CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 13687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/09/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del Tribunale di Salerno del precedente 16/03/2021, mandando assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contravvenzione di realizzazione, in assenza della prescritta autorizzazione paesistica, di opere, ricadenti in zona sottoposta a vincolo e dichiarata, altresì, di notevole interesse pubblico, costituenti, in parte, manutenzione straordinaria e, in parte residua, ampliamento, mediante la chiusura di un porticato con muri di tompagno, di un manufatto preesistente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione od erronea applicazione di legge e, segnatamente, della normativa urbanistica che disciplina l'esecuzione dell'intervento edilizio in concreto realizzato e vizio di motivazione per travisamento della prova. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale sarebbe incorsa, innanzitutto, in un'evidente violazione di legge, atteso che l'intervento eseguito, seppur qualificato come demolizione e ricostruzione delle preesistenti mura perimetrali a chiusura del porticato, andava inquadrato nel genus delle ristrutturazioni edilizie, eseguibili in aree vincolate solo previo ottenimento del titolo abilitativo; aggiunge, inoltre, che il decisum dei giudici del merito sarebbe inficiato da travisamento della prova, nella parte in cui si è fondata la pronunzia assolutoria sull'asserita impossibilità di accertare l'epoca di realizzazione delle opere, attestando le risultanze dell'attività investigativa che la chiusura del porticato con muratura di tompagno era in atto al momento del sopralluogo. 3. Il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha presentato, poi, una propria memoria in data 10/01/2022, con la quale, per un verso, ha sostenuto che, a fronte dell'assoluzione, divenuta irrevocabile, dalla contravvenzione edilizia di abusiva realizzazione di opere in ampliamento, mediante la chiusura di un porticato preesistente, non potesse articolarsi, da parte del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], una doglianza di fatto fondata sull'inquadramento del medesimo intervento nel genus delle ristrutturazioni e, per altro verso, ha contestato che la decisione di proscioglimento del proprio assistito fosse viziata da travisamento della prova, instando, pertanto, per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'azionata impugnativa. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione od erronea applicazione delle disposizioni che disciplinano la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e vizio di motivazione per travisamento della prova, in punto di ritenuta impossibilità di accertamento dell'epoca di realizzazione delle opere. Rileva il Collegio che non è riscontrabile nella sentenza gravata la dedotta violazione od erronea applicazione di legge, atteso che, in relazione alla contravvenzione edilizia di abusiva realizzazione di opere costituenti ampliamento di manufatto preesistente, consistite, in specie, nella chiusura di un porticato con tompagnature perimetrali (contestata al capo B della rubrica), è intervenuta, in primo grado, sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto realizzabile con mera S.C.I.A., pronunzia divenuta successivamente irrevocabile in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto. Orbene, tale circostanza rende evidente la manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, non potendo lamentarsi, a fronte della ritenuta non configurabilità della contravvenzione edilizia originariamente contestata, l'omesso inquadramento della realizzata chiusura del porticato nel genus degli interventi di ristrutturazione edilizia, onde inferirne un'ipotetica violazione della normativa penale che disciplina tale tipologia di interventi. Ciò perché costituisce oggetto di gravame la sentenza di secondo grado che ha pronunciato in relazione alla sola contravvenzione ambientale prevista dagli artt. 136 e 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004 (contestata al capo A), mandando assolto l'imputato per essere rimasta incerta l'epoca di realizzazione delle opere oggetto di contestazione. Né risulta meritevole di accoglimento l'agitata doglianza nella parte in cui si è prospettato il vizio motivazionale del travisamento della prova con riguardo alla ritenuta impossibilità di accertamento dell'epoca di realizzazione delle opere. E invero mette conto evidenziare che, non essendo questa Corte giudice del fatto, non possono essere sottoposte al suo vaglio le risultanze probatorie acquisite nel processo al fine di sollecitarne un diverso sindacato rispetto all'apprezzamento reso dal giudice del merito, se non in relazione al profilo del travisamento della prova, che, tuttavia, ricorre nei soli casi di utilizzazione di informazioni inesistenti o di omessa valutazione di elementi probatori, ove tali dati, travisati od omessi, abbiano carattere di decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica.Condizione indefettibile per la disamina di tale censura è, pertanto, l'indicazione, in maniera specifica e inequivoca, degli atti che si assume siano stati travisati, nelle forme di volta in volta adeguate alla loro tipologia, sì da renderne possibile la lettura, senza necessità di ricerca da parte del giudice di legittimità. In altri termini, allorquando è dedotto il vizio di travisamento della prova rispetto ad atti specificamente indicati, è necessario, a pena di inammissibilità del ricorso, curare l'integrale trascrizione o allegazione degli stessi al fascicolo trasmesso alla Corte di cassazione sì da rendere lo stesso autosufficiente in relazione all'agitata doglianza (così, ex multis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, deo. 15/02/2021, Cossu, Rv. 280419-01, nonché Sez. 2, n. 35164 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Talamanca, Rv. 276432-01). Deriva da quanto detto che la dispiegata censura, quand'anche fosse riconducibile al travisamento della prova, risulterebbe comunque inammissibile, stante il mancato adempimento a tale incombente da parte del Procuratore generale ricorrente. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inam