione infavore di una collettività più estesa. Più precisamente, si sarebbe trattato diuna prestazione “permutativa” ex art. 11, in relazione al quale l’art. 13prevede che la prestazione resa deve essere valutata secondo i criteri delvalore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati e, quindi, sulla basedella tariffa idrica determinata per legge.1.3. Il terzo motivo contesta violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma primo, n. 4, c.p.c.Il Comune di Cassino in primo grado si era costituito nel corsodell’istruttoria e aveva eccepito in via preliminare la prescrizionequinquennale ex art. 2948 c.c. Riproposta in sede di appello l’eccezione diprescrizione da parte del Comune soccombente, l’appellata ne avevaribadita l’infondatezza oltre che la tardività, poiché, trattandosi di eccezionein senso stretto, doveva essere presentata nella comparsa di costituzioneda depositare nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. La Corte d’appello,pertanto, nell’accogliere il terzo motivo d’impugnazione “relativamente allaprescrizione del diritto azionato”, avrebbe omesso di pronunciaresull’eccezione di decadenza dalla facoltà di sollevare la predetta eccezione.1.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso.La Corte d’appello, a fronte della tardiva costituzione in giudizio delconvenuto e dell’intervenuta decadenza, nel decidere sulla prescrizionePag. 4 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026avrebbe omesso l’esame del “fatto” palesemente controverso e chiaramentedecisivo, rendendo una decisione del tutto opposta a quella che si sarebbedovuta assumere sulla base di tale «fatto», ossia la costituzione tardiva delconvenuto, se esso fosse stato esaminato.1.5. Il quinto motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., la violazione degli artt. 166 e 167, comma secondo, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per aver la corte territoriale datoingresso all’eccezione di prescrizione proposta dal Comune nonostante lagià dedotta tardività della costituzione in primo grado. La ricorrente osservache, in base alla disciplina delle preclusioni processuali, la mancatatempestiva costituzione del convenuto, mediante il deposito della comparsadi costituzione nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata conl’atto di citazione, aveva determinato la decadenza del convenuto dallafacoltà di sollevare una eccezione in senso stretto quale è la prescrizione.1.6. Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art.2948, n. 4, c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.Si rimarca che il Comune di Cassino con l’atto di appello avevalamentato l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione di tutte le pretesematurate nel quinquennio precedente la proposizione della domanda,avvenuta con atto di citazione notificato il 30.6.2006. Senonché, ladomanda afferiva a prestazioni comprese tra il secondo trimestre del 2002e il primo trimestre del 2006, per cui l’invocata prescrizione ex art. 2948,n. 4, c.c. non poteva ritenersi maturata. Inopinatamente, quindi, la cortecapitolina non solo avrebbe accolto l’eccezione di prescrizione, ma ancheaffermato che l’azione non dava conto del periodo diprelievo/assoggettamento a IVA, né se l’importo preteso afferisse a taleperiodo sino al 2006 e il momento a partire dal quale fosse iniziata lafornitura idrica.2. Il ricorso è inammissibile.La sentenza impugnata poggia su due autonome rationes decidendi.Pag. 5 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026La corte capitolina, con riferimento al primo motivo di appello, haespresso una prima ratio decidendi, laddove ha escluso la sussistenza deipresupposti per l’assoggettamento a IVA della fornitura idrica resa in favoredel Comune di Cassino, evidenziando come la pretesa attorea fosse incontrasto con le disposizioni contenute nella concessione rilasciata dallaRegione Campania in favore di [OSCURATO:PERSONA], la quale non imponevaoneri a carico del Comune, rimasto estraneo al rapporto concessorio e inassenza dei presupposti ex art. 1411 c.c., per essere solo beneficiario delservizio idrico. La Corte d’appello, inoltre, ha evidenziato che la concessionenon prevedeva l’applicazione dell’imposta e che, essendo l’imponibile pari azero, ne derivava che anche il tributo fosse azzerato, aggiungendo chel’attrice non aveva specificato sufficientemente i costi sostenuti perl’erogazione del servizio (da pagina 4, ultimo capoverso, a pagina 6, terzocapoverso della sentenza impugnata).La Corte d’appello, sia pur nello scrutinio del terzo motivo d’appello,ha espresso pure una diversa ratio decidendi, per aver ritenuto nulla ladomanda introduttiva per indeterminatezza del petitum e della causapetendi, sul rilievo che l’atto di citazione non consentiva di individuarecompiutamente il perimetro della domanda, né gli anni per i quali la pretesaera stata azionata.La Corte d’appello ha evidenziato che “l’azione esercitata