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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 luglio 2023

Cassazione n. 44913/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. La ragione della decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell'ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel Ministero della Giustizia anziché in quello delle Finanze.

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.M. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l'opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della

I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione».2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VASTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Presidente del Tribunale di Vasto il 26 gennaio 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.i.p. dello stesso Tribunale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. La ragione della decisione del Presidente del Tribunale (pp. 1-2 dell'ordinanza) sta nella rilevata erronea individuazione del soggetto legittimato passivo nel Ministero della Giustizia anziché in quello delle Finanze. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ. e art. 4 della legge n. 260 del 25 marzo 1958, recante "Modificazioni alle norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato") in ragione del mancato - doveroso - invito da parte del Giudice alla parte ricorrente a rinnovare la notifica all'autorità amministrativa legittimata passivamente, per l'ipotesi di erronea individuazione del soggetto resistente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.M. della S.C. nella requisitoria scritta del 20 luglio 2023 ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, dovendosi condividere l'opinione del Procuratore Generale, che ha richiamato il principio di diritto, al quale occorre dare continuità, già fissato da Sez. 2 cív., n. 12322 del 09/05/2019, M vs F, Rv. 653811, secondo cui «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della I. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione».2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, da disporsi senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Vasto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Vasto.
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