CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 21068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tintitA il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] k 1-. cs 41--k ha concluso chiedendo A's vvkA iir's bwt ck-kb— Vvy,A9A •n'à.r1"‘ tct ITo .\)_v c - d" fldT nsoi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 7 gennaio 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a fattispecie di appropriazione indebita. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, CIARROCCHI Graziano, con l'[OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 603 codice di procedura penale per la mancata acquisizione del video girato da uno dei testimoni la sera del 22 ottobre 2015. Tale ripresa conterrebbe strani movimenti della telecamera, come se il chiosco fosse mosso, e ciò dimostrerebbe che qualcuno si trovava all'interno. Tutto ciò scardinerebbe interamente gli assunti accusatori. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione in conseguenza della mancata acquisizione delle immagini, inspiegabilmente scomparse, che il giudice aveva ritenuto rilevanti. Ne conseguirebbe l'incompletezza dell'apparato probatorio e, quindi, la nullità della sentenza. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione per la contraddittorietà tra le conclusioni cui i giudici giungono e le premesse, in particolare in conseguenza della diretta valutazione dei filmati. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell'articolo 595 del codice di procedura penale in conseguenza della mancata pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale della parte civile, in quanto proposto da soggetto non più legittimato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. La difesa ha depositato in atti remissione di querela con successiva accettazione da parte dell'imputato. 3.2. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'acquisita remissione di querela con relativa accettazione, va dichiarata l'estinzione del reato con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Invero, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681). 2. Alla declaratoria consegue, in difetto di diverse pattuizioni, nel caso di specie non sussistenti, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2023 Il C