da AcquaCampania, nell’incompleto e non esaustivo atto di citazione, non dà contodi quale sia il periodo di prelievo/assoggettamento ad iva, facendoriferimento alle fatture emesse sino al marzo 2006; tuttavia, una pretesacosì azionata, oltre ad essere nulla per indeterminatezza del perimetro deldecidere e della formulazione della domanda, non dà conto neanche deglianni di prelievo che si intende azionare. La convenzione iniziale è del 1993,poi modificata nel 1998, ma non è comprensibile se l'importo a titolo di ivasia richiesto da detto periodo e fino al marzo 2006, né da quandoeffettivamente parta la fornitura idrica al comune anzidetto” (da pagina 6,ultimo capoverso, a pagina 7, primo capoverso).Pag. 6 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/20263. Deve essere ribadito il consolidato principio di diritto che, qualora lasentenza si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamentee giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è sufficiente che ancheuna sola delle rationes decidendi non abbia formato oggetto di idoneacensura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo diimpugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nellasua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8 agosto 2005 n. 16602; conformi Cass.,sez. III, 27 dicembre 2016 n. 27015 e Cass., sez. I, 14 agosto 2020 n.17182).Non per carenza di interesse, come pure si è sovente affermato (v.Cass., sez. lav., 11 febbraio 2011 n. 3386; Cass., sez. I, 12 ottobre 2007n. 21431; Cass., sez. I, 18 settembre 2006 n. 20118; Cass., sez. III, 24maggio 2006 n. 12372; Cass., Sez. Un., 16602/2005, cit.), bensì per essersiformato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass.,sez. III, 6 luglio 2020 n. 13880; Cass., sez. III, 13 ottobre 2017 n. 24076;Cass., n. 27015/2015, cit.; Cass., sez. III, 22 settembre 2011 n. 19254;Cass., sez. I, 11 gennaio 2007 n. 1658; Cass., sez. III, 13 luglio 2005 n.14740).Orbene, i primi due motivi del ricorso principale, anche a volerprescindere dal carattere puramente fattuale del secondo motivo e dallaviolazione del principio di autosufficienza in ordine alla pretesa natura«permutativa» della prestazione idrica fondato sul generico richiamo, inastratto, agli artt. 11 e 13 d.p.r. 633/1972, investono esclusivamente laprima ratio relativa alla debenza dell’IVA, mentre i restanti motivi siappuntano sul tema della prescrizione, della tardiva costituzione delComune e della decadenza dall’eccezione.Nessuna censura, tuttavia, si confronta specificamente con lastatuizione di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e dellacausa petendi. Neppure il sesto motivo, imperniato sulla violazione dell’art.2948, n. 4, c.c., può essere apprezzato in una prospettiva di tipo sostanzialecome censura di tale distinta ratio, limitandosi la ricorrente a denunciarePag. 7 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026l’erronea sussunzione della pretesa azionata, relativa al periodo compresotra il secondo trimestre del 2002 e il primo trimestre del 2006, nella normaindicata e altresì a dolersi in modo del tutto generico, nella parte finale,dell’affermazione della corte capitolina quanto al perimetro della domandae agli anni a cui si riferiva il dovuto per la somministrazione dell’acqua.Questa seconda ratio, pur esposta nel contesto dell’esame del terzomotivo d’appello concernente la prescrizione, ma senza che sia intervenutauna pronuncia nel merito dell’eccezione, ha natura autonoma e decisiva,poiché attiene alla stessa validità della domanda e, laddove nonadeguatamente impugnata, è da sola idonea a sorreggere il rigetto dellapretesa. Ne consegue che, anche nell’ipotesi di fondatezza delle censuredirette contro la ratio concernente l’insussistenza del presuppostoimpositivo, la sentenza impugnata resterebbe ferma in forza della distintaratio non impugnata in modo specifico.4. L’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento delricorso incidentale condizionato proposto dal Comune di Cassino (il cuiprimo motivo prospetta violazione dell’art. 33 d.lgs. 80/1998 e dell’art. 37c.p.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 1, c.p.c.; il secondoviolazione dell’art. 140 r.d. 1775/1933, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 2, c.p.c.).5. Il ricorso principale, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibilecon l’assorbimento del ricorso incidentale.L’esito alterno della vicenda giustifica la compensazione delle spesedel giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MPag. 8 di 9Numero registro generale 18662/2019 Numero di raccolta generale 26070/2026Numero sezionale 2413/2026 Data pubblicazione 01/10/2026Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentalecondizionato, e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.Così deciso in Roma, il 15 settembre 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 9 di 9
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