CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 46536/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Catania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Catania in data 23/9/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato il Munzone colpevole dei delitti di ricettazione ed illegale detenzione di otto fucili di provenienza illecita nonché della contravvenzione ex art. 697 cod.pen., condannandolo alla pena di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 4mila di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la contraddittorietà della motivazione per avere la sentenza impugnata, a pag. 4, affermato che l'appello poteva trovare accoglimento in relazione alla richiesta di rideterminazione della pena, esprimendosi al contrario, a pag. 7, per l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice; 2.2 la violazione dell'art. 203 cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione per avere i giudici di merito disatteso la doglianza difensiva in ordine alla nullità della perquisizione e del conseguente sequestro operato dalla P.g. presso l'abitazione del Munzone sulla base delle informazioni acquisite da fonte confidenziale. Aggiunge la difesa che la responsabilità dell'imputato per l'illegittima detenzione dei fucili è stata tratta dal rinvenimento presso il suo domicilio di una copia delle chiavi dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] 27 senza che sia stata svolta alcuna indagine in ordine al proprietario dell'immobile e alla circostanza che lo stesso era stato posto in vendita. Inoltre, la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato la possibilità di accesso all'appartamento attraverso la porta finestra del balcone e che il rinvenimento delle chiavi presso l'abitazione del ricorrente trova giustificazione nell'avvenuta restituzione delle stesse a [OSCURATO:PERSONA], nipote del proprietario e convivente del prevenuto, da parte della precedente affittuaria, madre del Munzone; 2.3 la mancata assunzione di prova decisiva, avendo i giudici di merito disatteso con motivazione apodittica la richiesta difensiva di effettuare accertamenti dattiloscopici sulle armi e sulle custodie cadute in sequestro; 2.4 la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 648 cod.pen., stante il difetto di prova in ordine al possesso delle armi da parte del ricorrente, e in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che non ha tenuto conto del corretto comportamento processuale del Munzone. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è manifestamente infondato dovendo ascriversi ad un mero refuso l'incipit motivazionale che preannunzia l'accoglimento delle doglianze in punto di quantificazione della pena. Invero, sia il dispositivo della decisione che gli argomenti svolti a pag. 7 escludono che il Collegio abbia inteso rimodulare il trattamento sanzionatorío, essendosi al contrario espresso per l'adeguatezza dello stesso. Non è fuor di luogo evidenziare al riguardo che la contraddittorietà della motivazione si sostanzia nell'inconciliabilità logica degli elementi assunti alla base di un'argomentazione o del convincimento su un determinato fatto e postula l'esistenza di un contrasto assoluto tra premesse e conseguenze non ravvisabile in presenza di mere enunciazioni (come nella specie) non corredate da argomentazioni logico-giuridiche ed avulse dal complessivo contesto giustificativo.01- La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la contraddittorietà della motivazione è configurabile solo quanto le considerazioni logiche giuridiche su uno stesso fatto o su un complesso di fatti, aventi influenza determinante per il thema decidendum, siano reciprocamente inammissibili, nel senso che si escludano o si rendano inconciliabili vicendevolmente (in tal senso, tra molte,Sez. 4, n. 2471 del 01/10/1973, dep. 1974, Rv. 126490; Sez. 2, n. 7250 del 14/11/1975, dep.1976, Rv. 133905; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 271635). 2. I restanti motivi hanno carattere reiterativo in quanto riproducono doglianze adeguatamente scrutinate dai giudici d'appello e disattese con corretti argomenti giuridici e il supporto di una motivazione esente da illogicità manifesta. 2.1 Quanto alla dedotta violazione dell'art. 203 cod.proc.pen., la sentenza impugnata ha ampiamente spiegato le ragioni alla base della reiezione delle doglianze difensive a pag. 5, effettuando pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità. Infatti, questa Corte ha affermato in maniera del tutto condivisibile che la polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi, in forza del disposto dell'art. 41 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 38605 del 15/07/2021, Rv. 282070) come pure in materia di stupefacenti ex art 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez. 4 , n. 2849 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278030). Trattasi di approdi ermeneutici che, pur giustificati dalla specifica natura delle norme richiamate, appaiono coerenti con il dictum di Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239695 alla cui stregua una denuncia anonima, pur essendo di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali. 2.2 Con riguardo alla riferibilità della detenzione delle armi al prevenuto i giudici d'appello hanno disatteso le censure difensive in ordine alla mancata effettuazione di perizia dattiloscopica con motivazione priva di criticità logiche, argomentando circa l'assenza di decisività di siffatta prova alla luce del complessivo compendio acquisito, richiamando lo spessore e la convergenza degli elementi costituiti dal rinvenimento presso l'abitazione del Munzone delle chiavi che aprivano il portone del palazzo e la porta blindata che dava accesso all'appartamento in cui furono rinvenuti i fucili ed escludendo la possibilità di introduzione alternativa nei luoghi ovvero la disponibilità di ulteriori chiavi da parte di altri soggetti. I giudici di merito hanno, altresì, evidenziato l'assoluta inattendibilità della tesi accreditata dal prevenuto nel corso dell'esame (sent. Trib. pag. 4) giacché le chiavi rinvenute nella sua abitazione, che egli asserito di non aver mai visto, erano collocate su un mobile della cucina, accanto a due involucri contenenti cocaina e marijuana che il Munzone ha riconosciuto come propri. Alla luce delle valutazioni operate dai giudici di merito non hanno pregio le doglianze in punto di sussistenza della fattispecie di ricettazione, attesa l'accertata riferibilità del compendio sequestrato all'imputato che, acquisitane la disponibilità nella consapevolezza dell'illecita provenienza, l'aveva occultato nell'appartamento, disabitato, dello zio della convivente. 3. Anche le conclusive censure ìn ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate poiché la Corte di merito ha richiamato in senso ostativo la gravità del fatto e i precedenti che militano a carico del prevenuto, esprimendo un argomentato apprezzamento circa la spiccata propensione a delinquere del ricorrente e congruamente giustificando il modesto discostamento dai minimi edittali nella dosimetria della pena. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A